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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Obbligo dei condomini di contribuire alle spese per il riscaldamento delle parti comuni
I giudici europei si sono pronunciati nell’ambito di due controversie relative ad azioni giudiziarie dirette ad ottenere il pagamento di fatture inerenti al consumo di energia termica nell’impianto interno di immobili in condominio che i proprietari di due appartamenti si rifiutavano di versare. Secondo questi ultimi, sebbene i loro immobili fossero alimentati da una rete di teleriscaldamento per effetto di un contratto di fornitura concluso tra il condominio ed il fornitore di energia termica, essi non avevano tuttavia consentito individualmente a beneficiare del teleriscaldamento, né lo utilizzavano nei rispettivi appartamenti.
Al riguardo, per quel che è di maggiore interesse, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo il quale nell’ambito di una controversia riguardante obblighi di pagamento risultanti da una decisione dell’assemblea generale dei condomini, con l’acquisizione ed il mantenimento dello status di condomino d’un immobile, ogni singolo condomino consente ad assoggettarsi a tutte le disposizioni dell’atto che disciplina il condominio, nonché a tutte le decisioni adottate dall’assemblea generale dei condomini dell’immobile medesimo.
Ciò posto, non si può ritenere che l’alimentazione di energia termica dell’impianto interno e, conseguentemente, delle parti comuni d’un immobile in condominio, che avviene per effetto della decisione, adottata dal condominio dell’immobile, di allacciamento al teleriscaldamento costituisca una fornitura non richiesta, ai sensi dell’art. 27 della Direttiva 2011/83/UE, che esonera il consumatore dall’obbligo di fornire un corrispettivo.
Ne consegue che non contrasta con tale Direttiva la norma nazionale per effetto della quale i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio allacciato ad una rete di teledistribuzione di calore siano tenuti a contribuire ai costi di consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile, sebbene non abbiano fatto richiesta individuale di fornitura del riscaldamento e non l’utilizzino nel loro appartamento.