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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 18/10/2010, n. 180
D. Min. Giustizia 18/10/2010, n. 180
D. Min. Giustizia 18/10/2010, n. 180
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- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- D. Min. Giustizia 04/08/2014, n. 139
- D. Min. Giustizia 06/07/2011, n. 145
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Premessa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una co |
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Art. 2 - Oggetto1. Il presente decreto disciplina: a) l'istituzione del registro presso il Ministero; |
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Capo II - Registro degli organismi |
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Art. 3 - Registro1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di mag |
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Art. 4 - Criteri per l'iscrizione nel registro1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c); N3 b) il possesso da parte del rich |
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Art. 5 - Procedimento di iscrizione1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche a |
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Art. 6 - Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L'elenco dei mediatori è corredato: |
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Art. 7 - Regolamento di procedura1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. 2. L'organismo può prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; c) la possibilità di a |
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Art. 8 - Obblighi degli iscritti1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. |
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Art. 9 - Effetti dell'iscrizione1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro. |
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Art. 10 - Sospensione e cancellazione dal registro1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gra |
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Art. 11 - Monitoraggio1. Il Ministero procede ogni sei mesi, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in mater |
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Capo III - Servizio di mediazione e prestazione del mediatore |
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Art. 12 - Registro degli affari di mediazione1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative a |
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Art. 13 - Obblighi di comunicazione al responsabile1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e al |
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Art. 14 - Natura della prestazione1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione. |
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Art. 14-bis - Incompatibilità e conflitti di interesse1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere par |
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Art. 15 - Divieti inerenti al servizio di mediazione1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli aff |
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Capo IV - Indennità |
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Art. 16 - Criteri di determinazione dell'indennità1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. N10 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può esse |
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Capo V - Enti di formazione e formatori |
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Art. 17 - Elenco degli enti di formazione1. È istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori. 2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartim |
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Art. 18 - Criteri per l'iscrizione nell'elenco1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare: a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; N18 b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. |
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Art. 19 - Procedimento d'iscrizione e vigilanza1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si appl |
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Capo VI - Disciplina transitoria ed entrata in vigore |
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Art. 20 - Disciplina transitoria1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli |
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Tabella A (articolo 16, comma 4)Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: E |
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