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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 08/03/2005, n. 24
L.R. Abruzzo 08/03/2005, n. 24
- L.R. 03/03/2010, n. 7
- L.R. 10/12/2010, n. 54
- L.R. 16/10/2015, n. 31
- L.R. 12/01/2016, n. 2
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TITOLO I - FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI COMUNI |
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Art. 1 - Generalità1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore della pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo quali strumenti di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e coll |
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Art. 2 - Finalità1. Al fine di garantire: a) che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico; |
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Art. 3 - Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate1. La realizzazione e la gestione delle componenti di un'area sciabile attrezzata, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee ad influenzare in m |
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Art. 4 - Definizioni1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente. 2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata: |
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Art. 5 - Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate è effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonché al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'amb |
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Art. 6 - Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù coattiva1. L’approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree. N1 1 bis. Il provvedimento che dispone la dichiarazione di pubblica utilità è adottato dal Comune interessato. N2 2. I richiedenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di trasporto funiviario o assimilati, di piste da sci e di infrastrutture accessorie, anche in fase di rinnovo, qualora non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, anche in sede di rinnovo, possono ottenere in via coattiva la disponibilità delle aree: a) necessarie alla costruzione delle stazioni, dei locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie; b) limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto; c) occorrenti alla realizzazione delle piste, consistente nella facoltà: |
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Art. 7 - Autorizzazione e assenso1. Fatte salve le competenze Urbanistico - Edilizie locali, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione. |
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Art. 8 - Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Bacini Sciistici, impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie1. La Giunta Regionale istituisce e nomina Tavolo Tecnico Consultivo costituito da: - il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, o suo delegato, con funzione di Presidente; - un Responsabile della Direzione Trasporti; - un Responsabile della Direzione regionale Agricoltura, Foreste e Alimentazione; |
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Art. 9 - Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate, o ad esse direttamente connesse per motivi orografici e morfologici, devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed e |
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Art. 10 - Generalità sugli obblighi dei gestori1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti: a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, pr |
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Art. 11 - Responsabilità civile dei gestori1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle attività connesse con l'esercizio |
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TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE O ASSIMILATI |
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CAPO I - IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE |
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Art. 12 - Generalità1. La costruzione e l'esercizio di sistemi adibiti al trasporto in servizio pubblico |
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Art. 13 - Definizioni1. Sono linee funiviarie quelle costituite da impianti che utilizzano una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti. |
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Art. 14 - Competenza degli enti territoriali1. Il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, a seguito di esito favor |
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Art. 15 - Concorrenza e prelazione1. Il competente Servizio della Direzione Trasporti e Mobilità, ricevuta la domanda di concessione, ne dà notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse; mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta. 2. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorità decrescente: |
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Art. 16 - Parametri di congruità e compatibilità1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge, per il dimensionamento d |
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Art. 17 - Domanda di autorizzazione e documentazione1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, |
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Art. 18 - Procedimento istruttorio1. Il Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità riceve la domanda e provvede all'avvio dell'istruttoria. |
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Art. 19 - Modifica1. In caso intervengano, durante la fase di realizzazione degli impianti o, per gli i |
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Art. 20 - Trasferimento della autorizzazione1. Su richiesta degli interessati, il Servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto subordinatamente alla assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi previsti nel preesistente provvedimento autorizzativo. 2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della autorizzazione, corredandola d |
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Art. 21 - Durata della autorizzazione1. La durata dell'autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti. |
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Art. 22 - Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio1. L'autorizzazione al pubblico esercizio può essere revocata con provvedimento della Direzione Trasporti e Mobilità, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo nei seguenti casi: |
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Art. 23 - Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio1. Il titolare di autorizzazione al pubblico esercizio di impianti a fune o assimilati incorre nella decadenza dalla autorizzazione quando: a) non inizi il servizio entro 30 giorni dalla autorizzazione al pubblico esercizio, oppure, iniziatolo, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità. Per gli impianti destinati in via esc |
