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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ordini e Collegi professionali: danno erariale cagionato da Presidente e Consiglieri
Nota a cura di Rosalisa Lancia
Direttore Area Formazione e Consulenza Legislazione Tecnica
In coerenza con indirizzi già espressi, la Suprema Corte ha stabilito che le risorse economiche gestite dall’Ordine professionale a prescindere dalla loro provenienza, per il solo fatto di entrare nel patrimonio pubblico vanno considerate risorse pubbliche, da ciò conseguendo che il danno subito dall’ente in relazione a tali risorse e per fatto imputabile ai propri Consiglieri costituisce un danno patrimoniale all’ente stesso, suscettibile pertanto di configurare un danno erariale, il cui accertamento è di competenza della Corte dei Conti.
Ferma restando la pronuncia e il principio espresso dalla Suprema Corte, risulta interessante la disamina di taluni passaggi della sentenza poiché argomenta aspetti interessanti quali la natura giuridica di ordini e collegi professionali, la qualificazione soggettiva e oggettiva degli ordini e collegi in relazione all’interesse pubblico perseguito, la natura tributaria del contributo annuo dovuto dagli iscritti e il perimetro di responsabilità in cui incorrono i Consiglieri dell’Ordine quando provocano, con i propri comportamenti e le proprie scelte, danni economici all’ente.
Tutti aspetti, questi citati, che hanno un significativo peso nella gestione degli Ordini e Collegi professionali, di livello nazionale e di livello territoriale, e nell’applicazione di taluna normativa a tali enti.
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Con l'occasione si segnalano le seguenti passate sentenze di Cassazione:
- Sulla natura di enti pubblici non economici degli Ordini e Collegi professionali: Cass. 14/10/2011, n. 21226.
- Sulla natura tributaria dei contributi agli Ordini e Collegi professionali: Cass. S.U. 26/01/2011, n. 1782; Cass. 24/03/2017, n. 7666.
- Sulla natura di pubblico ufficiale del Presidente dell'Ordine: Cass. pen. 10/03/2015, n. 10140.