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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35
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In vigore dal 23/04/2011.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 15/11/2021, n. 213
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/12/2018, n. 549
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/12/2017, n. 573
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/12/2016, n. 434
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/12/2015, n. 426
- Comunicato in G.U. 15/04/2011
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. 2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in f |
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Art. 2. - Definizioni articolo 2, direttiva 2008/96/CE1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita nel regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2003; N3 a-bis) autostrada: strada appositamente progettata e costruita per il traffico motorizzato che non serve le proprietà che la costeggiano e che soddisfa i criteri seguenti: 1) dispone, salvo in punti particolari o provvisoriamente, di carreggiate distinte per le due direzioni di traffico, separate l'una dall'altra da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi; |
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Art. 3. - Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura articolo 3, direttiva 2008/96/CE1. Per tutti i progetti di infrastruttura è effettuata, in fase di pianificazione o di programmazione e comunque anteriormente all'approvazione del pr |
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Art. 4. - Controlli della sicurezza stradale articolo 4, direttiva 2008/96/CE1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II. 2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale. 3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e d |
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Art. 5. - Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale aperta al traffico oggetto del presente decreto. |
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Art. 6. - Ispezioni di sicurezza stradale periodiche1. L'organo competente esegue ispezioni di sicurezza stradale periodiche con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale oggetto di applicazione del presente |
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Art. 6-bis - Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti. 2. |
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Art. 6-ter - Protezione degli utenti della strada vulnerabili |
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Art. 6-quater - Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale |
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Art. 6-quinquies - Segnalazioni spontanee1. L' |
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Art. 7. - Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, l'organo competente riporta in una apposita relazione di incidente, redatta secondo la reportistica di cui all'allegato IV, i dati |
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Art. 8. - Adozione di orientamenti articolo 8, direttiva 2008/96/CE1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, le linee |
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Art. 9. - Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. 1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali |
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Art. 9-bis - Rendicontazione |
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Art. 10. - Disposizioni tariffarie1. Alle attività di controllo, valutazione e ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5, 6 e 6-bis, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'ANSFISA provvedono mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da |
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Art. 11. - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 12. - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali1. Gli allegati al presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche europee, in adeguamento alle modifiche introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE. 2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la VISS è redatta sulla base dei criteri di cui all'allegato I. Sono esclusi dall'obbligo di redazione della VISS i progetti di infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il progetto preliminare. 3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è approva |
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Allegato I - Componenti indicative delle valutazioni d'impatto sulla sicurezza stradale1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale: a) definizione del problema; b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale; |
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Allegato II - Componenti indicative dei controlli sulla sicurezza stradale1. Criteri applicabili nella fase della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: a) analisi della situazione geografica; b) analisi e verifica della funzionalità dell'infrastruttura all'interno della rete; c) analisi delle condizioni plano altimetriche della nuova infrastruttura (velocità di progetto, geometria dell'asse, numero e tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli, verifica visuale libera); |
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Allegato II-bis - Componenti indicative delle ispezioni di sicurezza stradale mirate1. Allineamento stradale e sezione trasversale: a) visibilità e distanze di visibilità; b) limite di velocità e suddivisione in zone con assegnazione dello stesso limite di velocità; c) allineamento auto esplicativo (vale a dire “leggibilità” dell'allineamento da parte degli utenti della strada); d) accesso a proprietà adiacenti e conseguenze; e) accesso dei veicoli di emergenza e di servizio; f) trattamenti in corrispondenza di ponti e ponticelli; g) configurazione dei margini della strada, (banchine, scalinamento tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto). 2. Incroci e interscambi: a) adeguatezza del tipo di incrocio/interscambio; b) geometria d |
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Allegato III - Componenti indicative delle valutazioni della sicurezza delle stra-de a livello di rete1. Aspetti generali: a) tipo di strada in relazione al tipo e alle dimensioni delle regioni/città da essa collegate; b) lunghezza del tratto stradale; c) tipo di zona, extraurbana o urbana; d) uso del suolo: istruzione, commercio, industria e attività manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificate; e) densità di punti di accesso alle proprietà; f) presenza di strada di servizio, quale, a titolo esemplificativo, per accesso a negozi; g) presenza di lavori stradali; h) presenza di parcheggi. 2. Volume di traffico: a) volume di traffico; b) volume di motocicli osservato; c) volume di pedoni osservato su entrambi i lati, rilevando se “lungo la carreggiata” o “in attraversamento”; d) volume di biciclette osservato su entrambi i lati, rilevando se “lungo la carreggiata” o “in |
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Allegato IV direttiva 2008/96/CE) (previsto dall'articolo 7) - Informazioni che devono figurare nelle relazioni di incidentiLe relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi: 1) localizzazione dell'incidente più esatta possibile, comprendente le coordinate GNSS (global navigation satellite system); N25 2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente; |
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