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20/12/2019

Opera precaria: caratteristiche di facile amovibilità e oggettiva temporaneità

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza 14/11/2019, n. 7835, non può riconoscersi la natura di opera precaria al manufatto che non sia oggettivamente destinato a soddisfare un'esigenza meramente transitoria, anche se facilmente amovibile.

FATTISPECIE
Nel caso di specie i ricorrenti si opponevano ad un ordine di demolizione di un prefabbricato in cemento oggetto di istanza di condono e di un’opera (traliccio munito di ruote su cui erano installate apparecchiature per telecomunicazioni) ubicata su una porzione di suolo concessa in comodato. I ricorrenti sostenevano che l’Amministrazione prima di emettere l’ordinanza di demolizione avrebbe dovuto definire il procedimento aperto con la domanda di condono edilizio, che l’ordine non avrebbe dovuto essere rivolto ai proprietari perché l’area su cui insisteva il traliccio era stata concessa in comodato ed infine che l’ordine di demolizione non avrebbe potuto riguardare il traliccio, data la sua natura di opera precaria.

ORDINE DI DEMOLIZIONE E ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO
Con riferimento alla prima doglianza il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di presentazione di un'istanza di condono il procedimento sanzionatorio dev’essere sospeso (art. 38, comma 1, L. 47/1985) e, in pendenza della definizione di tale domanda, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione.

ORDINE DI DEMOLIZIONE IMPARTITO AI PROPRIETARI DELL’AREA CONCESSA IN COMODATO
Riguardo al traliccio il Consiglio di Stato ha chiarito che in base al tenore letterale dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, l’ordinanza di demolizione è legittimamente adottata nei confronti del proprietario catastale dell’immobile su cui sorgono opere abusive, ancorché queste siano state realizzate da terzi e a questi appartengano, costituendo onere del detto proprietario opporsi alla realizzazione di illeciti edilizi sulla sua area. Né vale ad escludere l'incombenza dei doveri di gestione dominicale, la circostanza che l’area interessata dagli abusi sia stata concessa in comodato. Tale negozio, se infatti comporta il trasferimento al comodatario dell'uso e del godimento di un immobile, non fa venir meno l'esercizio dei poteri di cura, controllo, e vigilanza spettanti al proprietario-comodante il quale - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica a sua volta il potere di custodia del comodatario - conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare data in comodato con conseguente obbligo, sotto tutti i profili, di vigilanza sull'immobile. Pertanto è stata ritenuta corretta l’attività del Comune che aveva rivolto il provvedimento sanzionatorio nei confronti dei proprietari dell’area interessata.

CARATTERISTICHE DELL’OPERA PRECARIA
Infine i giudici hanno ribadito che per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a soddisfare un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione, etc.) destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare. Inoltre il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della costruzione. Ne deriva che la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione.

CONCLUSIONI
In conclusione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per la parte riguardante la demolizione del prefabbricato in cemento (il solo oggetto di domanda di condono) annullando limitatamente a tale statuizione l’ordine di demolizione, mentre lo ha respinto per la parte relativa al traliccio ritenendo:
- lo stesso non oggettivamente destinato a soddisfare un’esigenza meramente transitoria;
- irrilevante il fatto che il medesimo, essendo munito di ruote, potesse essere agevolmente spostato.

Dalla redazione