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07/02/2020

Superamento barriere architettoniche: IVA agevolata e rispetto delle prescrizioni tecniche

Per l’Agenzia delle entrate, l’aliquota IVA di favore è applicabile solo a opere e lavori che siano oggettivamente idonei al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche, come tale intendendosi il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 236/1989.

Con l’Interpello 13/01/2020, n. 3, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4% (numero 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972) solo nella misura in cui le stesse opere rispondano alle peculiarità tecniche indicate dal D.M. 236/1989.

SI ricorda che il “decreto IVA” (D.P.R: 633/1973) prevede due distinte fattispecie di aliquota agevolata per le opere e le installazioni che siano destinate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche:
1) Tabella A, parte II, n. 41-ter, in base al quale scontano l’aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (vedi Trattamento IVA lavori di costruzione e recupero di edifici, opere e impianti);
2) Tabella A, parte II, n. 31, in base al quale scontano l’aliquota del 4% le forniture (tra l’altro) di servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche.

L’Agenzia delle entrate ha richiamato la precedente Risoluzione 25/06/2012, n. 70/E, la quale - in relazione alla fattispecie agevolativa di cui al precedente n. 2) - ha spiegato che finalità della norma è di agevolare i trasferimenti di quei beni che, per caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie. Pertanto, tale “oggettivizzazione” fa ritenere che l’aliquota ridotta sia applicabile solo nella misura in cui i beni in questione rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa (D.M. 236/1989).

Analoghe considerazioni, secondo l’Interpello 3/2020, possono essere formulate con riferimento alla fattispecie di cui al punto 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, concernente l’effettuazione di opere e lavori edilizi finalizzati al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche.

Non sono pertanto applicabili al caso in questione le ipotesi di deroga ai requisiti minimi dimensionali degli elementi oggetto di installazione, ove ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 7 del D.M. 236/1989 (vedi Eliminazione delle barriere architettoniche).

Dalla redazione