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Art. 24 - Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio1. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della autorizza |
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Art. 25 - Risoluzione consensuale della autorizzazione1. Il Servizio Competente pronuncia la risoluzione della autorizzazione su espressa r |
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Art. 26 - Restituzione in pristino dei terreni1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato alla restituzione in pristino del terreno |
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CAPO II - APPROVAZIONE DEI PROGETTI, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA SUGLI IMPIANTI |
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Art. 27 - Approvazione del Progetto esecutivo1. L'esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti è subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti esecu |
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Art. 28 - Attuazione del progetto. Direzione dei lavori1. L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione. 2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei l |
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Art. 29 - Verifiche e prove funzionali1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra ai competenti uff |
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CAPO III - ESERCIZIO DELLE LINEE E DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI |
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Art. 30 - Modalità di esercizio1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel regolamento di esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle eventuali prescrizioni conten |
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Art. 31 - Portata di esercizio1. La portata oraria dell'impianto deve essere regolata sulla base della disponibilit |
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Art. 32 - Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono comunicati al Servizio competente il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l'ottemperanza. |
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Art. 33 - Vigilanza tecnica sull'impianto1. Le funzioni di sorveglianza e vigilanza tecnica sugli impianti sono esercitate dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quelli della Regione, Servizio competente. 2. Le relative ispezioni e verifiche possono essere disposte in ogni momento, e, comunque, almeno una volta all'anno per il controllo dell'efficienza tecnica, della sicurezza degli impianti e della regolarit&a |
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Art. 34 - Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita1. Tutte le superfici innevate o non, destinate al trasferimento degli utenti dagli i |
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Art. 35 - Assistenza all'utente1. Il personale di linea e di stazione ha l'obbligo di prestare adeguata assistenza a |
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Art. 36 - Disposizioni per gli utenti1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello stesso devono compo |
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Art. 37 - Statistica1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio competente i dati |
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Art. 37 bis - Definizioni1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per u |
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Art. 37 ter - Procedimento di autorizzazione1. I tappeti mobili, di cui al presente Titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori). 2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti la seguente documentazione: a) dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e), D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17; |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE PISTE DA SCI E DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI PISTE |
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CAPO I - PISTE, TRACCIATI ESCURSIONISTICI, AREE RISERVATE ED AREE A SPECIFICA DESTINAZIONE |
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Art. 38 - Generalità sulle piste da sci1. Sono piste da sci i tracciati o i percorsi normalmente accessibili, ubicati su sup |
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Art. 39 - Requisiti tecnici generali delle piste1. Tutte le piste da sci devono possedere i seguenti requisiti tecnici: a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e non soggetta normalmente a frane o valanghe durante il periodo di esercizi |
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Art. 40 - Requisiti delle piste da discesa1. I requisiti delle piste da discesa sono definiti dal regolamento di esecuzione del |
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Art. 41 - Requisiti delle piste da fondo1. I requisiti delle piste da fondo sono definiti dal regolamento di esecuzione della |
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Art. 42 - Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici devono possedere le caratter |
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Art. 43 - Classificazione delle piste da discesa1. Le piste da discesa , a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla bas |
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Art. 44 - Classificazione delle piste da fondo1. Le piste da fondo, a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla base d |
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Art. 45 - Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilità di certe categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell'auto-rizzazione all'esercizio. 2. Posso |
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Art. 46 - Aree a specifica destinazione1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 le aree a specifica destinazione sono equiparat |
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Art. 47 - Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 ("Piste riservate o chiuse") le aree riservate |
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Art. 48 - Segnaletica delle piste da sci1. I gestori hanno l'obbligo di curare che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalla presente legge. 2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, f |
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CAPO II - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO ALL'APPRESTAMENTO E ALL'ESERCIZIO DI PISTE DA SCI |
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Art. 49 - Concorrenza e diritto di prelazione1. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazio |
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Art. 50 - Piste comuni e confluenze1. Il gestore di una pista che intende farla confluire in altra già esistente ed autorizzata deve a proprie cure e spese eseguire le opere richieste per attribuire alla pist |
