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16/09/2019

Abuso edilizio anche in presenza di permesso di costruire contrario a disciplina urbanistico-edilizia

Il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione.

FATTISPECIE
Nel caso in esame, il Tribunale di Salerno aveva respinto l'istanza di riesame volta ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza con cui il g.i.p., convalidando il provvedimento assunto in via d'urgenza dal pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile ubicato nel Parco nazionale del Cilento, interessato da lavori di ampliamento assentiti con permesso di costruire, successivamente annullato in autotutela.
Si era in particolare ravvisato il fumus del reato di cui alla lett. c), dell’art. 44, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sul rilievo che il predetto permesso di costruire fosse illegittimo per contrasto con diverse disposizioni del Piano Territoriale Paesistico del Cilento Costiero (PTPCC).

Il Tribunale aveva motivatamente chiarito quali erano i plurimi profili di illegittimità del permesso di costruire in questione e le violazioni della disciplina urbanistica, nella specie rilevante ai fini dell'applicazione della legge penale.

Inoltre, l'ordinanza impugnata attestava, da un lato, che il notevole ampliamento volumetrico oggetto del permesso di costruire - pari a 249 mc. per una superficie di 99,60 mq. e concretizzatosi nella realizzazione di un intero nuovo piano sull'unico preesistente - non costituiva un mero adeguamento igienico-sanitario e che, in ogni caso, superava i limiti percentuali indicati dal PTPCC.

PRINCIPI ENUNCIATI
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 10/09/2019, n. 37475 ha rilevato che, posto che il permesso di costruire deve essere rilasciato “in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” (art. 12, comma 1, D.P.R. 380/2001, ribadito dal successivo art. 13, comma 1, D.P.R. 380/2001), laddove il provvedimento amministrativo, pur formalmente rilasciato, sia irrimediabilmente viziato per contrasto con il modello legale, tale da risolversi in una mera apparenza, ai fini dell'applicazione della disposizione penale lo stesso dev'essere considerato mancante.

Pertanto, la contravvenzione di esecuzione di lavori “sine titulosussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione.

La Suprema Corte ha poi ribadito i seguenti principi:
a) i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con riguardo alla tesi interpretativa che equipara il provvedimento illegittimo a quello mancante sono in particolare fugati dalla necessità di verificare in concreto la sussistenza del reato anche con riguardo all'elemento soggettivo;
b) le contravvenzioni urbanistiche tutelano il bene del territorio in conformità alla pianificazione urbanistica e il giudice penale, pur non potendo procedere alla disapplicazione del provvedimento amministrativo, può effettuarne lo scrutinio di legittimità quando esso costituisce elemento oggettivo della norma incriminatrice;
c) il provvedimento va ritenuto mancante (e cioè nullo o inesistente e non solo illegittimo) quando provenga da soggetto in assoluto non titolare del potere di emetterlo, ovvero sia privo dei requisiti essenziali di forma e contenuto;
d) il provvedimento illecito, perché frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia o del privato che lo ottiene, è sempre tamquam non esset e va parificato al provvedimento mancante;
e) pur quando non vi è prova della collusione, tanto che non viene neppure iniziata l'azione penale per altri reati, la macroscopica illegittimità del provvedimento può peraltro indurre a qualificare l'atto in termini di illiceità;
f) il provvedimento non è mai mancante e non origina responsabilità penale quando sia illegittimo perché affetto soltanto da un vizio procedurale.
 

Dalla redazione