D. Leg.vo 26/05/2000, n. 187 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN13271

D. Leg.vo 26/05/2000, n. 187

Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

In vigore dal 22/07/2000.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 01/03/2002, n. 39
- L. 31/10/2003, n. 306

Scarica il pdf completo
1418264 1418308
[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418309
Art. 1 - Campo d'applicazione

1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Il presente d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418310
Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole;

b) attività radiodiagnostiche complementari: attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica;

c) autorità competente: l'autorità indicata nei singoli articoli;

d) controllo della qualità: rientra nella garanzia della qualità. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;

e) detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa è immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418311
Art. 3 - Principio di giustificazione

1. È vietata l'esposizione non giustificata.

2. Le esposizioni mediche di cui all'articolo 1, com-ma 2, devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l'esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell'efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un'esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418312
Art. 4 - Principio di ottimizzazione

1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; il principio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un'informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli aspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo della qualità, l'esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418313
Art. 5 - Responsabilità

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 6, le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su richiesta motivata del prescrivente. La scelta delle metodologie e tecniche idonee ad ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione sulla possib

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418314
Art. 6 - Procedure

1. Il Ministero della sanità adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentato, nonché raccomandazioni ai prescriventi relative ai criteri di riferimento, ivi comprese le dosi, per le esposizioni mediche che consentono di caratterizzare la prestazione sanitaria connessa con la pratica; tali linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418315
Art. 7 - Formazione

1. Negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, fisica sanitaria, e delle altre specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico, nonché dei corsi di diploma universitario delle facoltà di medicina e chirurgia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 R, e successive modifiche, è inserita l'attività didattica in materia di radioprotezione nell'esposizione medica secondo i contenuti di cui all'allegato IV.

2. I dirigenti dell'area sanitaria che operano nei settori pubblici e privati comportanti esposizioni mediche, nonché i professionisti sanitari dell'area tecnica, infermieristica e della riabilitazione individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, che operano nei medesimi ambienti, dovranno acquisire, ove non previste dall'ordinamento dei rispettivi corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, le adeguate conoscenze circa le procedure e le norme di radio

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418316
Art. 8 - Attrezzature

1. Le regioni nell'ambito del sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 R, e successive modifiche, per evitare l'inutile proliferazione di attrezzature radiologiche, provvedono affinché:

a) tutte le attrezzature radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza per quanto riguarda la radioprotezione e solo strutture autorizzate intraprendano pratiche mediche comportanti esposizioni;

b) l'esercente tenga un inventario aggiornato delle attrezzature radiologiche;

c) le

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418317
Art. 9 - Pratiche speciali

1. L'esercente e il responsabile dell'impianto radiologico, nell'ambito delle rispettive competenze e tenuto conto dei principi di giustificazione e ottimizzazione e assicurandosi, in modo particolare, che siano state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), 2 e 4, utilizzano attrezzature radiologiche e tecniche e adeguate attrezzature ausiliarie per le esposizioni mediche che riguardano:

a) bam

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418318
Art. 10 - Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento

1. Il prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o del trattamento, lo specialista devono effettuare un'accurata anamnesi allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza, e si informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno.

2. Lo specialista considera la dose che deriver&agra

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418319
Art. 11 - Esposizioni potenziali

1. Il responsabile dell'impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418320
Art. 12 - Valutazione delle dosi alla popolazione

1. L'esercente ed il responsabile dell'impianto radiologico, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché le indagini ed i trattamenti con radiazioni ionizzanti v

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418321
Art. 13 - Ispezione

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto spetta in via esclusiva agli organi del Serviz

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418322
Art. 14 - Apparato sanzionatorio

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di giustificazione, ed all'articolo 4, in tema di ottimizzazione, è punita con l'arresto sino a tre

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418323
Art. 15 - Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 109 a 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418324
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418325
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418326
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418327
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418328
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1418264 1418329
Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Sicurezza
  • Agenti fisici
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Prevenzione Incendi
  • Locali di pubblico spettacolo
  • Sicurezza

Le norme di sicurezza e antincendio per le attività di spettacolo viaggiante

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Cantieri temporanei e mobili
  • Sicurezza

Cantieri pubblici e privati: obblighi di committente, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, imprese

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Studio Groenlandia
  • Donatella Salamita