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Art. 51 - Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti di progetto1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'art. 7 della presente legge per l' |
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Art. 52 - Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci1. Per l'apprestamento o la modificazione delle piste da sci è richiesta l'autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al Servizio competente di apposita domanda corredata: - dal progetto esecutivo della pista; - dai documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista o dall'indicazione delle eventuali servitù di cui si chiede la costituzione coattiva; - dall'indicazione di eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi. |
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Art. 53 - Requisiti del progetto1. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da un tecnico abilitato. |
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Art. 54 - Autorizzazione di opere accessorie1. La procedura di assenso preliminare di cui agli articoli 7 e 51 si applica anche p |
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Art. 55 - Innevamento programmato1. Il richiedente o il titolare di un'autorizzazione può realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti. 2. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie |
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Art. 56 - Rilascio dell'autorizzazione1. A conclusione dell'istruttoria, verificato il ricorrere delle necessarie condizioni, il Servizio competente rilascia l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista. |
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Art. 57 - Direzione lavori e controlli1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabili |
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Art. 58 - Provvedimenti in caso di inadempienza1. In caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonché alle prescrizioni previste nel provvedimento di assenso pr |
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Art. 59 - Ultimazione lavori ed accertamento tecnico1. Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione ne |
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Art. 60 - Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste1. Il collaudo delle piste da discesa è finalizzato all'accertamento dell'idoneità della pista all'apertura all'esercizio, e si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto necessari due diversi certificati di collaudo. |
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Art. 61 - Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio1. A conclusione dell'accertamento, ricevuti gli atti del collaudo estivo, il Servizio competente li approva, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione regionale al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una durata massima di anni 1, qualora sussistano le seguenti condizioni: |
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Art. 62 - Classificazione delle piste1. Con il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento, le piste da sci sono classificate i |
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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 63 - Modifiche al tracciato delle piste1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune. |
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Art. 64 - Piste riservate o chiuse1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuati i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. L'individuazione di cui al presente comma spetta al Comune territo |
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Art. 65 - Percorsi occasionali1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per l |
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Art. 66 - Manutenzione ed esercizio1. Il titolare della autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga nel tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall |
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Art. 67 - Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista assicurare i seguenti servizi le cui modalità ed i cui contenuti sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge: |
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Art. 68 - Mezzi meccanici1. L'uso di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo differente da quelli elencati al punto b), comma 2 dell'art. 4 ("Definizioni") è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione dell |
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Art. 69 - Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all'esercizio1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con |
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Art. 70 - Catasto Piste1. Il Servizio competente predispone un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario. |
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Art. 71 - Verifiche ed ispezioni1. Il Servizio competente, anche tramite componenti del tavolo tecnico di cui al precedente art. 8, svolge verifiche sull'es |
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Art. 72 - Tutela ambientale1. Tutte le opere concernenti l'apprestamento di piste da sci nonché gli inter |
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TITOLO IV - ALTRI SPAZI E INFRASTRUTTURE DELL'AREA SCIABILE ATTREZZATA |
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Art. 73 - Generalità e definizioni1. Per altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata si intendono gli sp |
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Art. 74 - Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area sciabile attrezzata1. Sulle aree individuate al precedente articolo il gestore ha l'obbligo di adottare |
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TITOLO V - PIANI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AREE SCIABILI ATTREZZATE |
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Art. 75 - Generalità e definizioni1. La gestione della sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate deve esercitarsi anche mediante la redazione, l'attuazione e l'applicazione di appositi |
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Art. 76 - Caratteristiche degli strumenti tecnici1. Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono redatti sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate, e devono comprendere tutte le valutazioni oggettive sui rischi connessi con l'esercizio ordinario di impianti e piste, nonché l'indicazione di tutte le misure e delle azioni necessarie per il r |
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Art. 77 - Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza1. Il PMAS dell'area sciabile attrezzata individua e descrive tutti i possibili rischi connessi con le caratteristiche e la conformazione delle componenti dell'area medesima, in r |
