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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/05/2019, n. 57
D. Leg.vo 14/05/2019, n. 57
D. Leg.vo 14/05/2019, n. 57
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1; Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Un |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto stabilisce le modalità per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dal |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario, che è suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle metropolitane; b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonché alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli; c) alle reti di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, che sono iso |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria ed i veicoli elencati all'Allegato I, facenti parte di tutte le reti ferroviarie insistenti sul territorio nazionale o che operano su di esse; b) «interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni, garantendo i livelli di prestazione specificati; c) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione, che si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali; d) «rete»: linee, stazioni, terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario italiano; e) «sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario italiano, come indicato nell'Allegato II; f) «sottosistema mobile»: il sottosistema materiale rotabile ed il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo; g) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali; h) «prodotto»: un prodotto ottenuto tramite un processo di fabbricazione, inclusi i componenti di interoperabilità ed i sottosistemi; i) «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'Allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce; l) «specifica europea»: una specifica che rientra in una delle seguenti categorie: una specifica tecnica comune, quale definita nell'allegato XIII del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una specifica tecnica europea di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012; m) «Specifica Tecnica di Interoperabilità - STI» (Technical Spec |
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Art. 4. - Requisiti essenziali1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi e i componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, devono soddis |
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Capo II - Specifiche tecniche di interoperabilità |
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Art. 5. - Specifiche Tecniche di Interoperabilità - STI1. Ogni sottosistema definito nell'Allegato II è oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema può essere oggetto di più STI e una STI può comprendere vari sottosistemi. |
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Art. 6. - Deroghe alle STI1. I richiedenti possono presentare istanza per derogare, del tutto o in parte, a una o più STI, nei seguenti casi: a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, o parte di esso, per il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nonché per ogni elemento del sistema ferroviario che si trovi in una fase avanzata di sviluppo oppure che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di applicazione delle STI interessate; b) quando, in seguito a un incidente o a una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentano dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI pertinenti; in tal caso la non applicazione delle STI è limitata al periodo precedente al ripristino della rete; c) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nel caso in cui l'applicazione delle STI interessate rischi di compromettere la redditività economica del progetto ovvero la compatibilità del sistema ferroviario italiano; |
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Capo III - Componenti di interoperabilità |
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Art. 7. - Condizioni per l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità1. I componenti di interoperabilità sono immessi sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti essenziali e le condizioni per realizzare l'interoperabilità del sistema ferro |
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Art. 8. - Conformità o idoneità all'impiego1. Un componente di interoperabilità soddisfa i requisiti essenziali se è conforme alle prescrizioni stabilite nelle relative STI o specifiche europee. 2. La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego attesta che i componenti di interoperabilità sono stati oggetto delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione |
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Art. 9. - Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego1. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è effettuata dall'organismo notificato cui il fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda. |
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Art. 10. - Non conformità dei componenti di interoperabilità ai requisiti essenziali1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria, un fabbricante, un ECM o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa i requisiti essenziali, adotta per quanto di competenza tutte le misure necessarie per limitare il suo ambito di applicazione, per evitarne l'impiego, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, e ne informa immediatamente l'ANSFISA. 2. Se l'ANSFISA constata la non conformità di cui al comma 1, adott |
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Art. 11. - Sanzioni relative ai componenti di interoperabilità1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilità non conformi ai requisiti essenziali oppure con irregolare dichiarazione «CE» di cui all'articolo 8 oppure privi d |
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Capo IV - Sottosistemi |
