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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Sicilia 18/07/2012, n. 48
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[Premessa]Il Presidente della Regione Il Presidente della RegioneVisto lo Statuto della Regione e le norme di attuazione; Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all’articolo 117, commi 1, 5 e 6; Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all’articolo 117, commi 1, 5 e 6;Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l’articolo 2; Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l’articolo 2;Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 200 |
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Art. 1. - Adeguamento linee guida decreto ministeriale 10 settembre 20101. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall’applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, |
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Art. 2. - Procedimento per l’indicazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti1. Al fine di accelerare l’iter autorizzativo della costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per l’attuazione delle disposizioni di cui al punto 17 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolament |
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Art. 3. - Procedure di semplificazione amministrativa1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MWe e delle opere connesse, ubicati: — in aree destinate ad uso agricolo ovvero in aree non industriali; — in aree destinate all’estrazione di materiali lapidei; — in aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti; — all’interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale; |
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Art. 4. - Documentazione amministrativa e disciplina del procedimento unico1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 R, è corredata, oltre che della documentazione elencata al punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 citato in premessa, da quella seguente: a) attestazione di Istituto di credito o Società a tale scopo abilitata ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, |
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Art. 5. - Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata1. Il rilascio da parte dell’Amministrazione competente dei provvedimenti amministrativi di cui al presente regolamento il cui valore di investimento supera la somma di euro 154.937,00, in coerenza alle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità con il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola e Confindustria Sicilia, è subordinato all’acquisizione delle informazioni del Prefetto di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 R nei confronti delle società o imprese richiedenti il titolo. 2. Qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergessero ele |
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Art. 7. - Disciplina procedura abilitativa semplificata1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano alla procedura ab |
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Art. 8. - Estensione del protocollo di legalità1. Il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 dall&rs |
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Art. 9. - Interventi nel settore delle biomasse, bioliquidi, biocarburanti1. Fermi restando le definizioni di biomassa, bioliquidi, biocarburanti e il rispetto dei principio di sostenibilità ambientale degli impianti che utilizzano le suddette tecnologie, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (biomassa e bioliquidi) di potenza nominale superiore a 1 M |
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Art. 10. - Oneri istruttori1. Al momento della presentazione dell’istanza il richiedente l’autorizzazione unica di competenza regionale è tenuto a versa |
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Art. 11. - Trasparenza amministrativa1. La Regione siciliana, Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, provvede, anche mediante il proprio |
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Art. 12. - Integrazioni e modificazioni1. L’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica util |
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Art. 13. - Norma transitoria1. Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai procedi |
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Art. 14. - Controllo e pubblicazione1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale |
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