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Art. 78 - Verifiche annuali ai piani di sicurezza1. Qualora si verifichino mutamenti delle condizioni e dei fattori di rischio individuati nei piani vigenti, e pertanto si ritengano mutati i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dai piani medesimi, i concessionari di linee funiviarie e i titolari di autorizzazioni all'esercizio |
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Art. 79 - Deposito dei piani1. I piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza e delle misure di difesa d |
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Art. 80 - Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici1. Il piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, la relazione nivologica |
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Art. 81 - Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali1. Le mansioni riguardanti l'applicazione dei piani di cui all'articolo precedente nonché l'attuazione delle misure gestionali connesse vengono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 400/98 e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6. 2. I piani indicano le figure professionali ed il personale necessari per l'attuazione degli specifi |
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TITOLO VI - DIRITTI, OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI |
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Art. 82 - Diritti connessi all'acquisto dello ski pass1. L'acquisto dello ski pass, oltre a quanto espressamente contemplato dalle condizioni generali di contratto e dalla legge dà diritto: a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili: a1) sulla situazione metereologica nelle varie zone dell'area sciabile attrezzata (temperatura, vento, umidità, sensazione termica); |
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Art. 83 - Obblighi generali degli utenti1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni e della segnaletica posta lungo le piste e nelle stazioni di arrivo e partenza degli impianti. 2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono: |
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Art. 84 - Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita1. L'accesso agli impianti di risalita è subordinato all'acquisto del biglietto e comporta l'osservanza da parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente legge e di quelli contemplati dalla |
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Art. 85 - Accesso alle piste1. L'accesso alle piste è vietato ai pedoni e a quanti siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista è destinata. 2. L'accesso alle piste da discesa è cons |
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Art. 86 - Comportamento sulle piste da sci - Generale1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a |
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Art. 87 - Velocità1. Gli sciatori devono mantenere una velocità consona alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, |
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Art. 88 - Precedenza e incroci1. Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una distanza tali da con |
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Art. 89 - Sorpasso1. Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e visibilità sufficienti allo scopo. |
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Art. 90 - Stazionamento1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. |
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Art. 91 - Partenza1. Lo sciatore che parte dopo una sosta deve sempre dare la precedenza agli sciatori |
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Art. 92 - Soccorso1. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infort |
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Art. 93 - Transito1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. |
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Art. 94 - Orario1. È vietato utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata |
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Art. 95 - Dotazioni tecniche - Uso e caratteristiche1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati |
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Art. 96 - Mezzi meccanici1. Nei casi di cui all'art. 68 gli utenti sono obbligati a dare precedenza ai mezzi m |
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Art. 97 - Casco obbligatorio1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obb |
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Art. 98 - Manifestazioni agonistiche1. In occasione di manifestazioni agonistiche, gli utenti estranei alle stesse non de |
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Art. 99 - (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo)1. Fermo restando l’obbligo per il conce |
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Art. 100 - Snowboard1. Salva l'applicazione delle norme comportamentali per la pratica dello snowboard pr |
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Art. 101 - Sci da fondo1. Salva l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme comportamentali previste da |
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Art. 102 - Informazione e diffusione delle norme1. Le norme di comportamento degli utenti contenute nella presente legge devono essere portate a conoscenza degli stessi mediante: |
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TITOLO VII - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 103 - Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e di quelle della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione che ne costituiscono l'attuazione sono compiute, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate, dalla Polizia di Stato, dal Corpo Fore |
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Art. 104 - Supporti video1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, è consentita l'install |
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Art. 105 - Sanzioni1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) Il gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 2 |
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Art. 106 - Regolamento di esecuzione1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regiona |
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Art. 107 - Statistica1. I gestori hanno l'obbligo di fornire annualmente al Servizio competente l'elenco a |
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Art. 108 - Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza1. La Regione, verificata l'applicazione delle norme e delle misure finalizzate alla |
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Art. 109 - Disposizioni transitorie generali1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono al Servi |
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Art. 110 - Norma finale1. La Regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurez |
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Allegato A - Censimento delle piste di discesa esistentiOmissis |
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