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Art. 12. - Libera circolazione dei sottosistemi1. Fatte salve le disposizioni del Capo V, non è consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la mess |
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Art. 13. - Conformità alle STI e alle norme nazionali1. L'ANSFISA considera conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti, laddove previsto, della «dichiarazione “CE” di verifica» redatta con riferimento alle STI, a norma dell'articolo 15, comma 1, ovvero della «dichiarazione di verifica» redatta c |
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Art. 14. - Notifica delle norme nazionali1. L'ANSFISA, attraverso il sistema informatico appropriato di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, notifica alla Commissione e all'ERA le norme nazionali di cui all'articolo 13, comma 2, nei seguenti casi: a) ogni volta che dette norme sono modificate; b) quando è stata presentata una nuova domanda per la deroga alle STI a norma dell'articolo 6; c) quando dette norme sono abrogate a seguito della pubblicazione o revisione di una STI. 2. L'A |
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Art. 15. - Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica1. Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema per l'immissione sul mercato e la messa in servizio di cui al Capo V. A tal fine, incarica uno o più organismi di valutazione della conformità di avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato IV. 2. Nella dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema, il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e |
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Art. 16. - Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi1. L'ANSFISA, anche su segnalazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un fabbricante, di un ECM o di un ente appaltante, può chiedere al soggetto interessato che siano compiute verifiche supplementari, qualora constati che u |
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Art. 17. - Sanzioni relative ai sottosistemi strutturali1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza nel sistema ferroviario nazionale un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione |
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Capo V - Immissione sul mercato e messa in servizio |
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Art. 18. - Autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi1. I sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra, energia e infrastruttura, installati o gestiti sul territorio italiano, sono messi in servizio soltanto se progettati, costruiti e installati in modo da soddisfare i requisiti essenziali e se sono provvisti della pertinente autorizzazione rilasciata da ANSFISA ai sensi del presente articolo. 2. L'ANSFISA provvede, previa consultazione dei soggetti interessati, alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dettagliate linee guida che indicano la procedura necessaria per ottenere le autorizzazioni di messa in servizio di impianti fissi, garantendo il rispetto dei termini del procedimento previsti dal presente articolo. Tali linee guida, ai fini della compilazione della relativa domanda, illustrano i requisiti, i documenti necessari e la procedura per ottenere le autorizzazioni. L'ANSFISA coopera con l'ERA nella loro divulgazione. 3. Il richiedente presenta una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA, almeno cinque mesi prima della data di prevista attiva |
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Art. 19. - Implementazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione europea1. Prima di qualsiasi gara d'appalto che coinvolga le apparecchiature ERTMS a terra, il richiedente deve presentare all'ERA idonea domanda di approvazione. La domanda, relativa a singoli progetti ERTMS o per una combinazione di progetti, una linea, un gruppo di linee o una rete, è accompagnata da un fascicolo che include: a) il progetto di capitolato d'oneri o la descrizione delle soluzioni tecniche previste; b) prove documentali delle condizioni necessarie alla compatibilità tecnica e operativa del sottosistema con i veicoli destinati a |
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Art. 20. - Immissione sul mercato di sottosistemi mobili1. Il richiedente immette sul mercato sottosistemi mobili soltanto se sono progettati, costruiti ed installati in modo da |
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Art. 21. - Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo1. Il richiedente immette sul mercato un veicolo soltanto dopo che l'ERA, ai sensi dei commi da 5 a 8, oppure l'ANSFISA ai sensi del comma 9 hanno rilasciato la relativa autorizzazione. 2. Nella domanda di autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo, il richiedente specifica l'area d'uso. La domanda include la documentazione comprovante che la compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete nell'area d'uso è stata controllata ed è accompagnata da un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, nel quale sono contenute le prove documentali relative: a) all'immissione sul mercato dei sottosistemi mobili di cui è composto il veicolo a norma dell'articolo 20, sulla base della dichiarazione «CE» di verifica; b) alla compatibilità tecnica dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali; c) all'integrazione in condizioni di sicurezza dei sottosistemi di cui alla lettera a) all'interno del veicolo, accertata in base alle pertinenti STI, e ove necessario, alle norme nazionali ed ai metodi comuni di sicurezza di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798; d) alla compatibilità tecnica del veicolo con la rete nell'area d'uso, accertata in base alle pertinenti STI, e, ove necessario, alle norme nazionali, ai registri dell'infrastruttura ed al metodo comune di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798. 3. La domanda e le informazioni su tutte le domande ad essa relative, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonché sulle richieste e decisioni della Commissione di appello, sono presentate attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796. 4. Quando è necessario acquisire prove della c |
