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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 23/05/2022, n. 12
D. Pres.P. Bolzano 23/05/2022, n. 12
D. Pres.P. Bolzano 23/05/2022, n. 12
D. Pres.P. Bolzano 23/05/2022, n. 12
- D. Pres. P. 29/11/2024, n. 31
- D. Pres. P. 23/05/2024, n. 12
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PremessaIl Presidente della Provincia |
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Titolo I Disposizioni generali |
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Capo I Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge provinciale 2 di |
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Art. 2 - Modulistica1. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, definisce ai sensi della legge e del pre |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, per area esterna adibita a superficie espositiva si intende l’area scoperta, non permanentemente attrezzata, anche se accessibile alla clientela, purché sia adiacente all’esercizio commerciale e non superi il 20 per cento della superficie di vendita. L’area esterna - sia su suolo pubblico che su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio - è assoggettata alla concessione di occupazione di suolo pubblico. Ai fini del rilascio della concessione il comune competente per territorio verifica preventivamente il rispetto della destinazione d’uso dell’area e delle norme igienico-sa |
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Titolo II - Disciplina del commercio |
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Capo I - Commercio in sede fissa |
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Art. 4 - Autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita al dettaglio1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita al dettaglio ubicate in zone non ricomprese nelle zone residenziali, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposta dalla Provincia, al comune competente per territorio. 2. L’acquisita conformità della destinazione urbanistica dell’immobile oggetto della domanda di autorizzazione è requisito necessario per l’istruzione del relativo procedimento. 3. L� |
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Art. 5 - Autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposti dalla Provincia, al comune competente per territorio. 2. In deroga al presente articolo, nel caso in cui l’ampliamento una tantum della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commer |
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Art. 6 - Disposizioni speciali concernenti l’autorizzazione commerciale per i centri commerciali al dettaglio1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge, il soggetto promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cu |
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Art. 7 - Onere aggiuntivo per la sostenibilità territoriale e ambientale1. L’onere aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, della legge, è introitato dal comune competente per territorio. |
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Art. 9 - Affidamento in gestione di reparto1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e, ove richiesti, |
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Art. 10 - Attività temporanea di vendita al dettaglio1. L’attività temporanea di vendita al dettaglio può essere svolta da soggetti legittimati all’esercizio dell’attività commerciale, in occasione di particolari eventi quali sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni promozionali/commerciali, per la durata degli stessi. Tale attività temporanea è soggetta a segnalazione certificata di |
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Art. 11 - Disposizioni comuni alle strutture di vendita al dettaglio in sede fissa1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati a noleggio. 2. L’attività di vendita al dettaglio svolta dagli operatori commerciali negli spazi comuni dei centri commerciali come defini |
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Art. 12 - Consumo sul posto dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato1. Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 13, comma 6, della legge, gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in cui è |
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Capo II - Vendita della stampa quotidiana e periodica |
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Art. 13 - Punti vendita esclusivi1. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie e di conservazione e sicurezza alimentare, i punti vendita esclusivi - anche in forma di pos |
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Art. 14 - Punti vendita non esclusivi1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 18, comma 2, della legge, possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l’attività si svolga negli stessi locali: |
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Art. 15 - Direttive per l’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica1. Ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), e dell’articolo 64, comma 1, della legge, i comuni possono individuare le zone nel proprio terri |
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Capo III - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 16 - Indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche1. È fatto divieto di porre limitazioni e divieti all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita svolta anche da imprese artigiane, agricole e industriali. |
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Art. 17 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dalle ordinanze ministeriali e dai regolamenti comunali vigenti. 2. L’esercizio dell’attività di commercio - anche di prodotti alimentari - su aree pubbliche è consentito mediante l’uso di veicoli, a condizione che questi siano conformi alle vigenti disposizioni nazio |
