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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.R. 08/08/1994
D.P.R. 08/08/1994
D.P.R. 08/08/1994
- D. Leg.vo 05/02/1997, n. 22
- D. Leg.vo 13/01/2003, n. 36
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessa |
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Art. 1. - Piani regionali e delle province autonome1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della leg |
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Art. 2. - Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei minerali finalizzata alla prod |
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Art. 3. - Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e di bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.R |
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Art. 4. - Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti1. Nella predisposizione dei programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attività estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti: a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o d |
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Art. 5. - Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915N1"1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente del |
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Art. 6. - Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto |
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Art. 7. - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro1. Le Regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992,R individuano le attività nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato: |
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Art. 8. - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto1. I piani regionali, identificando una scala di priorità, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo: a) miniere di amianto dismesse; |
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Art. 9. - Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto1. Le Regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato: a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre a quanto già previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991: R 1) la corretta classificazio |
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Art. 10. - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. 2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; b) si |
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Art. 11. - Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 2571. Le Regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione: a) microscopio elett |
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Art. 12. - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata l |
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a) Dati relativi al proprietario dell'edificiocognome e nome; data |
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b) Dati relativi all'edificioindirizzo; uso a cui è adibito; tipo di prefabbricato; |
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c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l'estensione)materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; |
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Allegato A |
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Fac-simile di scheda di censimentoCensimento di cui all'art. 10 lettera b), della legge n. 257/1992 Ditta .......................................................................................................................................................... con sede legale in via................................................................................................... n. ............................ comune di ......................................................... cap. ........................... tel. n. .............................................. telefax n. ............................................... iscrizione C.C.I.A.A. n. ......................................................... |
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Allegato B |
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Elenco dei codici Istat delle aziende con possibile presenza di amiantoA) Attività maggiormente interessate (elencare quelle con asterisco in ordine di numero). B) Altre attività (elencare le altre in ordine di numero). 10 Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda. 17 Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua. 35 Industria della costruzione e montaggio di autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori. 140 Industria petrolifera. 221 Siderurgia (secondo il trattato C.E.C.A.) esclude le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici. 222 Fabbricazione di tubi di acciaio. 224.1 Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione, stiratura, trafilatura, estrusione ed altre lavorazioni. 233 Produzione ed estrazione di sale. 241 Produzione di materiali da costruzione in laterizio. * 242 Produzione di cemento, calce e gesso. * 243.1 Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento. 243.2 Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice-cemento. * 244 Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento). |
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