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19/05/2020

Fabbricato costruito al posto di un rudere e necessità del permesso di costruire

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla necessità del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica nel caso di realizzazione di un fabbricato al posto di un precedente “rudere”.

FATTISPECIE
Nel caso di specie la ricorrente era stata condannata per aver eseguito opere edilizie in zona vincolata in assenza di titolo edilizio e della necessaria autorizzazione paesaggistica. In particolare si trattava di un fabbricato delle dimensioni interne di m. 5,65x4,75 e altezza media di m 2,50, gabbiotto delle dimensioni di m 1,65x1,30 con altezza di m 2,50 e nicchia delle dimensioni di m 0,76x0,52 e con altezza m 1,83, sul luogo in cui precedentemente era presente “un rudere”. La Corte territoriale aveva escluso che l’attività edilizia posta in essere rientrasse nelle categorie della manutenzione straordinaria e del risanamento conservativo, ritenendo che non vi era prova né della esistenza del vecchio fabbricato né della sua consistenza.

PRINCIPI DI DIRITTO
Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 17/04/2020, n. 12388, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- l'intervento di manutenzione straordinaria non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, nè modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso, in quanto il D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. b) ricomprende in tale nozione le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. La legge pone, dunque, un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione;

- negli interventi di restauro o di risanamento conservativo, per i quali non occorre il permesso di costruire, sono annoverabili soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell’edificio;

- integra i reati di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001 e all'art. 181 del D. Leg.vo 42/2004 la ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, sia perchè trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l'art. 30 del D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) di modifica dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della SCIA richiede, nelle zone vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonchè, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.

CONCLUSIONI
In conclusione i giudici hanno confermato la condanna in quanto:
- le opere realizzate non potevano qualificarsi come intervento di ristrutturazione, ma si connotavano quale vera e propria costruzione determinante una alterazione urbanisticamente rilevante dello stato dei luoghi e, come tale, necessitante del previo rilascio del permesso di costruire;
- non assumeva alcun rilievo la circostanza che sul luogo della edificazione vi fosse in precedenza “un rudere”, perché non risultava fornita la prova né dell’esistenza del vecchio fabbricato, né della sua consistenza, che sarebbe dovuta rimanere inalterata nella sagoma e nel volume.

Dalla redazione