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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 21/10/1996, n. 21
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- L.P. 23/10/2014, n. 10
- L.P. 19/07/2013, n. 10
- L.P. 12/12/2011, n. 14
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TITOLO I - NORME GENERALI E VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 (Finalità della legge)1. La presente legge è finalizzata alla tutela dei terreni di qualsiasi natura e destinazione ed, in par |
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Art. 2 (Tipologia degli interventi)1. Le finalità di cui all’articolo 1 si conseguono con: a) l’imposizione del vincolo a scopo idrogeologico-forestale, diretto alla conservazione degli ecosistemi, |
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CAPO II - Vincolo idrogeologico-forestale |
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Art. 3 (Terreni soggetti a vincolo)1. Sono sottoposti a vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali: |
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Art. 4 (Vincolo temporaneo)1. Nei boschi non vincolati colpiti da gravi epidemie di parassiti animali e vegetali, ovvero |
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TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER TERRENI E FONDI |
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CAPO I - Trasformazione di boschi in altre forme di utilizzazione e movimenti di terreno |
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Sezione I - Autorizzazioni |
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Art. 5 (Trasformazione di bosco)1. La trasformazione di bosco avviene secondo le pro |
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Art. 6 (Movimenti di terreno e materiale)1. In territori sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103, comma 11, della legge provinciale ’Territorio e paesaggio’, e dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente autorizza l'esecuzione dei lavori di movimento di terreno. L’autorizzazione può contenere prescrizioni vincolanti sulle modalità di esecuzione dei lavori. N53 |
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Art. 7 (Prestazioni di cauzione)1. Nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5 e 6 può essere prevista la prestazione di una cauzione per la corretta ese |
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Art. 8 (Modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli vincolati)1. Per i terreni sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 3, il governo e l’utilizzazione dei boschi e dei |
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Sezione II - Interventi e sanzioni in caso di violazione di norme |
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Art. 9 (Sospensione dei lavori)1. Qualora vengano eseguiti lavori e utilizzazioni boschive in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, |
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Art. 10 (Danneggiamento del suolo o soprassuolo)1. Coloro che tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni al suolo o al soprassuolo in violazione dell |
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Art. 11 (Ripristino del danno)1. Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre, secon |
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Art. 12 (Violazione di altre prescrizioni a tutela di boschi e terreni vincolati) |
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CAPO II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali degli enti e dei privati |
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Art. 13 (Pianificazione silvo-pastorale sovraziendale ed aziendale)1. L’autorità forestale può redigere pianificazioni silvopastorali di tipo sovraziendale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione. 2. L’autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvopastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvopastorali nonché in schede boschive ed alpicole. N60 |
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Art. 14 (Taglio di piante)1. Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.N63 |
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Art. 15 (Tagli straordinari)1. Per tagli straordinari si intendono tutti quelli che eccedono le misure fissate all’a |
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Art. 16 |
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Art. 17 (Sessioni forestali)1. La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in ogni comune di norma una volta all’anno. Nella sessione forestale vengono presentate innov |
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Art. 18 (Misurazione del legname)1. L’ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta, provvedere al |
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Art. 19 (Migliorie boschive)1. Gli enti pubblici devono investire in interventi di miglioramento un importo di almeno il dieci per cento del ricavo netto derivante dai tagli ordinari e straor |
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Art. 20 (Redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e dei pascoli)1. I piani di gestione dei boschi e dei pascoli di cui agli articoli 13 e 16 sono redatti |
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Art. 21 (Carta reale silvo-pastorale)1. La Ripartizione provinciale Foreste predispone la carta forestale ed alpicola, dalla qu |
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CAPO III - Esercizio del pascolo |
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Art. 22 (Esercizio del pascolo su terreni pascolivi)1. Per l’esercizio del pascolo su terreni pascolivi soggetti a vincolo e fatta eccezione per i pascoli gestiti in base a piani di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, il carico di bestiame e la durata del pascolo sono stabiliti dal direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente. N71 |
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Art. 23 (Esercizio del pascolo in bosco e su terreni degradati)1. Nei boschi e sui terreni degradati, soggetti a vincolo ai sensi dell’articolo 3, è di regola vietato l’esercizio del pascolo senza autorizzazione del direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente, che deve attenersi ad apposite direttive approvate dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste e tenere conto dei diritti eventualmente esistenti sui singoli terreni. |
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CAPO IV - Tutela del bosco da danni biotici ed abiotici |