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Art. 22. - Registrazione dei veicoli autorizzati all'immissione sul mercato1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo, 44, comma 1, dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, |
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Art. 23. - Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati1. Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell'area d'uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato, essa verifica che: a) il veicolo sia stato autorizzato all'immissi |
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Art. 24. - Autorizzazione del tipo di veicolo1. L'ERA o, se del caso, l'ANSFISA possono rilasciare autorizzazioni del tipo di veicolo, secondo la procedura di cui all'articolo 21. 2. La domanda di autorizzazione del tipo di veicolo e le informazioni su tutte le domande, sulle fasi delle pertinenti procedure e sui loro risultati, nonché, sulle richieste e de |
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Art. 25. - Conformità dei veicoli a un tipo di veicolo autorizzato1. Un veicolo o una serie di veicoli conforme ad un tipo di veicolo autorizzato riceve, senza ulteriori verifiche, un'auto |
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Art. 26. - Non conformità di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali1. Quando un'impresa ferroviaria riscontra, in fase di esercizio, che un veicolo in uso non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, adotta le misure correttive necessarie per renderlo conforme ad essi, potendo inoltre informarne l'ERA ed eventuali autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate. Se l'impresa ferroviaria dimostra che la non conformità sussisteva già al momento in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di immissione sul mercato, ne informa l'ERA ed ogni altra autorità nazionale interessata preposta alla sicurezza. 2. Se l'ANSFISA, in occasione delle attività di supervisione di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, riscontra che un veicolo o un tipo di veicolo per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione di immissione sul mercato, utilizzato conformemente alla sua destinazione, non soddisfa uno dei requisiti essenziali applicabili, ne informa l'impresa ferroviaria che utilizza il veicolo o il tipo di veicolo medesimi affinché siano adottate le misure correttive necessarie ad assicurarne la conform |
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Capo VI - Organismi di valutazione della conformità |
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Art. 27. - Autorità di autorizzazione e notifica1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'Autorità preposta ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/797 ed è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, l'autorizzazione e |
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Art. 28. - Prescrizioni relative alle attività di valutazione e controllo degli Organismi delegati dall'Autorità di notifica1. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti affidatigli, l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano può avvalersi de |
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Art. 29. - Obbligo dell'Autorità di notifica di fornire informazioni1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, informa la Co |
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Art. 30. - Organismi di valutazione della conformità1. L'organismo di valutazione della conformità deve soddisfare i requisiti previsti ai sensi dei commi da 2 a 8 e degli articoli 31 e 32. 2. L'organismo di valutazione della conformità è dotato di personalità giuridica ed esegue tutti i compiti di valutazione della conformità che la pertinente STI affida e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che li esegua in prima persona o che siano eseguiti per suo conto e sotto la sua responsabilità. 3. Per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotto per cui è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità dispone: |
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Art. 31. - Imparzialità degli organismi di valutazione della conformità1. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo e indipendente dall'organizzazione o dal fabbricante del prodotto che valuta. Un organismo appartenente ad un'associazione di imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta può essere ritenuto organismo di valutazione della conformità a condizione che dimostri la propria indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. |
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Art. 32. - Personale degli organismi di valutazione della conformità1. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità possiede le seguenti competenze: a) una formazione tecnica e |
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Art. 33. - Presunzione di conformità dell'organismo di valutazione della conformità1. Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti |
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Art. 34. - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati1. L'organismo notificato che subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorre ad un'affiliata, assicura che il subappaltatore e l'affiliata rispettino le pr |
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Art. 35. - Organismi interni accreditati1. I richiedenti possono far eseguire attività di valutazione della conformità da un organismo interno accreditato, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dai moduli A1, A2, C1 o C2 di cui all'allegato II della decisione 768/2008/CE e dai moduli CA1 e CA2 di cui all'allegato I della decisione 2010/713/UE. Tale organismo deve costituire una articolazione separata e distinta all'int |
