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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 16/03/2015, n. 283
Deliberaz. G.R. Toscana 16/03/2015, n. 283
Deliberaz. G.R. Toscana 16/03/2015, n. 283
Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 09/12/2015, n. 1175
- Deliberaz. G.R. 10/05/2016, n. 410
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Visti: - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R (“Norme in materia ambientale”); - la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10R (“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”) e, in particolare, il Titolo III inerente la specifica normativa della “Valutazione di impatto ambientale” che disciplina le diverse procedure di compatibilità ambientale; Visti in particolare: - gli articoli 47, commi 1 e 55 della L.R. 10/2010, concernenti le strutture operative di supporto alla Giunta per lo svolgimento dell’istruttoria interdisciplinare, nell’ambito delle procedure di V.I.A. regionale; - l’articolo 60 della L.R. 10/2010, che disciplina le attività di controllo sull’applicazione delle disposizioni della legge medesima, nonché sulle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale; - l’articolo 63 della L.R. 10/2010, che disciplina la partecipazione della Regione alle procedure di Valutazione di impatto ambientale per i progetti ricadenti nel territorio toscano, in linea con la precedente legislazione; Richiamata la propria deliberazione della Giunta regionale n.1217/2013 R, che: - confermava, rispetto alle precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n. 695/1999, n. 1358/01 e n.816/2003, l’istituzione del Nucleo di valutazione per i procedimenti di V.I.A. di competenza statale che richiedono la partecipazione regionale; - confermava, rispetto alle precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n. 566/2009, il supporto tecnico all’istruttoria dei procedimenti di V.I.A. di competenza regionale, mediante la partecipazione obbligatoria degli uffici regionali aventi la competenza tecnica ad esprimersi nell’ambito di tali procedure, alla conferenza interna appositamente convocata dal Settore competente in materia di V.I.A.; - dettava indirizzi operativi, alle strutture regionali interessate, per l’esercizio dell’attività di controllo prevista all’articolo 60 della L.R. 10/2010 in esito alla pronuncia di compatibilità ambientale; |
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Allegato A - Indirizzi operativi inerenti l’effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (articolo 60 della L.R.10/2010)1. Premessa 1. Il titolo III della legge regionale n. 10/2010R disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale. Il medesimo titolo all’articolo 60 prevede altresì la necessità, da parte dell'Autorità competente, di attuare una attività di vigilanza e di controllo: a) sul rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa regionale; b) sull’osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento finale delle procedure di VIA. L'attività di controllo è necessaria sia per quanto riguarda i procedimenti di verifica di assoggettabilità che per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale. 2. Per quanto riguarda i procedimenti di competenza regionale, il Soggetto competente per all’adozione del provvedimento di cui all'articolo 49 della L.R. 10/2010 (provvedimento di verifica) è il dirigente responsabile del Settore VIA, mentre nel caso di cui all’articolo 57 (pronuncia di compatibilità ambientale) è la Giunta regionale. |
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Allegato B - Procedure di valutazione di cui al Titolo III della L.R. 10/2010: Nucleo regionale di Valutazione1. Premessa La presente direttiva disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione, istituito con deliberazione G.R. n. 695/1999, modificata con deliberazione G.R. n. 1358/01, con deliberazione G.R. n. 816/2003 e da ultimo con deliberazione G.R. n. 1217/2013. 2. Funzioni del Nucleo Il Nucleo regionale di valutazione, di seguito denominato "Nucleo", è un organo interno a competenza tecnica con il compito di predisporre un parere tecnico alla Giunta Regionale ai fini dell'espletamento dei relativi adempimenti di pertinenza della Regione, nell'ambito delle procedure di valutazione di cui al titolo III della L.R. 10/2010. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 1 della L.R. 10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare di cui agli articoli 55 e 63 della medesima legge. Il Nucleo: a) esprime il proprio parere tecnico alla Giunta Regionale nell'ambito degli adempimenti di competenza regionale di cui all'articolo 63 della L.R. 10/2010 ed ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57 delle medesima legge. Per i fini di cui alla presente lettera il Nucleo, tra l'altro: - esamina le relazioni del progetto con le leggi ed i regolamenti relativi alle componenti ambientali interessate dal progetto; - esamina le relazioni del progetto con i piani ed i programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico, ivi inclusi i piani di bacino, e le relative norme di piano; |
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Allegato C - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 10/20101. OGGETTO: L.R. 10/2010 - Procedimento di ........................ relativo al progetto "........................", nel Comune di ........................ ( ). Proponente: ........................ 2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO (eventuali richiami alle norme, ai piani ed ai programmi, ai quali si riferisce il parere o il contributo) 3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE ALL'ART. 40 DELLA L.R.IO/2010 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE (tra le seguenti): |
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Allegato DParte di provvedimento in formato grafico |
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