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Art. 18 - Criteri per l’assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, di nuovi posteggi isolati e di nuovi posteggi in mercati e fiere esistenti al 31 dicembre 20201. La concessione di durata dodicennale di un posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, da assegnare mediante procedura ad evidenza pubblica, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su aree pubbliche da parte del soggetto richiedente, è rilasciata dal comune in cui ha sede il posteggio, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi: a) qualità dell’offerta - punti 05, valutata in base a: |
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Art. 19 - Spostamento del mercato o della fiera1. In caso di spostamento definitivo o provvisorio, parziale o totale del mercato o della fiera, ai fini della riassegnazione dei posteggi ai singoli concessionari il comu |
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Art. 20 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera, con esclusione di quelli riservati di cui all’articolo 29 della legge, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di n |
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Art. 21 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante1. L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 della legge. Terminate le operazioni di vendita o comunque allo scadere del tempo di fermata - che non può essere superiore a un’ora - l’operatore/l’operatrice è obbli |
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Art. 22 - Vendita e consumo sul posto dei prodotti alimentari su aree pubbliche1. Nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche oggetto di concessione di posteggio, l’operatore/operatrice commerciale può offrire all’utenza il consumo sul posto senza servizio assistito di sommin |
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Art. 23 - Concessioni di posteggio nella medesima area mercatale1. Per i mercati e le fiere istituiti a partire dal 1° gennaio 2021 e per i mercati e le fiere esistenti al 31 dicembre 2020, con decorrenza per quest |
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Art. 24 - Concessioni temporanee di posteggio1. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio in occasione di manifestazioni promozionali/commerciali, il comune stabilisce i requisiti |
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Art. 25 - Esercizio dell’attività in assenza del/della titolare1. In assenza del/della titolare del titolo abilitativo o dei soci, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipe |
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Art. 26 - Verifiche presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e documenti sostitutivi del documento unico di regolarità contributiva1. Nei casi in cui il/la richiedente non sia soggetto all’iscrizione presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lav |
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Art. 27 - Rateizzazione del debito contributivo1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all’operatore/operatrice che ha o |
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Capo IV - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 28 - Apparecchi automatici1. Il soggetto che ha inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge, invia come disposto |
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Art. 29 - Disposizioni comuni alle vendite per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, alle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori e al commercio elettronico1. Qualora siano accessorie ad altra attività di vendita, le vendite di cui agli articoli 36, 38 e 40 della legge non necessitano di una specifica e a |
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Capo V - Offerte di vendita |
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Sezione I - Esposizione in vendita delle merci e pubblicità dei prezzi |
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Art. 30 - Divieti, prezzi e pubblicità1. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli rientranti in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità devono essere indicati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli rientranti nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all’acquirente. 2. In occasione delle vendite straordinarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), della legge, è vietato vendere merci appositamente acquistate, sia in conto proprio che in conto deposito. Si considerano appositamente acquistate: |
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Sezione II - Disposizioni speciali per l’attività di distribuzione di carburanti |
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Art. 31 - Obblighi di informazioni all’utenza1. Al fine di garantire una corretta e adeguata informazione dell’utenza, presso tutti gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli ad uso privato interno, devono essere esposti dei cartelli bilingui, ben visibili al pubblico dalla carreggiata stradale, riportanti le seguenti indica |
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Sezione III - Vendite straordinarie e vendite sottocosto |
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Art. 32 - Vendite di liquidazione1. La comunicazione della vendita di liquidazione deve essere presentata, tramite il SUAP, al comune in cui ha sede l’esercizio commerciale, almeno dieci giorni prima dell’inizio della stessa, e riportare in particolare le date di inizio e termine della vendita, nonché i dati e gli elementi comprovanti la ricorrenza di uno dei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, della legg |
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Capo VI - Distributori di carburante |
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Sezione I - Impianti stradali di distribuzione carburanti |