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Art. 36. - Domanda di notifica e di designazione1. Un organismo di valutazione della conformità, stabilito in Italia, presenta domanda di notifica all'Autorit&agra |
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Art. 37. - Procedura di notifica1. L'Autorità di notifica di cui all'articolo 27 notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione, gli organismi di valutazione della conformità che sodd |
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Art. 38. - Modifica della notifica e contestazione della competenza degli organismi1. Se l'Autorità di notifica ha accertato o è stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA che un organismo notificato non soddisfa più le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o revoca la notifi |
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Art. 39. - Obblighi operativi degli organismi notificati1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità previste dalla pertinente STI, in modo proporzionato ed evitando oneri superflui a carico degli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le proprie attività tenend |
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Art. 40. - Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni1. Gli organismi notificati informano l'Autorità di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato; b) di qualunque circostanza che inc |
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Art. 41. - Coordinamento degli organismi notificati1. Gli organismi notificati in Italia assicurano la partecipazione, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo design |
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Art. 42. - Organismi designati1. I requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformità di cui agli articoli da 30 a 34 si applicano altresì agli organismi designati a norma dell'articolo 15, comma 8, salvo il fatto che le competenze richieste al suo personale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), sono |
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Capo VII - Registri |
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Art. 43. - Sistema di numerazione dei veicoli1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso è contrassegnato. |
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Art. 44. - Registri dei veicoli1. Fino al momento della piena operatività del registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR) di cui all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'ANSFISA alimenta il registro nazionale dei veicoli. Tale registro è conforme alle specifiche comuni definite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 ed è adeguatamente aggiornato. Il registro è accessibile alle autorità nazionali preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli articoli 16 e 22 della direttiva (UE) 2016/798, nonché, per qualsiasi richiesta legittima, agl |
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Art. 45. - Registro dell'infrastruttura1. L'ANSFISA provvede alla pubblicazione del registro nazionale dell'infrastruttura. Tale registro indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati previsti dalla pertinente STI e può prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni. |
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Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 46. - Regime transitorio per l'utilizzo dei veicoli1. Tutte le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente |
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Art. 47. - Regime transitorio per gli organismi di valutazione della conformità1. Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti e notificati prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare ai sensi della direttiva 2008/57/CE in virtù dei riconoscimenti rilasciati e alle condizioni per le quali sono state rilasciate le relative notifiche, |
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Art. 48. - Disposizioni transitorie e finali1. Gli allegati IV, V, VII e IX della direttiva 2008/57/CE si applicano fino alla data di applicazione dei corrispondenti atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 10, e all'articolo 15, |
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Art. 49. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario; |
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Art. 50. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finan |
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Art. 51. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell |
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Allegato I - Elementi del sistema ferroviario1. Rete. Ai fini del presente decreto, la rete comprende i seguenti elementi: a) le linee appositamente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h; b) le linee appositamente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h; c) le linee appositamente adatt |
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Allegato II - Sottosistemi1. Elenco dei sottosistemi. Ai fini del presente decreto, il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a: a) settori di natura strutturale: infrastruttura, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile; oppure b) settori di natura funzionale: esercizio e gestione del traffico, manutenzione, |
