N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 06/12/2012, n. 272 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, del presente articolo e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», del comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» e del comma 5, primo periodo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e».

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98), a decorrere dal 20/09/2013; dall’art. 1-bis, comma 2, del D. Leg.vo 06/08/2015, n. 130, a decorrere dal 09/01/2016; dall’art. 11-ter, comma 1, del D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96); dall’art. 2, comma 10, del D. Leg.vo 21/05/2018, n. 68, a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Il presente articolo è stato successivamente sostituito dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149. Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica si applica a decorrere dal 30/06/2023.

Dalla redazione