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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Veranda, pavimentazione terrazzo di copertura, tramezzature e impianti tecnologici
FATTISPECIE
Nel caso di specie, era stata impugnata l’ordinanza di demolizione con la quale era stato ordinato di ripristinare lo stato anteriore, con riferimento ad opere abusivamente realizzate su un immobile sito in Catanzaro, e precisamente:
- ampliamento dell’abitazione di mq. 76,00 x m. 2,50 h, mediante installazione di una veranda in legno lamellare e vetri;
- demolizione e ricostruzione della pavimentazione del terrazzo di copertura;
- diversa distribuzione delle pareti divisorie interne e delle aperture;
- rifacimento degli impianti tecnologici;
- messa in opera di una vasca per l’approvvigionamento idrico.
Il ricorrente deduceva, per quanto riguardava la veranda in legno lamellare e vetri, che l’opera in questione non era soggetta al rilascio di permesso di costruire, perché non suscettibile di assumere rilevanza volumetrica, in quanto aperta su tre lati e chiusa da vetrate amovibili e non fissate in modo stabile.
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. TAR. Calabria Catanzaro 26/11/2019, n. 1971 ha affermato che:
- una veranda di dimensioni non esigue (volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale), in assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, integra un intervento di ristrutturazione edilizia, necessitante, come tale, del permesso di costruire;
- il rifacimento della pavimentazione del terrazzo di copertura - che tra l’altro è stato realizzato ai fini del miglioramento per la tenuta statica dell’edificio - rientra nell’attività edilizia libera, ai sensi della lett. e-ter) dell’art. 6, comma 1, del DPR 380/2001, che contempla “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni”;
- la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria, soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori: originariamente, in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001;
- lo stesso dicasi per il rifacimento degli impianti tecnologici (se all’interno dell’appartamento) e la messa in opera di una vasca per l’approvvigionamento idrico, che ha natura pertinenziale.
- Testo e massime della Sent. TAR. Calabria Catanzaro 26/11/2019, n. 1971
- Un precedente sul tema: Sent. C. Cass. pen. 02/05/2019, n. 18000
- Scheda tematica: Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi
- Seminario a Bari sulle procedure edilizie e i titoli abilitativi