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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 20/02/2012, n. 166
Deliberaz. G.R. Umbria 20/02/2012, n. 166
Deliberaz. G.R. Umbria 20/02/2012, n. 166
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano Vinti; Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l’art. 19, comma 2; Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche); Vista la L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali) e, in particolare, il Capo XV recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5”; Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolam |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, all’art. 21, comma 1, lettera a), dispone, con riferimento all’art. 7, comma 3, lett. a), che la Regione individui gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, ai fini sismici, per i quali non si applica l’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 o il preavviso scritto di cui all’art. 10. L’esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria per l’avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della Regione che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni. In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). Determinazioni.), n. 816 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. Determinazioni.) e n. 817 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). Determinazioni.). In particolare, proprio con la deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 è stato approvato l’Allegato 1 recante “Prima individuazi |
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ALLEGATO 1 |
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INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO Art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi |
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1. PremesseAi sensi del comma 4 dell’art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5 e smi, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero il preavviso scritto di cui all’articolo 10 per gli interventi in zona sismica di cui al comma 3, lett. a), che siano “privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, ai fini sismici. Il presente documento sostituisce l’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 |
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2. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioniPer gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici, così come per |
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4. Elenco degli interventiNon è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero il preavviso scritto di cui all’art. 10 della legge regionale n. 5/2010 e smi, qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie: A) Opere su edifici esistenti che non comportino: 1. aumenti di carichi; |
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CATEGORIA A) Opere in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d’uso.Ricadono in tale categoria i seguenti interventi: A1) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo di elementi strutturali che li sostengono né aumentino il loro stato tensionale; A2) interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio né aumentino i carichi; A3) demolizione di elementi divisori interni privi di carattere portante; A4) manutenzione o rifacimento di pavimentazioni; A5) rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso; |
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CATEGORIA B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.Ricadono in tale categoria i seguenti interventi: B1) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; B2) pali per illuminazione di altezza inferiore a dodici metri; B3) cartelloni e insegne (sono |
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CATEGORIA C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.Ricadono in tale categoria i seguenti interventi: C1) ponteggi provvisionali; C2) pergolati da giardino; C3) pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.); |
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CATEGORIA D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.Ricadono in tale categoria i seguenti interventi: D1) (♦) vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3.50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m, superficie in pianta ≤ 15 m² |
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ALLEGATO 2 - (da allegare al progetto conservato dal committente) |
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ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI Art. 7, Comma 3, lett. a) e art. 13 comma 1 della L.R. n. 5/2010 e smi |
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ALLEGATO 3 |
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CERTIFICATO DI RISPONDENZA PER INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI ai sensi dell’art. 62 D.P.R. 06.06.01, n. 380 e dell’art. 12, comma 1, della LR n. 5/2010 e s.m.i. |
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