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22/10/2019

Valutazione delle offerte migliorative che non modificano l’oggetto dell’appalto

Il TAR Molise, con la sentenza del 14/10/2019, n. 340, chiarisce la differenza tra opere aggiuntive e opere migliorative ai fini dell’applicazione dell’art. 95, comma 14-bis del D. Leg.vo 50/2016 e afferma che l’offerta migliorativa che non modifica l’oggetto dell’appalto ma che ottimizza il risultato finale dell'intervento può essere valorizzata, purchè nei limiti di quanto previsto dalla lex specialis.

FATTISPECIE - Nel caso di specie di trattava di una procedura per la realizzazione dei lavori per il miglioramento sismico di un ponte a impalcati da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando e il disciplinare di gara prevedevano tra i criteri di valutazione delle offerte anche il miglioramento architettonico, estetico e di fruizione dell’opera, indicando la disciplina delle varianti e delle proposte migliorative ammesse. La società terza qualificata impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara ritenendo che questi ultimi avevano illegittimamente consentito la valorizzazione di opere aggiuntive, violando il divieto di cui all’art. 95, comma 14-bis, D. Leg.vo 50/2016.
In particolare la ricorrente denunciava che le ditte collocate ai primi due posti della graduatoria di gara avevano previsto nelle proprie offerte la realizzazione di opere aggiuntive rispetto ai lavori oggetto dell’appalto, avendo rispettivamente proposto la realizzazione “di un parcheggio pubblico sottostante l’impalcato con bacheche informative di metallo, fioriere, illuminazione”, nonché “di un parco e di un parco giochi con pavimentazione e allestimenti di varia natura”. Di qui - sempre secondo la ditta ricorrente - la violazione del divieto di cui all’art. 95, comma 14-bis, del D. Leg.vo 50/2016 da parte della commissione giudicatrice che, anziché disporre l’esclusione delle offerte in questione, aveva apprezzato le opere aggiuntive in applicazione del criterio di valutazione previsto dal bando, con l’attribuzione di punti in favore sia dell’aggiudicataria che della ditta seconda classificata in graduatoria.

CONSIDERAZIONI DEL TAR - Il TAR ha in primo luogo precisato che l’art. 95, comma 14-bis in discorso non sanziona con l’esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l’attribuzione di un apposito punteggio.
In secondo luogo i giudici hanno chiarito che per opera aggiuntiva si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale, laddove invece, gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico e/o prestazionale, che non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o della varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14-bis, D. Leg.vo 50/2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis.

CONCLUSIONI - In conclusione il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo che:
- nel caso del parco giochi proposto dalla seconda classificata, si trattava di elementi progettuali che non modificavano sostanzialmente l’oggetto dell’appalto, ma che ottimizzavano il risultato finale dell’intervento di risanamento strutturale, sotto il profilo della fruibilità e dell’impatto estetico ed architettonico;
- nel caso del parcheggio proposto dall’aggiudicataria, si trattava di intervento volto a valorizzare la destinazione funzionale propria del ponte e quindi la sua concreta fruibilità, senza alterare in modo sostanziale l’infrastruttura.
In entrambi i casi gli interventi risultavano pertanto compatibili con il divieto posto dall’art. 95, comma 14-bis, D. Leg.vo 50/2016 e quindi valutabili dalla stazione appaltante.

Dalla redazione