Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: garanzia provvisoria affidamenti sotto soglia con procedura aperta
GARANZIA PROVVISORIA LAVORI SOTTO SOGLIA - Con il quesito del 27/02/2025, n. 3138, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito alla richiesta della garanzia provvisoria.
In particolare, è stato chiesto se, ai fini della richiesta della garanzia provvisoria, si applichi l'art. 53, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 36/2023 o l'art. 106 del D. Leg.vo 36/2023, nel caso in cui per affidamenti di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro la stazione appaltante decida di procedere con procedura aperta in luogo della procedura negoziata senza bando, stabilita dalla lett. c), dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, nel rispetto delle indicazioni della Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 20/11/2023, n. 298 (si veda in proposito Appalti pubblici: Circolare del MIT sulle procedure di affidamento sotto soglia).
Contesto normativo
L'art. 53 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento per contratti di importo inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 106 del D. Leg.vo 36/2023 (recante disposizioni relative alle garanzie per la partecipazione alla procedura) salvo che, nelle procedure di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.
Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
Parere MIT
Il MIT ha indicato che, in applicazione del principio del risultato, l’affidamento di contratti sotto soglia mediante procedura ordinaria, in assenza di un interesse transfrontaliero certo, rimane assoggettato alle restanti misure di semplificazione dettate per tali contratti, ivi inclusa la disciplina relativa alla garanzia provvisoria (di cui all'art. 53 del D. Leg.vo 36/2023), ferma restando l’esigenza di valutare i maggiori rischi correlati alla tipologia di procedura prescelta sotto il profilo di un’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’operatore economico individuato come aggiudicatario.
Dalla redazione
Codice appalti e interesse archeologico
Stazioni Appaltanti e PAD: analisi dei dispositivi operativi utilizzati dagli Operatori Economici
Le società a partecipazione pubblica
Come aggiornare la rendita catastale dopo il Superbonus
Le varianti nei lavori pubblici alla luce del Nuovo codice appalti

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
