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Sent. C. Stato 12/05/2008, n. 2178

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1. Architetti - Albo professionale - Previsione di 2 sezioni A e B - D.P.R. 01/328 – Legittimità 2. Architetti - Albo professionale - Architetti junior - Attribuzione del termine junior agli iscritti in sezione B - D.P.R. 01/328 – Legittimità 1 e 2. (D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328) 3. Architetti - Albo professionale - D.P.R. 01/328 - Non viola Dir. 85/384/CEE (Dir. 10 giugno 1985 n. 85/384/CEE; D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328)

1. Il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 ha lo scopo di adeguare nel rispetto della normativa primaria, su alcune professioni intellettuali, in particolare di quella riguardante le rispettive competenze professionali, l’ordinamento al nuovo sistema accademico dei titoli di studio, per il quale si prevedono sia lauree di primo che di secondo livello; pertanto, esso è legittimo nella parte in cui prevede due sezioni - «A» e «B» dell’Albo professionale - riservate rispettivamente ai laureati di primo e di secondo livello. 2. È legittimo il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante la disciplina di alcune professioni intellettuali, nella parte in cui attribuisce il termine junior agli architetti iscritti nella sezione B dell’Albo (in quanto titolari di una laurea breve). 3. Non viola la direttiva 85/384/CEE, che prevede una formazione di livello universitario di durata almeno quadriennale per l’esercizio della professione di architetto, il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, recante la disciplina di alcune professioni intellettuali, atteso che esso prevede per il suddetto esercizio il possesso esclusivamente della laurea specialistica 4/S.

1. e 2. Ved. C. Stato sez. atti normativi, Ap. 21 maggio 2001.

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