Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Detrazione spese per interventi su parti condominiali sostenute da un singolo condomino
In particolare, l’Interpello 27/06/2019, n. 213 (riferito alla fattispecie di rifacimento del tetto di un condominiale che fungeva interamente da soffitto della mansarda di un condomino) e l’Interpello 28/06/2019, n. 219 (riferito al lastrico solare di una abitazione bifamiliare ad uso esclusivo di uno dei due proprietari), sono giunti alle seguenti conclusioni:
- secondo la regola di base, in caso di spese intervenute su parti comuni condominiali, le detrazioni (per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio o di efficientamento energetico, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986) deve essere calcolata in base alle quote millesimali di proprietà;
- tale criterio si ritiene possa essere superato a condizione che, in conformità all’art. 1123 del Codice civile, l’unanimità dei condomini acconsenta all’esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative spese da parte di un singolo condomino, derogando al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali;
- il condomino che sostiene per intero le spese può sfruttare interamente (quindi anche oltre il limite che gli spetterebbe sulla base della ripartizione millesimale delle spese) il limite di detrazione previsto per la propria unità immobiliare dalle norme in vigore (ad esempio, 60.000 Euro per interventi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio), ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio.