Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decorrenza del termine per l'inizio dei lavori dal rilascio del permesso di costruire
Il fulcro giuridico-fattuale della vicenda è costituito dalla verifica in ordine al decorso del termine di 12 mesi per l’inizio dei lavori, che avrebbe determinato l’automatica decadenza della determinazione provinciale di approvazione del progetto di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.
L'art. 15, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, prevede che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
Il TAR Veneto ha chiarito in proposito che i lavori possono ritenersi iniziati ove implichino il concentramento di mezzi e di manodopera, la messa a punto dell'organizzazione del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, lo scavo e il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna o almeno l'esecuzione di scavi preordinati al getto delle fondazioni, non risultando idonei ad evitare la decadenza del titolo autorizzatorio, invece, semplici sbancamenti di terreno.
Nel caso di specie il Tribunale ha:
- rilevato che emergeva sia l’assenza di esecuzione di scavi di fondazione e, a fortiori, di realizzazione di opere murarie, sia la stessa propedeutica organizzazione del cantiere, venendo in rilievo una non significativa opera di sbancamento, recinzione dell'area con minima strumentazione e peraltro sgombra di altri mezzi d'opera, di materiali di costruzione e di maestranze
- e statuito di conseguenza che i lavori non potessero ritenersi iniziati ed il titolo edilizio era decaduto.