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09/03/2020

Avvalimento senza corrispettivo: il contratto è valido se c’è interesse

La mancanza della previsione espressa di un corrispettivo non determina l’illegittimità del contratto di avvalimento se comunque sia ravvisabile un interesse patrimoniale, anche solo indiretto, alla conclusione dell’accordo.

Nel caso di specie il mandante, ai fini della partecipazione alla gara, aveva messo a disposizione della mandataria del costituendo RTI, tramite avvalimento, la propria copertura assicurativa contro i rischi professionali. La ricorrente impugnava l'aggiudicazione avvenuta in favore del RTI, sostenendo l'invalidità del contratto di avvalimento per mancanza di un corrispettivo.

Al riguardo il TAR Lazio-Roma, con la sentenza 06/12/2019, n. 14019, pur ribadendo il principio per cui il contratto di avvalimento presenta tipicamente un carattere di onerosità, non ha tuttavia rilevato alcuna invalidità nell'atto contestato. Secondo i giudici infatti:

- non può automaticamente parlarsi di invalidità del contratto di avvalimento ogni qualvolta in sede contrattuale non sia stato espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell’impresa ausiliaria;
- il negozio mantiene intatta la sua efficacia ove dal testo contrattuale sia comunque possibile individuare l’interesse, di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha indotto l’ausiliaria medesima ad assumere, senza corrispettivo, gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

Ne deriva che il contratto è legittimo se dal tenore dell’accordo si possa comunque desumere un interesse patrimoniale, il quale può avere carattere diretto (cioè consistere in un’utilità immediata) o anche solo indiretto, purché effettivo.

Nel caso in esame il TAR ha ravvisato un “evidente interesse” in capo all'impresa ausiliaria che consisteva nella partecipazione alla gara in qualità di mandante del raggruppamento costituendo, con i conseguenti vantaggi economici derivanti dalla aggiudicazione della gara.

Dalla redazione