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Deliberaz. G.P. Bolzano 18/04/2017, n. 456

Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali.
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Testo del provvedimento

N2

La legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 20, prevede, al comma 2, la possibilità di concedere un contributo per la redazione e la revisione periodica dei piani di gestione dei boschi e dei pascoli prevista dal comma 1.

La legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, prev

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Allegato A - Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste, in attuazione degli articoli 20, 48 e 49 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

2. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono state notificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

Articolo 2 - Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono i proprietari boschivi, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche di diritto pubblico o privato.

 

Articolo 3 - Interventi agevolabili

1. Possono essere concesse agevolazioni per i seguenti interventi:

a) interventi per la realizzazione, il risanamento e l'adeguamento multifunzionale della viabilità forestale aziendale e sovraziendale, per migliorare la gestione sostenibile del patrimonio boschivo non ancora o scarsamente dotato di viabilità forestale e per facilitare la prevenzione e il ripristino dei danni nonché per rendere i boschi accessibili al pubblico;

b) investimenti per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento di infrastrutture collettive nel settore forestale da parte di enti territoriali;

c) investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste;

d) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

 

Articolo 4 - Spese ammissibili

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese generali e impreviste fino ad un massimo del 5 per cento del costo dell'intervento ammesso ad agevolazione;

b) spese per gli onorari dei professionisti coinvolti/delle professioniste coinvolte nel progetto per progettazione, direzione lavori, autorizzazioni, collaudo, relazioni specialistiche e rilievi;

c) spese di investimento per nuove opere, per ampliamento e ristrutturazione di strade forestali con una larghezza massima della carreggiata di 3 m e una larghezza della banchina di 0,5 m; sono considerati ammissibili tutti gli oneri delle lavorazioni essenziali per la realizzazione dell'opera (movimento terra), compresi i costi per l'acquisto di materiali, l'intervento di macchine ed attrezzature, il trasporto di tutti i materiali necessari al cantiere, nonché i costi di manodopera (semplice, qualificata e specializzata);

d) spese per la realizzazione di opere di sostegno e di consolidamento in legno, pietrame e materiale vegetale (a monte o a valle), ove previste e autorizzate;

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Dalla redazione