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Art. 33 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) per impianto stradale di distribuzione carburanti si intende un complesso unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori, nonché da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. Gli impianti situati in località montane o isolate e funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment) non necessitano di locali ufficio, deposito e servizi igienici; b) per “carburante” si intende un combustibile utilizzato per l'alimentazione di motori a combustione interna, come gli idrocarburi, l’idrogeno, i derivati di composti vegetali nonché i combustibili sintetici; c) per “zona svantaggiata” di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, si intendono quelle zone del territorio provinciale che non sono allacciate dalla rete di gas metano; |
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Art. 34 - Domanda di autorizzazione1. L’autorizzazione all’installazione, al trasferimento o alla modifica di impianti stradali di distribuzione carburanti è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia. 2. La procedura è avviata dall’Ufficio provinciale Commercio e servizi, non appena il comune competente per territorio fa pervenire allo stesso la domanda di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) relative all’installazione, al trasferimento o alla modifica dell’impianto stradale di distribuzione carburanti. 3. La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata in formato PDF tramite un’unica mail PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. 4. Con la domanda di autorizzazione, accompagnata da un’autocertificazione attestante le generalità, la ragione sociale, la residenza o la sede sociale, l’impresa richiedente dichiara: a) il possesso dei requisiti di onorabilità attestati da un estratto dal casellario giudiziale e da un certificato antimafia; b) l’ubicazione e la sede/l’indirizzo dell’impianto; c) i ti |
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Art. 35 - Modifiche degli impianti1. Le seguenti modifiche sono soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 34 e a verifica di conformità di cui all’articolo 37: a) installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati; b) sostituzione di un prodotto già esistente con uno nuovo; c) aggiunta di un nuovo carburante e installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato e di nuove colonnine su impianti esistenti; in tal caso l’autorizzazione è rilasciata, a condizione che l’impianto sia dota |
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Art. 36 - Rifornimento self-service di metano per autotrazione1. Per il rifornimento di metano in modalità self-service di cui all’articolo 50 della legge, il soggetto gestore della stazione di servizio o di rifornimento consegna, solo a quegli utenti |
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Art. 37 - Verifica periodica di conformità degli impianti1. La verifica periodica degli impianti, da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente, è svolta da un ingegnere/un’ingegnera o un altro tecnico abilitato/un’altra tecnica abilitata, incaricato/incaricata dal/dalla titolare dell’autorizzazione del |
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Art. 38 - Prelievo di carburante in recipienti mobili1. Il prelievo di carburante in recipienti mobili presso gli impianti stradali e presso i rivenditori all'ingrosso da parte di operatori economici o al |
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Art. 39 - Revoca dell'autorizzazione1. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale Economia revoca l'autorizzazione e ordina la chiusura dell'impianto stradale di distribuzione carburanti nei seguenti casi: a) se l'impianto non inizia l'attività entro il termine di cui all’articolo 34, comma 7; |
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Sezione II - Distributori di carburante ad uso privato interno |
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Art. 40 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso pri |
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Art. 41 - Distributori fissi di carburante1. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante sono soggetti ad autorizzazione, che è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica degli impianti. 2. L’impianto può essere autorizzato a prescindere dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco autoveicoli e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari a una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, è considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autob |
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Art. 42 - Domanda di autorizzazione1. Il comune competente per territorio deve inoltrare, entro 5 giorni dalla ricezione, tutte le domande di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) o le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) relative all’installazione, al trasferimento o alla modifica del distributore fisso di carburante alla Ripartizione provinciale Economia. 2. La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata dall’impresa richiedente in formato PDF tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. 3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata un’autocertificazione del soggetto richiedente, nella quale questi dichiara: |
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Art. 43 - Distributori mobili di carburante1. L'installazione e l'esercizio temporaneo di distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno sono consentiti, purché il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente sul posto, per i seguenti soggetti e attività: a) per gli enti o le imprese che hanno stipulato un accordo con un ente che presta un servizio pubblico di emergenza; b) per cave, cantieri edili, ferroviari e stradali; |