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Art. 25 (Prevenzione incendi boschivi)1. La Ripartizione provinciale Foreste esegue in economia ai fini della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, d’intesa con l’assessore competente: a) la costruzione di serbatoi d’acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse o mobili, opere di presa, impianti di sollevamento e distribuzione d’acqua, nonché l’acquisto di pompe, motori ed accessori; b) la costruzione e l’approntamento di viali parafuoco, nonché di strade e sentieri forestali aventi |
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Art. 26 (Direzione delle operazioni di spegnimento)1. Le operazioni di spegnimento sono stabilite e dirette di concerto tra il rappresentante |
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Art. 27 (Spese a carico dell'amministrazione provinciale per interventi di spegnimento)1. Al fine dello spegnimento degli incendi boschivi sono a carico dell'amministrazione provinciale le sp |
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Art. 28 (Lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali)1. Allo scopo di preservare i boschi dall’invasione di insetti o di altri agenti patogeni, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può prescrivere adeguate misure ai proprietari o possessori di piante forestali, ordinando anche lo scortecciamento e la rimozione di tronchi e ceppaie. 1-bis. Se il gestore di infrastrutture di interesse pubblico, quali elettrodotti, linee ferroviarie o strade |
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Art. 29 (Bosco e selvaggina)1. Al fine di prevenire i danni da selvaggina ungulata ai boschi, nella pianificazione degli abbattimenti la consistenza della stessa deve essere tenuta in equilibrio con |
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CAPO V - Trasporto e detenzione di alberi di natale |
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Art. 30 (Alberi di Natale)1. Le piante o i loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, che sono detenuti, trasportati o posti in commercio nell’ambito della |
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CAPO VI - Materiali forestali di moltiplicazione |
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Art. 30-bis (Commercializzazione)1. La Provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 1999. 2. La funzione di organismo ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 1999/105/CE nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano è esercitata dalla Ripartizione provinciale Foreste. |
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TITOLO III - LAVORI IN ECONOMIA ED INTERVENTI CONTRIBUTIVI A FAVORE DI TERRENI MONTANI |
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CAPO I - Opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agrario, idraulico-pascoliva ed infrastrutture e mezzi necessari per la razionale gestione e conservazione dei territori montani |
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Sezione I - Tipologia degli interventi |
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Art. 31 (Lavori ed opere in economia)1. Le opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria, idraulico-pascoliva, di difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, nonché le opere relative alla costruzione delle infrastrutture necessarie per la conservazione ed una gestione di sviluppo sostenibile del suolo, alla viabilità forestale, alpicola e rurale, alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali, oltre all’acquisto dei mezzi necessari per la loro realizzazione, sono eseguite, previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, tramite la Ripartizione provinciale Foreste e gli ispettorati forestali dipendenti, utilizzando i mezzi finanziari a tal fine disponibili, |
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Art. 32 (Categorie di opere)1. Rientrano nelle opere da eseguirsi ai sensi dell’articolo 31 i lavori diretti a: a) la sistemazione idraulico-forestale comprendente: 1) le opere per la regimazione idrogeologica; 2) le opere di difesa vegetale per il consolidamento di pendici franose; 3) le opere di imboschimento, di rimboschimento e miglioramento di boschi; b) la sistemazione idraulico-agraria e pascoliva; c) la sistemazione per il consolidamento e la conservazione dei terreni a coltura agraria e pascoliva, comunque soggetti ad erosione; |
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Art. 33 (Lavori in economia con fondi altrui)1. Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l’assessore provinciale alle Foreste può, su richiesta dell’ |
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Art. 33-ter (Realizzazione dei progetti) |
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Sezione III - Modalità |
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Art. 36 (Progettazione ed esecuzione dei lavori)1. Alla progettazione delle opere di cui all’articolo 31, nonché agli eventuali rilevamenti topografici necessari per l’esecuzione dei lavori, provvede la Ripartizione provinciale Foreste. 2. I rilevamenti topografici per la definizione dei confini e per la successiva intavolazione dei diritti di proprietà possono essere affidati anche a liberi professionisti iscritt |
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Art. 37 (Dichiarazione di pubblica utilità)1. L’approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti esecutivi delle opere d |
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Art. 38 (Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza)1. Qualora per la realizzazione delle opere di rilevante interesse pubblico, che siano dir |
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Art. 39 (Sospensione d’uso od occupazione temporanea di terreni vincolati)1. Qualora si riconosca la necessità di rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, o comunque limitare drasticamente l’utilizzazione di terreni soggetti a vincolo per la realizzazione di un pubblico interesse con |
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Art. 40 (Consegna delle opere)1. Compiuti e collaudati i lavori in attuazione di un determinato progetto, i terreni rela |
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Art. 41 (Utilizzazione dei terreni e delle opere consegnate)1. Nei terreni rimboschiti e rinsaldati la coltura agraria ed il pascolo sono vietati. 2. Per la violazione del divieto di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25 per ogni capo caprino oppure equino e di Euro 13 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni |
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Art. 42 (Lavori di rimboschimento e rinsaldamento volontari)1. La Provincia, i comuni, altri enti ed i proprietari privati, anche riuniti in consorzi, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall’art |
