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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sicilia: impianti FER e nuovi chiarimenti sulla PAS
La Circ. Sicilia 19/06/2020 è stata pubblicata sulla GURS 03/07/2020, n. 37 e va ad integrare quanto già disposto in precedenza dalla Circ. Sicilia 23/10/2014 (c.d. Direttiva) e dalla Circ. Sicilia 09/11/2016.
In particolare, la Circolare ha la finalità di chiarire quanto previsto dalla Direttiva circa le proposte di modifiche non sostanziali di impianti già autorizzati (paragrafo 2/D), sia il cumulo di potenza basato sull’unico punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione (paragrafo 2/A).
MODIFICHE NON SOSTANZIALI SU IMPIANTI ESISTENTI - Per quanto riguarda tale aspetto, la Circolare rammenta che l’iter procedimentale è stato semplificato dalla disposizione di cui all’articolo 5, comma 3, del D. Leg.vo 28/2011 e che in assenza del decreto ministeriale previsto nella disposizione - che avrebbe dovuto individuare, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale da assoggettare ad autorizzazione unica - trattasi di PAS di competenza comunale.
Sulla base di questa premessa il provvedimento fornisce alcune utili precisazioni, quali:
- la definizione di “impianti esistenti”;
- l'individuazione dei destinatari dell’invio della comunicazione di PAS;
- il principio che l’applicazione della PAS in variante non prescinde dalla norme del T.U. approvato con R.D. 1775/1933;
- il rispetto del piano di smaltimento e dismissione del provvedimento autorizzatorio in caso di dismissioni di apparecchiature o parti di impianto;
- il principio che per gli impianti di minore dimensione, alle modifiche sostanziali e non, si applica il medesimo iter procedimentale di autorizzazione o assenzo relativo alla costruzione dell’impianto medesimo;
- il rispetto delle procedure di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale, ove previste.
INDIVIDUAZIONE DEL C.D. “PUNTO DI CONNESSIONE” - Altro aspetto preso in considerazione con la Circolare è quello del cosiddetto "cumulo di potenza" degli impianti, al fine di evitare apparenti frazionamenti dei progetti proposti, come la disponibilità (di un unico produttore o più produttori riconducibili, a livello societario, ad un unico produttore) e la localizzazione (medesima particella o particelle catastali contigue).
Tale precisazione si è resa necessaria anche a seguito di alcune recenti sentenze che hanno disapplicato la Circolare 23/10/2014 nel punto in cui la "cabina di consegna" veniva individuata quale punto unico di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.