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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 13/05/2020, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 25/01/2024, n. 1
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 06/07/2023, n. 6
- L.P. 29/12/2022, n. 20
- L.P. 29/12/2022, n. 19
- L.P. 04/08/2022, n. 10
- L.P. 16/06/2022, n. 6
- Sent. Corte Cost. 28/01/2022, n. 23
- L.P. 27/01/2022, n. 1
- L.P. 27/12/2021, n. 22
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 04/08/2021, n. 18
- L.P. 17/05/2021, n. 7
- L.P. 28/12/2020, n. 16
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 30/11/2020, n. 13
- L.P. 06/08/2020, n. 6
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Capo I - Disposizioni in materia di contributi |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Questa legge disciplina gli interventi e le misure da attuare per fronteggiare l'eccezionale crisi sanitaria, economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene, in particolare, nei seguenti ambiti: a) il sostegno al reddito e all'occupazione; b) il sostegno degli operatori economici; il sostegno può essere assicurato anche in forma di compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; |
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Art. 2 - Protocolli etici1. Per perseguire le finalità dell'articolo 1 e, in particolare, la regolarità nel pagamento dei dipendenti e dei fornitori, la sicurezza sul lavoro, il mant |
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Art. 3 - Disposizioni generali in materia di aiuti di stato1. Le misure previste da questa legge e dalla legge provinciale n. 2 del 2020 possono essere concesse alternativamente, nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 |
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Art. 4 - Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino1. Per affrontare l'attuale emergenza sanitaria, anche nell'ottica di promozione e sviluppo dell'imprenditoria, la Giunta provinciale, stabilendo criteri, condizioni, modalità e termini di applicazione, nonché le spese ammissibili, individua contributi straordinari a favore degli operatori economici, anche mediante compensazione fiscale, per sostenere i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale finalizzati all'implementazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro idonee a garantire il contenimento della diffusione del COVID-19, e da progetti di digitalizzazione, volti in particolare alla creazio |
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Art. 5 - Contributi in favore degli operatori economici1. La Provincia può concedere contributi in favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni, valutati con riferimento alle variazioni dei volumi di attività, in conseguenza della pandemia di COVID-19, quando tali operatori si impegnano a: a) salvaguardare i livelli occupazionali nei limiti di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 2 e il regolare pagamento delle retribuzioni; b) garantire il regolare pagamento dei propri fornitori.N26 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati: |
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Art. 6 - Sostegno delle aggregazioni aziendali1. Fino al 31 dicembre 2022 N56, al fine di sostenere la conservazione dei livelli occupazionali e di promuovere la competitività delle imprese trentine attraverso l'aggregazione di soggetti, la Provincia può concedere contributi, anche in forma di compensazione fiscale da imputare su più annualità, alle imprese che |
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Art. 6-bis - Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine |
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Art. 7 - Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore1. La Provincia può concedere contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. Il |
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Art. 8 - Misure di sostegno al reddito per i titolari di impresa o soci di società o i professionisti che hanno cessato la propria attività1. Ai titolari di impresa, soci di società o professionisti la cui attività è cessata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dopo il 23 febbraio 2020, che l'hanno iniziata prima del 1° gennaio 2019 e che hanno occupato, secondo l |
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Art. 8-bis - Omissis
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Art. 8-ter - Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori sciistici1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, il contributo in favore dei maestri di sci iscritti nell'albo professionale provinciale alla data del 14 febbraio 2021 è co |
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Art. 9 - Fondo di solidarietà1. La Provincia può alimentare il fondo di solidarietà bilaterale previsto dall'articolo 40 del |
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Art. 10 - Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, la Provincia può concedere ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione |
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Art. 10-bis - Tavolo per l'occupazione femminile1. In considerazione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza COVID-19 e ai suoi riflessi negativi sul mercat |
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Art. 11 - Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino1. Per la crescita della capacità competitiva e attrattiva del territorio, per favorire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e per agevolare le attività di commercio di prossimità, anche a fronte delle nuove disposizioni organizzative conseguenti alla pandemia di COVI |
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Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 |
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Art. 12-bis - Misure a sostegno del settore termale trentino1. Per concorrere al sostegno degli operatori economici del settore termale, oltre alle misure stabilite dalla disciplina statale, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende termali, come definite dalla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provincia |
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Art. 12-ter - Misure a sostegno delle cooperative sociali |
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Art. 13 - Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina |
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Art. 13.1 - Contributi straordinari per il sostegno e il rilancio del settore vitivinicolo ed enoturistico trentino1. Per sost |
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Art. 13-bis - Misure per il sostegno della stagione invernale 2020-2021 |
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Art. 13-ter - Proroga dei termini relativi alla revisione degli impianti a fune in servizio pubblico |
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Art. 13-quater - Misure in ordine al contributo annuo per le spese di sorveglianza degli impianti a fune |
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Art. 13-quinquies - Misure per il sostegno degli impianti natatori |
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Capo II - Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa |
