Norme armonizzate nella Direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE) | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ultimo aggiornamento
23/08/2023

Norme armonizzate nella Direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
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Premessa

In questo articolo sono fornite informazioni in merito alle Norme armonizzate per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine e sulle condizioni per la loro immissione sul mercato e/o messa in servizio, nell’ambito della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/05/2006 (c.d. “Direttiva macchine”), recepita in Italia con D. Leg.vo 27/01/2010, n. 17.



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Tipologie di macchine ed attrezzature

La Direttiva 2006/42/CE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di carattere generale - nonché una serie di requisiti più specifici - per talune categorie di macchine ed attrezzature di seguito specificate:

a) macchine quali definite dall’art. 2, lett. a), della stessa Direttiva;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

g) quasi-macchine (destinate cioè a ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi in quanto da sole non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata, come ad esempio un sistema di azionamento).



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Le norme armonizzate nella Dir. 2006/42/CE

Ai sensi dell’art. 2, lett. l), della Direttiva 2006/42/CE per “Norma armonizzata” si intende la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), a seguito di un mandato rilasciato dalla Commissione e nel rispetto della procedura di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 N1.

La Direttiva 2006/42/CE da un lato considera non vincolanti le suddette Norme armonizzate, d’altro lato prevede che le macchine che ricadono nel suo campo di applicazione, costruite in conformità ad una Norma armonizzata a livello comunitario il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalla stessa (art. 7, paragrafo 2, Dir. 2006/42/CE). Tale presunzione comporta una notevole semplificazione per il fabbricante ai fini della prova della non pericolosità della macchina e costituisce la garanzia della sua libera commercializzazione nell’ambito del mercato europeo.



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Pubblicazione delle norme armonizzate

La Commissione UE ha il compito di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle Norme armonizzate (art. 7, paragrafo 3, Dir. 2006/42/CE). I riferimenti sono suddivisi in varie tipologie di norme:

- norme di tipo A che specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine;

- norme di tipo B che concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato;

- norme di tipo C che forniscono specifiche per una data categoria di macchine che hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili.

La Commissione deve precisare inoltre, per ciascuna tipologia di norme, le condizioni secondo le quali l’applicazione delle stesse conferisce la presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva macchine.

L’elenco dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate nell’ambito della Direttiva 2006/42/CE è stato da ultimo pubblicato con la Dec. Comm. UE 26/07/2023, n. 1586 che ha sostituito e unificato gli elenchi pubblicati nella Comunicazione del 09/03/2018 R e nella Decisione di esecuzione del 18/03/2019, n. 436, abrogate dal suddetto provvedimento per motivi di chiarezza e razionalizzazione.



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Contestazione di una norma armonizzata

Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una Norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento, possono richiedere il parere del Comitato di cui alla Direttiva 2015/1535/UE, esponendo i loro motivi. A seguito del parere espresso dal Comitato, la Commissione decide se pubblicare il riferimento alla norma o se pubblicarlo con limitazioni, ovvero se mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla Norma armonizzata già pubblicato (art. 10, Dir. 2006/42/CE).


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