La Sent. Corte Cost. 06/12/2012, n. 272 aveva dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del comma 1, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13».

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98), a decorrere dal 20/09/2013 e, successivamente, sostituito dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Dalla redazione