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12/11/2019

OEPV, criteri premiali per certificazione dell'impegno etico, sociale e ambientale

È legittima la clausola della lex specialis di gara che attribuisce un punteggio sulla base delle caratteristiche organizzative dell’impresa sotto il profilo etico, sociale e ambientale.

Nella fattispecie il TAR Lombardia-Milano, con la sentenza 23/10/2019, n. 2214, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di un concorrente al quale, tra l’altro, erano stati attribuiti 4 punti su 100 per il possesso della certificazione SA 8000, ossia di una certificazione dell’impegno etico e sociale dell’azienda nello svolgimento dell’attività di impresa, volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale, tra cui il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, della sicurezza e salubrità nei posti di lavoro, della filiera di produzione dei lavoratori, dei consumatori. Il ricorrente sosteneva che tale attribuzione, attuata sulla base della previsione della lex specialis di gara, violasse il divieto di commistione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione dell’offerta in quanto valorizzava non la qualità dell’offerta, bensì la capacità tecnica dell’operatore.

Al riguardo i giudici hanno affermato che:

- ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016, è consentito alle Amministrazioni di indicare criteri premiali per la valutazione dell’offerta che possono essere relativi, oltre che al maggior rating di legalità dell’impresa, anche al “minor impatto sulla salute e sull’ambiente”;

- il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara deve essere interpretato cum grano salis, consentendo alle Stazioni appaltanti - nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione dell’offerta - di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente;

- il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione delle offerte deve essere applicato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non potendo negarsi la legittimità di criteri di valutazione che possano premiare le caratteristiche organizzative dell’impresa sotto il profilo ambientale, così come sotto i profili della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate e della non discriminazione, al fine di valorizzare la compatibilità e sostenibilità ambientale della filiera produttiva e distributiva dei prodotti che costituiscono, comunque, l’oggetto dell’appalto.

Infine il TAR ha ritenuto giustificata la previsione della lex specialis anche alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC n. 2 (v. Delib. ANAC 02/05/2018, n. 424), secondo le quali, tra l’altro, nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli e che, in ogni caso, riguardino aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.

Dalla redazione