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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Apertura di porte e finestre sui prospetti: necessità del permesso di costruire
Il TAR Lazio-Roma, con la sentenza del 17/06/2019, n. 7818, ha affermato che l’apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va qualificato sempre come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato al regime del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 1, lett. c).
Ciò vale anche, secondo il TAR, successivamente alle modifiche di cui al D.L. 12/09/2014, n. 133 (convertito in L. 164/2014) che si limita a ricomprendere nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (non soggetti a permesso di costruire), di cui all’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.
Nel caso di specie il TAR ha ritenuto, da un lato, che rientrasse nell’ambito della manutenzione straordinaria non soggetta a permesso di costruire la realizzazione di un piccolo foro nella facciata condominiale per consentire il passaggio delle tubazioni dell’impianto fognario.
Dall’altro lato, ha ritenuto viceversa legittimo il provvedimento dell’amministrazione che disponeva il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alla realizzazione di una porta sul prospetto posteriore del fabbricato, con affaccio sul cortile interno, di accesso secondario al medesimo.
Al riguardo si segnala che ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 380/2001, comma 01, gli interventi di ristrutturazione di cui al citato art. 10, comma 1, lett. c) possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività alternativa al permesso di costruire.