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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correzione di errore materiale nell'offerta economica
ERRORE MATERIALE OFFERTA ECONOMICA COSTO MANODOPERA - Nel caso di specie la società ricorrente era stata esclusa dalla gara per incongruità del costo della manodopera rispetto a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto. In particolare, a fronte di un importo stimato dalla stazione appaltante di euro 24.758,87, nella colonna del documento di offerta dedicata al costo della manodopera aveva indicato la cifra di euro “25,575”.
Secondo la ricorrente, l’indicazione in cifre decimali dell’importo corrispondente al costo della manodopera era il frutto di un mero errore di scritturazione, ascrivibile all’uso della virgola come separatore; pertanto, sul rilievo che, per il suo carattere palesemente irrealistico, la cifra euro 25,575 avrebbe dovuto intendersi come euro 25.575,00. Contestava dunque l’esclusione dalla gara in quanto disposta nonostante l’immediata percepibilità dell’errore, emendabile senza alterazione dei contenuti dell’offerta, e nel difetto del previo esperimento del soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, D. Leg.vo 36/2023 o della verifica di anomalia dell’offerta.
AMMISSIBILITÀ DELLA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI - Per risolvere la questione il TAR Catania 03/03/2025, n. 803 ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale l’errore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dell’offerta, può essere emendato d’ufficio dalla stazione appaltante negli stretti limiti in cui l’errore sia percepibile ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà chiaramente riconoscibile. In particolare occorre che si possa pervenire alla rettifica con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta e senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno assunto (C. Stato 03/02/2025, n. 804).
Deve pertanto trattarsi di un mero refuso (un lapsus calami), univocamente percepibile come tale, ovvero come il portato di un errore ostativo nella manifestazione formale della volontà, dovendo escludersi che rilevi come espediente volto a un’indebita manipolazione postuma dei contenuti dell’offerta.
La giurisprudenza ha anche precisato, peraltro, che alla qualificazione di un errore come materiale ed emendabile non osta il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (C. Stato 28/05/2014, n. 1487).
In applicazione di tali orientamenti, il TAR ha ritenuto che l’incongruo ammontare del costo della manodopera riportato nell’offerta economica della ricorrente fosse sussumibile proprio nella descritta fattispecie dell’errore materiale. Ed infatti, da un lato l’indicazione, quale costo della manodopera di un importo di euro 25,575 (in luogo della somma di euro 25.575,00), non concordava con la percentuale di ribasso in concreto indicata. D’altro lato, l’importo aveva un carattere manifestamente implausibile nonché contraddittorio rispetto alla stessa finalità di partecipazione alla gara, giacché, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 41 comma 14, D. Leg.vo 36/2023, l’appostamento di una somma tanto irrisoria a titolo di costo della manodopera destinerebbe l’offerta inesorabilmente all’esclusione anche in assenza di altri competitori.
Oltre al requisito della riconoscibilità, sussisteva nella specie anche la pronta emendabilità mediante la sostituzione, come separatore, della virgola con il punto o rimuovendo in radice il separatore, ove automaticamente interpretato come virgola dal sistema informatico di compilazione dell’offerta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO - In ogni caso, secondo i giudici, sarebbe stato ammissibile il soccorso istruttorio, in quanto la richiesta di chiarimenti non avrebbe infatti implicato alcuna modifica sostanziale dei dati forniti in sede di domanda di partecipazione, ma la semplice deduzione di un dato parziale, univocamente ricavabile dal contesto documentale di riferimento e tale da riallineare la manifestazione di volontà all’intento effettivamente concepito.
Sul punto il TAR ha ricordato che tra le varie forme di soccorso disciplinate dall’art. 101, D. Leg.vo 36/2023 (vedi la Nota: Soccorso istruttorio nel Codice appalti 2023), il comma 3 del medesimo articolo prevede quello che, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, è definito come soccorso istruttorio in senso stretto, il quale - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica (C. Stato 21/08/2023, n. 7870).
In presenza, quindi, di dubbi sulla congruità del costo della manodopera, l’amministrazione avrebbe potuto concedere all’operatore economico l’anzidetto soccorso, sussistendone i presupposti.
Il TAR ha dunque ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione e ha disposto la riammissione della ricorrente. Da qui, la caducazione degli atti successivamente adottati dall’amministrazione e la ripresa della procedura di gara al momento in cui era stata adottata la determina di esclusione.
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