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Sent.C. Stato 23/03/2009, n. 1473

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1. Professionisti - Ordini professionali - Legittimati a ricorrere per difesa interessi di categoria - Condizioni 2. Professionisti - Albo - Modifica all’ordinamento di alcune professioni per i nuovi laureati triennali - Le due figure di ingegnere e ingegnere junior, e le due rispettive sezioniA e B dell’albo
1. Ogni ordine professionale è legittimato a ricorrere per la difesa degli interessi di categoria dei soggetti di cui ha la rappresentanza istituzionale ogni qualvolta si tratti di agire a tutela della professione stessa o di attribuzioni proprie dei professionisti ovvero ancora quando bisogna perseguire vantaggi strumentali giuridicamente riferibili alla sfera categoriale. 2. Il Regolamento del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 - il quale si è reso necessario per adeguare le professioni liberali al nuovo sistema accademico dei titoli di studio che ha introdotto le lauree cd. «brevi» ed una serie di percorsi formativi differenziati - ha proceduto alla modifica dell’ordinamento di alcune professioni, tra cui quella di ingegnere, derivata dalla necessità dell’inserimento nei relativi albi dei nuovi laureati triennali; prevedendo nella specie, riguardo alla professione di ingegnere, le due distinte figure di ingegnere e ingegnere junior e l’articolazione dell’albo in due sezioni A e B, rispettivamente per gli ingegneri e gli ingegneri juniores. (Con questa sentenza il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello del 2003 del Consiglio nazionale ingegneri per l’annullamento della sentenza del T.A.R. 11 marzo 2003 n. 1791, che conferma).

1. Conf. C. Stato V 30 gennaio 2002 n. 505 R.
(D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328) R

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