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Art. 44 - Disposizioni generali1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, della legge, i rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in provincia di Bolzano sono tenuti a comunicare in forma digitale, entro il 15 gennaio di ogni anno, all’Ufficio provinciale Commercio e servizi l’elenco dei loro clienti, con tutti i dati di contatto, i quantitativi di carburante fornito nell'anno precedente e il luogo di destinazione delle forniture. 2. I titolari e gli esercenti di distributori di carburante, sia fissi che mobili, devono osservare le prescrizioni di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Devono inoltre tenere un registro di carico e scarico. I titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità totale da un metro cubo fino a cinque metri cubi devono trasmettere i |
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Art. 45 - Disattivazione1. Qualora non sussistano più i requisiti per l’esercizio di un distributore fisso di carburante, questo può essere disattivato per un periodo mass |
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Art. 46 - Modifiche ai distributori fissi di carburante1. Le seguenti modifiche ai distributori fissi di carburante sono soggette ad autorizzazione dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi in osservanza delle disposizioni dell’articolo 42 del presente regolamento e della legge provinciale n. 9/2018: a) installazione di nuovi serbatoi; b) installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodo |
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Art. 47 - Verifica periodica di conformità dei distributori fissi di carburante1. La verifica periodica di conformità degli impianti autorizzati e delle eventuali modifiche apportate agli stessi, da eseguire entro e non oltre 15 anni dalla precedente, è effettuata da un ingegnere/ |
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Art. 48 - Revoca dell’autorizzazione1. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale Economia revoca l'autorizzazione e/o ordina la chiusura del distributore di carburante, fisso o mobile, nei seguenti casi: a) se l'impianto non viene messo in esercizio entro il termine di cui all’articolo 42, comma 7; b) se l’autorizzazione della direttrice/del direttore della Ripartizione |
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Capo VII - Orari |
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Art. 49 - Orari di apertura e di chiusura1. I comuni determinano gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche svolto nei mercati, nei posteggi isolati, nelle fiere, durante le mani |
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Capo VIII - Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione dell’attività |
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Art. 50 - Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa e di vendita della stampa quotidiana e periodica1. L’attività di commercio in sede fissa e l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica possono essere sospese per un periodo massim |
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Art. 51 - Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione di carburanti1. La sospensione dell’attività di distribuzione di carburante per un periodo pari o inferiore a trenta giorni consecutivi è soggetta a comunicazione all’Ufficio provinciale Com |
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Art. 52 - Variazioni relative all’attività commerciale1. Salvo quanto previsto all’articolo 53, comma 3, e all’articolo 54, comma 3, la variazione del/della legale rappresentante, la variazione della d |
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Art. 53 - Disposizioni per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche1. La segnalazione certificata di inizio attività per subingresso di cui all’articolo 57 della legge non è richiesta, qualora alla cessazione del contratto di affitto di azienda, o di ramo d’azienda, il/la titolare del titolo abilitativo intenda cessare l’attività. In tal caso va prese |
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Art. 54 - Disposizioni per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti1. Il trasferimento della titolarità di un impianto stradale di distribuzione carburanti comporta il trasferimento della relativa autorizzazione. |
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Art. 55 - Disposizioni per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti ad uso privato interno1. Il trasferimento della titolarità di un distributore fisso di comporta il trasferimento della relativa autorizzazione. |
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Art. 56 - Cessazione dell’attività commerciale1. La cessazione delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge, è soggetta a comunicazione, da inoltrare tramite il SUAP al comune competente per territorio entro trenta giorni dalla cessazione. |
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Titolo III - Disposizioni finali |
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Capo I - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 57 - Disposizioni transitorie1. Qualora, all’entrata in vigore del presente regolamento, la modulistica di cui all’articolo 2, comma 1, non sia ancora disponibile, si possono utilizzare i moduli corrispondenti già disponibili presso il SUAP, purché conformi alla legge e al presente regolamento. 2. Qualora i moduli già disponibili presso il SUAP non siano pienamente conformi alla legge e al presente regolamento, l’interessato/l’interessata è comunque legittimato/legittimata a utilizzarli. L’interessato/L’interessata sarà invitato/invitata dal comune ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni per conformarsi alla legge e al presente regolamento. 3. In deroga al comma 2, nelle more della definizione della modulistica di cui all’articolo 2 del presente regolamento, i procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge, sottoposte a regime autorizzatorio, sono conclusi a |
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Art. 58 - Abrogazioni1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il «nuovo ordinamento del commercio»”; |
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Art. 59 - Rinvio1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge.
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