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Art. 14 - Digitalizzazione del settore pubblico e privato1. Allo scopo di favorire l'innovazione e la ripresa economica, in attuazione delle finalità e degli obiettivi degli articoli 1 e 2 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti), la Provincia promuove l'accelerazione della transizione digitale del sistema trentino attraverso progetti di sistema e il coinvolgimento e il coordinamento dei sogg |
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Art. 15 - Integrazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 161. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserito il seguente: |
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Art. 16 - Disposizioni in materia di semplificazione1. N17 2. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione sanitaria, economica e finanziaria, la Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa |
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Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 21. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "per finanziamenti" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle". |
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Art. 18 - Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi finanziari e occupazionali, nonché agli altri vincoli definiti con gli accordi negoziali riferiti agli esercizi 2020, 2021 e 2022, 2022 e 2023, oggetto di verifica per la liquidazione di contributi e per i controlli successivi alle liquidazioni a partire dall'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale può disciplinare, anche differenziando per settore, i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione, compresi il mantenimento, il differimento, l'anticipazione o la rimodulazione, dei vincoli previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalla legge provinciale n. 35 del 1988, nonché i casi di modifica complessiva dei vincoli e degli obblighi finanziari pluriennali, anche con riferimento agli esercizi successivi al 2021 e comunque non oltre l'esercizio 2024. |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) ed m), e all'articolo 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, come previsti, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5 |
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Capo III - Misure in materia di tributi ed entrate comunali e provinciali |
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Art. 21 - Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni1. Dopo la lettera e-ter) del comma 2 dell'articolo 8 (Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, sono inserite le seguenti: "e-quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la dis |
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Art. 21-bis - Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 20211. Al fine di ridurre la pressione tariffari |
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Art. 21-ter - Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 20221. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle f |
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Art. 22 - Art. 23 Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di servizi sociali, assistenziali ed educativi e di edilizia abitativa |
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Art. 24 - Art. 25-bis - Omissis
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Art. 26 - Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale1. Fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore di questa legge, con riferimento ai servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), agli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), ai servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), ai servizi didattico-museali di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e alle attività di volontariato sociale finanziate ai sensi dell'articolo 26, c |
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Art. 27 - Art. 30 Omissis
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Art. 31 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie1. Fino al termine massimo di sei mesi decorrenti dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e nelle altre strutture socio-sanitarie residenziali e al contempo |
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Art. 31-bis - Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali1. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologic |
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Art. 31-ter - Proroga della gestione dei compendi termali1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19 e della necessità di valutare gli effetti di tale pandemia sui modelli di gestione del settore termale, i contratti per la gestione dei compendi termali in |
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Art. 32 - Misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-191. Per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare ai nuclei familiari in difficoltà una maggiore disponibilità di risorse economiche, la Provincia promuove la sospensione, da parte delle banche, del pagamento delle seguenti rate, a condizione che il piano di ammortamento sia traslato per il periodo corrispondente alla sospensione: a) rate in scadenza il 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 del mutuo agevolato, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, per l'acquisto, la costruzione, il risanamento e l'acquisto e risanamento dell'abitazione principale. A tal fine la sospensione del pagamento di una o di entrambe le rate non è computata nel periodo massimo di diciotto mesi previsto dall'articolo 102-ter della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina de |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario per la sicurezza di operatori e clienti1. Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può det |
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Art. 35 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Nel comma 7 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: ", tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della Provincia," sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'articolo 22-bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea è sostituito dal seguente: "2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e un'eventuale verifica finale, che può tenere conto anche del |
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Capo VI - Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di urbanistica, agricoltura, territorio, turismo e commercio |
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Art. 41 - Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica1. Dopo il comma 3 dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: |
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Art. 42 - Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 N49 si applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalle deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre 2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n. 387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di urbanistica ed edilizia. 2. N6 3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda. 4. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinc |
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Art. 43 - Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda, alla quale sono allegati: a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche o private interessate dall'inte |
