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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Mitigazione del dissesto idrogeologico: assegnazione di risorse per interventi urgenti
L'art. 1, commi 1028-1029, della Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145), autorizza la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione, nell'arco del medesimo triennio, di investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti - di cui alle lettere d) ed e), dell’articolo 25, comma 2, del D. Leg.vo 02/01/2018, n. 1 (Codice della protezione civile) - nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso risulta ancora in corso al 01/01/2019, oppure è terminato da non oltre 6 mesi.
Tali investimenti devono essere finalizzati esclusivamente:
- alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
- all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri allegato, emesso il 27/02/2019, le risorse finanziarie stanziate dalla Legge di bilancio 2019 sono assegnate ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all’art. 26, comma 1, del D. Leg.vo 1/2018, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni comunicate dai commissari delegati e nei limiti di importo indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'Allegato B al Decreto.
Le risorse sono assegnate al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nell'Allegato A al Decreto.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri allegato, emesso il 11/07/2019 e pubblicato nella G.U. del 09/09/2019, n. 211, sostituisce la tabella A allegata al succitato DPCM del 27/02/2019, al fine di includere ulteriori stati di emergenza, ad invarianza degli importi indicati nella tabella B allegata al medesimo decreto, e rinvia ad un successivo decreto l’assegnazione delle risorse all’esito delle verifiche sullo stato di avanzamento degli interventi
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