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Allegato III - Requisiti essenziali1. Requisiti di portata generale. 1.1. Sicurezza. 1.1.1. La progettazione, la costruzione o l'assemblaggio, la manutenzione e la sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, più in particolare, degli elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza a un livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche di degrado. 1.1.2. I parametri legati al contatto ruota-rotaia devono rispettare i criteri di stabilità necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla velocità massima autorizzata. I parametri delle apparecchiature del freno devono garantire che sia possibile l'arresto nella distanza di frenatura prevista alla velocità massima autorizzata. 1.1.3. I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi. 1.1.4. La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile, nonché la scelta dei materiali utilizzati, devono essere fatte allo scopo di limitare la produzione, la propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio. 1.1.5. I dispositivi destinati a essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in modo da non compromettere il funzionamento sicuro dei dispositivi, né la salute o la sicurezza degli utenti, sebbene usati in modo non conforme alle istruzioni indicate. 1.2. Affidabilità e disponibilità. La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla circolazione dei treni devono essere organizzate, svolte e quantificate in modo da mantenerne la funzionalità nelle condizioni previste. 1.3. Salute. 1.3.1. I materiali che, in funzione del modo in cui vengono utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture ferroviarie. 1.3.2. La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono essere fatte in modo da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di incendio. 1.4. Protezione dell'ambiente. 1.4.1. L'impatto ambientale legato alla realizzazione e all'esercizio del sistema ferroviario deve essere valutato e considerato al momento della progettazione del sistema secondo il diritto dell'Unione. 1.4.2. I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio. 1.4.3. Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui potrebbero interferire. 1.4.4. La progettazione e l'esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore da esso emesso: |
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Allegato IV - Procedura di verifica «CE» dei sottosistemi1. Principi generali. La «verifica CE» è una procedura effettuata dal richiedente ai sensi dell'articolo 15 per dimostrare che i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e di tutte le pertinenti norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il sottosistema può essere autorizzato. 2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato. 2.1. Introduzione. Ai fini del presente decreto, la verifica con riferimento alle STI è la procedura con cui un organismo notificato verifica e certifica che il sottosistema è conforme alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI). Ciò non pregiudica l'obbligo del richiedente di conformarsi ad altri atti giuridici dell'Unione applicabili ed alle eventuali verifiche da parte degli organismi di valutazione richieste dalle altre norme. 2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (Intermediate Statement of Verification - ISV). 2.2.1. Principi. Su richiesta del richiedente le verifiche possono essere effettuate per parti di un sottosistema o essere limitate a determinate fasi della procedura di verifica. In questi casi, i risultati della verifica possono essere documentati in una «dichiarazione intermedia di verifica» (ISV) rilasciata dall'organismo notificato scelto dal richiedente. La ISV deve fare riferimento alle STI rispetto alle quali è stata effettuata la valutazione di conformità. 2.2.2. Parti del sottosistema. Il richiedente può richiedere una ISV per ogni parte in cui decida di suddividere il sottosistema. Ogni parte deve essere verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3. 2.2.3. Fasi della procedura di verifica. Il sottosistema, o alcune parti di esso, è verificato in ciascuna delle seguenti fasi: a) progetto complessivo; b) produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di ingegneria civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la taratura complessiva; c) prove fi |
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Allegato V - Procedure per la notifica e la designazione degli organismi di valutazione della conformità1. Procedura per la qualifica di organismo notificato. 1.1 Presentazione dell'istanza di notifica per le attività di cui all'articolo 15, comma 1. 1. L'istanza di notifica relativa ai compiti di valutazione della conformità concernente la normativa dell'Unione europea di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto deve essere inviata via pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo dell'ufficio indicato sul sito istituzionale. 2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, in regola con l'imposta di bollo, contiene l'esplicita indicazione della normativa dell'Unione e dei sottosistemi per i quali si richiede la notifica. 3. L'istanza può essere inoltrata previo accreditamento basato sullo schema di accreditamento emanato dall'ERA con la decisione n. 156/2017 del ManagementBoard nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/796. 4. Qualora dall'istanza e dalla documentazione trasmessa risultassero situazioni ostative alla notifica oppure la documentazione inviata risultasse incompleta, il Ministero ne informa entro trenta giorni il richiedente, dando sessanta giorni per la rimozione delle condizioni ostative o per fornire quanto richiesto. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, la domanda decade automaticamente. 5. L'organismo per poter operare deve attendere che la Commissione gli assegni il Numero Identificativo, come indicato all'articolo 37, comma 6, e provveda all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/797. 1.2 Documentazione da allegare all'istanza di Autorizzazione e Notifica. L'istanza va corredata dei seguenti documenti redatti in lingua italiana: 1. copia dello statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attività di valutazione della conformità, riferita alla normativa dell'Unione europea di prodotto; 2. polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attività connesse per cui gli organismi sono autorizzati; |
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