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Art. 44 - Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale1. In considerazione del decreto del Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol 10 marzo 2020, n. 16, che ha rinviato, per sopravvenute c |
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Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli abilitativi edilizi1. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "In ogni caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica." sono soppresse. 2. Nel comma 2 dell'articolo 68 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "di competenza della Provincia" sono inserite le seguenti: "e per le opere soggette a conformità urbanistica |
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Art. 45-bis - Disposizioni relative all'attività di lavorazione dei materiali di cava per l'anno 20221. In ragione della situazione di crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19, nel 2022 i comuni, per tutelare i |
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Art. 46 - Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14-ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)1. Per l'anno 2020 le imprese agrituristiche possono effettuare l'attività di somministrazione di pasti e bevande tipici nonché di degustazione di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio e di asporto; in tal caso queste attività sono escluse dal computo ai fini della determinazione del rapporto di connessione. Per lo svolgimento di queste attività in modalità di consegna a domicilio e di asporto non è richiesto il compimento di ulteriori formalità, fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 2. Per l'anno 2020 le imprese enoturistiche possono effettuare degustazioni delle produzioni vinicole aziendali, comprensive della somministrazione di pasti freddi, in modalità di consegna a domicilio e di asporto. Per lo svolgimento di queste attività in |
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Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 9 del 2 |
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Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 |
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Art. 50 - Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri1. Per favorire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale negli esercizi alberghieri, fino al 31 dicembre 2021 non costituisce var |
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Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "fino al limite massimo del 40 per cento" sono sostituite dalle seg |
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Capo VIII - Modificazioni del capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e altre disposizioni |
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Art. 52 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 20201. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020, dopo le parole: "di importo" sono inserite le seguenti: "pari o". 2. N51 Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente: "1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico-professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma." |
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Art. 53 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 20201. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2 |
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Art. 54 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 20201. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 20 |
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Art. 55 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 20201. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Al fine dell'iscrizione negli elenchi per la selezione degli operatori economici tenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici," sono sostituite dalle seguenti: "Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di r |
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Art. 56 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 20201. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2 |
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Art. 57 - Inserimento dell'articolo 7-bis nella legge provinciale n. 2 del 20201. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente: "Art. 7-bis - Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici |
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Art. 58 - Inserimento dell'articolo 7-ter nella legge provinciale n. 2 del 20201. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente: "Art. 7-ter - Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure p |
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Art. 59 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 20201. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parol |
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Art. 60 - Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico1. La Giunta provinciale può individuare opere pubbliche o di interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività, da sottoporre a monitoraggio ai fini della qualità e della tempestività dell'investimento pubblico. 2. Le opere di cui al comma 1 possono essere di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o privati, destinatari di un contributo provinciale e soggetti all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici. 3. La Giunta provinciale individua le opere da sottoporre a monitoraggio in fase di programmazione, se di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, o in fase di ammissione al finanziamento se di competenza degli altri soggetti indicati nel comma 2. 4. Il monitoraggio è affidato dalla Giunta provinciale ad uno o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti st |
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Art. 60-bis - Commissari straordinari per opere provinciali1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ric |
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Art. 61 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 20161. Dopo la lettera m) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 |
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Art. 62 - Modificazione dei contratti durante il periodo di validità in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-191. Con riferimento alla disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di validità, le modifiche nell'esecuzione del contratto necessarie |
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Art. 63 - Disposizione transitoria |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 64 - Art. 65 Omissis
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Art. 66 - Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia1. Le risorse finalizzate agli interventi in favore del lavoro e della famiglia sono incrementate per l'anno 2020 di 17 milioni di euro. |
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Art. 67 - Variazione al bilancio di previsione 2020 - 20221. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 2019, sono inserite le variazioni previste nell'allegato A. |
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Art. 68 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Allegato DOmissis
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27/12/2024
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