Articolo abrogato dall'art. 32, comma 2, della L.P. 29/12/2022, n. 20, così recitava:

"Art. 13 - Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

1. La Provincia promuove il progetto per la costituzione di un fondo quale strumento per concorrere allo sviluppo dell'agricoltura trentina nel perseguimento delle finalità generali stabilite dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), attraverso il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici e privati interessati, anche con ricorso a protocolli di intesa.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia e le società da essa controllate possono partecipare al fondo mediante conferimenti in denaro. Il fondo può essere alimentato anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di agricoltura, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri di partecipazione al fondo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede Cassa del Trentino con il proprio bilancio."

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