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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Umbria 04/06/2010, n. 817
Delib. G.R. Umbria 04/06/2010, n. 817
Delib. G.R. Umbria 04/06/2010, n. 817
Delib. G.R. Umbria 04/06/2010, n. 817
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano Vinti; Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” ed in particolare il comma 1, lettera a) dell’art. 21; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedim |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO |
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Oggetto: L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). Determinazioni.La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, all’art. 21, comma 1, lettera a), dispone, con riferimento all’art. 7, comma 3, che la Regione individui: a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, per i quali non si applica l’autorizzazione sismica di cui all’art. 8 o il preavviso scritto di cui all’art. 10. L’esplicitazione dei criteri di cui sopra è necessaria per l’avvio delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni. |
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ALLEGATO 1 - PRIMA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTOArt. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010Ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero il preavviso scritto di cui all’articolo 10 per gli interventi in zona sismica di cui al comma 3, lett. a), che “…siano privi di rilevanza ai sensi della pubblica incolumità”. Più specificatamente, non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di |
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A) Opere non strutturali in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d’usoRicadono in tale categoria i seguenti interventi: - limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo di elementi strutturali che li sostengono né aumento del loro stato tensionale; - interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio né aumentino i carichi; - manutenzione o rifacimento di pavimentazioni; |
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B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture e non ricadono in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico.Ricadono in tale categoria i seguenti interventi: - armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; - pali per illuminazione di altezza inferiore a dodici metri; |
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C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non ricadono in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico.Ricadono in tale categoria i seguenti interventi: - ponteggi provvisionali; - pergolati da giardino; |
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D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.Ricadono in tale categoria i seguenti interventi: - vani tecnici ed altre opere |
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ALLEGATO 2 - PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTOArt. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010Per le Zone 1, 2, e 3 ad alta, media e bassa sismicità, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5, alle varianti non sostanziali di cui al comma 3, lett. b), non si applicano le disposizioni della suddetta legge e non sono soggette né alla preventiva autorizzazione, di cui all’art. 8, né al preavviso scritto con contestuale deposito, di cui all’art. 10. Più specificatamente, costituiscono varianti strutturali non sostanziali per le quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 ovvero il preavviso di cui all’art. 10, qualora gli interventi ricadano nelle categorie seguenti: 1. Qualsiasi intervento che, in riferimento al progetto originario, presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a) quantità ed estensione limitate; b) effetti trascurabili sulle entità dei carichi agenti, sulla loro distribuzione e sul volume significativo del terreno di fondazione; c) trascurabile influenza sulla tipologia dei materiali impiegati e sulle loro caratteristiche di resistenza; d) trascurabili effett |
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ALLEGATO 3 |
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