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CAPO II - Interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei pascoli |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 43 (Disciplina per la concessione dei contributi)1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il regime per la presentazione |
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Art. 44 (Domande)1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolt |
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Art. 45 (Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni)1. La liquidazione delle agevolazioni previste dal presente capo è disposta sulla base de |
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Art. 46 (Anticipi ed acconti)1. Per gli investimenti e le attività finanziate ai sensi della presente legge possono essere erogati anticipi ed acconti fino al cinquanta per cento del contributo concesso, ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed accertati dai competenti funzionari de |
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Art. 47 (Diversa destinazione degli investimenti)1. Nel caso di diversa destinazione degli investimenti finanziati, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme con le maggiorazioni previste nel |
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Sezione II - Contributi finanziari |
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Art. 48 (Contributi per la selvicoltura)1. L’amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi selvicolturali, quali la formazione e la ricostituzione di boschi, le cure colturali d |
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Art. 48-bis (Fondo per le costruzioni in legno)1. Come misura attiva per la protezione del clima è istituito, presso la Ripartizione provinciale Foreste, il fondo per le costruzioni in legno, finalizzato a incentivare l'utilizzo del leg |
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Art. 49 (Contributi per i pascoli e i terreni montani)1. L’amministrazione provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l’attuazione di tutte le opere, le misure ed i servizi necessari al mantenimento e al miglioramento della gestione delle malghe, nonché per il mantenimento e il recupero di ambienti e zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale. |
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Art. 50 (Contributi in caso di danni a infrastrutture e immobili dovuti a calamità naturali)1. Ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di uso civico, alle cooperative, ai consorzi, ad altre associazioni ed ai privati l’am |
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CAPO III - Assistenza, propaganda, sperimentazione e formazione professionale |
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Art. 51 (Assistenza e consulenza)1. La Ripartizione provinciale Foreste presta gratuitamente l’assistenza e la consulenza ai singoli proprietari ed operatori forestali per: a) la difesa dell |
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Art. 52 (Propaganda e divulgazione)1. La Ripartizione provinciale Foreste promuove, anche di concerto con la Sovrintendenza s |
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Art. 53 (Ricerca e sperimentazione)1. La Ripartizione provinciale Foreste svolge attività di ricerca e sperimentazione nei settori della selvicoltura, della genetica, dell’ecologia forestale, dell’alpicoltura, della |
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Art. 54 (Formazione professionale)1. L’istruzione forestale è affidata alla Ripartizione provinciale Foreste, che vi provvede avvalendosi anche di altre strutture dell’amministrazione provinciale con l’istituzione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il proprio personale. |
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TITOLO IV - FUNZIONI ED ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE FORESTALE |
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Art. 56 (Struttura del servizio forestale provinciale)1. Il servizio forestale provinciale è costituito da: a) Direzione della Ripartizione provinciale Foreste, con circoscrizione provinciale; |
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Art. 57 (Attribuzioni)1. Al personale provinciale in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, il cui |
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Art. 58 (Competenza territoriale)1. Alla Ripartizione provinciale Foreste spetta la vigilanza su tutta l’attività forestale ed alpicola sul territorio provinciale, nonché il controllo ed il coordinamento dell’azione esecutiva degli uffici centrali e degli ispettorati forestali. |
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Art. 59 (Funzioni)1. Il personale di cui agli articoli 56 e 57 esercita la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale e alpicolo e, in generale, nell’ambito delle competenze della Provincia, le funzioni di polizia e di servizio d’istituto spettanti al Corpo forestale dello Stato, quelle a loro affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa. |
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Art. 60 (Personale operaio forestale)1. Per l’esecuzione in amministrazione di tutti i lavori e interventi previsti dalla normativa vigente in materia, gli uffici della Ripartizio |
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Art. 61 (Organi competenti per l’applicazione della legge)1. La sorveglianza sull’applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione relativa alla conservazione del suolo, all’incremento, alla difesa ed utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani, alla tutela della natura e del paesaggio, del patrimonio floristico e faunistico provinciale, alla caccia e alla pesca, nonché ogni altra attribuzione derivante da leggi speciali, sono demandat |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 62 (Prima applicazione)1. In prima applicazione della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 3 e seguenti i terreni che alla data della sua entrata in vigore risultano vincolati ai sensi degli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché i biotopi soggetti a vincolo paesaggistico |
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Art. 63 (Abrogazione di disposizioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i titoli I, II, V e VI della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58; b) l’articolo 22 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4; c) |
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Art. 64 Omissis
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Art. 65 (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
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