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L. R. Lombardia 09/06/2020, n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020.
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TITOLO I - Ambito istituzionale
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Art. 1 - Modifiche agli articoli 5 e 8 della L.R. 17/2011
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Art. 2 - Abrogazione del comma 3 dell'articolo 13 della L.R. 24/2019 a seguito di impegno assunto con il MEF

1. Il comma 3 dell'articolo

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Art. 3 - Omissis


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TITOLO II - Ambito economico
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Art. 4 - Modifiche agli articoli 23 e 136 della L.R. 6/2010

1. All'articolo 23 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della

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Art. 5 - Modifica all'articolo 27 della L.R. 22/2006
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 3 della L.R. 11/2014

1. All'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 7 - Modifiche alla L.R. 31/2008 e disposizione finanziaria relativa all'articolo 67 della stessa L.R. 31/2008, come sostituito

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"4. Gli operatori che intendono produrre, preparare, immagazzinare, importare o immettere sul mercato prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 2, del Regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE (Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91) devono notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il sistema informativo per il biologico (SIB), che opera nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché inserire nello stesso SIB le informazioni previsionali relative ai programmi annuali, secondo quanto previsto dalla normativa statale.";

b) al comma 3 dell'articolo 10.2 dopo le parole "provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali" sono inserite le seguenti: "e valorizzando l'offerta di beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti biologici, da filiera corta o a chilometro zero";

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole "associazioni di secondo grado" sono inserite le seguenti: ", alle associazioni responsabili della gestione delle strade dei vini e dei sapori";

d) al comma 4 dell'articolo 12 dopo le parole "origine controllata e garantita" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i prodotti agroalimentari tradizionali";

e) al comma 2-ter dell'articolo 24-ter dopo la parola "malghe." è aggiunto il seguente periodo: "Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura. La Giunta regionale, con proprio atto, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da parte dei consiglieri regionali.";

f) al punto 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 le parole "da piani di assestamento generali o particolari" sono sostituite dalle seguenti: "da piani di assestamento forestale e da piani di indirizzo forestale";

g) al punto 2 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 le parole "di piani di assestamento generali e particolari" sono sostituite dalle seguenti: "di piani di assestamento forestale e di piani di indirizzo forestale";

h) al punto 2 della lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 la parola "riequipaggiamento" è sostituita dalla seguente: "arricchimento";

i) alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 34 le parole "l'istruttoria per" sono soppresse;

j) alla lettera aa bis) del comma 1 dell'articolo 34 le parole "l'istruttoria per" sono soppresse e le parole "di cui all'articolo 8-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 159";

k) la lettera aa ter) del comma 1 dell'articolo 34 è soppressa;

l) dopo la lettera aa quater) del comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte le seguenti:

"aa quinquies) l'iscrizione dei prodotti agroalimentari tradizionali nell'elenco regionale;

aa sexies) l'iscrizione degli utilizzatori dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" nell'elenco regionale;

aa septies) l'iscrizione nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.";

m) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 è sostituita dalla seguente:

"a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, al recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale, nonché interventi di recupero ambientale delle malghe, dei fabbricati a servizio degli alpeggi, anche con finalità di miglioramento paesaggistico; ";

n) dopo il comma 7-bis dell'articolo 43 è inserito il seguente:

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Art. 8 - Modifiche alla L.R. 26/1993

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dalla pubblicazione all'albo pretorio di cui al comma 1";

b) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente.";

c) al comma 6 dell'articolo 22 dopo le parole "data di chiusura della caccia" sono aggiunte le seguenti: ", direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC";

d) il comma 7-bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"7-bis. Nell'esercizio della caccia alla fauna stanziale e di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.";

e) al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole "avifauna selvatica migratoria" sono aggiunte le seguenti: ", salvo diversa disposizione specifica della Regione, ";

f) al comma 5 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "durante i quali non è possibile rimuovere

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Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della L.R. 28/2016

1. All'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombard

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Art. 10 - Modifica all'articolo 33 della L.R. 27/2015

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)

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TITOLO III - Ambito territoriale
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Art. 11 - Misure per il monitoraggio del consumo di suolo. Modifiche agli articoli 5 della L.R. 31/2014, 13 della L.R. 12/2005 e 1 della L.R. 9/2020

1. Ai fini della realizzazione del monitoraggio regionale del consumo di suolo nei piani di governo del territorio e del relativo costante aggiornamento, sono apportate le seguenti modifiche legislative:

a) il settimo periodo del comma 4 dell'

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Art. 12 - Modifiche agli articoli 28 e 43 della L.R. 16/2016

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 13 - Modifiche alla L.R. 12/2005, alla L.R. 31/2014, alla L.R. 18/2019 e alla L.R. 21/2019 in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera f) del comma 5 è soppressa;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.1. I criteri relativi all'incremento dell'indice di edificabilità massimo per interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono le finalità di cui alla lettera e) del comma 5 sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutela del rispetto della disciplina a salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali.";

b) dopo il comma 11 dell'articolo 40-bis è aggiunto il seguente:

"11-bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a

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Art. 14 - Modifiche agli articoli 14, 15 e 16 della L.R. 9/2001

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole "dell'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale";

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

"a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l'esposizione al rischio di incidente stradale, l'adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento al contrasto dei fattori di rischio e alla rimozione delle cause di incidenti stradali; ";

c) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la sicurezza degli utenti";

d) alla lettera f) del c

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Art. 15 - Modifiche alla L.R. 16/2007

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 158 le parole "provincia di Milano" sono sostituite dalle seguenti: "Città metropolitana di Milano";

b) la rubrica dell'articolo 159 è sostituita dalla seguente: "Funzioni del consiglio metropolitano";

c) al comma 1 dell'articolo 159 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "metropolitano" e dopo le parole "del consiglio direttivo" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale, nonché del direttore del parco che viene nominato d'intesa con la Giunta regionale senza ulteriori oneri a carico di Regione, ";

d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 159 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "metropolitano";

e) alla lettera b) del comma 2 d

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Art. 16 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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