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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 26/06/2015

Recepimento della direttiva 2014/106/UE che ha modificato gli allegati tecnici V e VI della direttiva 2008/57/CE relativi rispettivamente alla dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi che costituiscono il sistema ferroviario dell'unione europea e la procedura di verifica «CE» di tali sottosistemi.
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2000046 2007975
[Premessa]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le direttiva 2008/57/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, come modificata dalla direttiva 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, recepite con il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191;

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2000046 2007976
Art. 1 - Modifiche agli allegati V e VI del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191

1. Gli allegati V e VI del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191

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2000046 2007977
Allegato I

“ALLEGATO V - DICHIARAZIONE "CE" DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI


1. Dichiarazione "CE" di verifica dei sottosistemi

La dichiarazione "CE" di verifica di un sottosistema è una dichiarazione redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo 17, in cui egli dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione comprese tutte le pertinenti norme nazionali.

La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione "CE" di verifica deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica "CE" dei sottosistemi di cui all'allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica e deve comprendere almeno gli elementi seguenti:

a) il riferimento alla presente direttiva, alle STI e alle norme nazionali applicabili;

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2000046 2007978
Allegato II


“ALLEGATO VI - PROCEDURA DI VERIFICA "CE" DEI SOTTOSISTEMI


1. Principi generali

La "verifica CE" è una procedura effettuata dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 per dimostrare che i requisiti della pertinente legislazione dell'Unione, comprese tutte le pertinenti norme nazionali relative a un sottosistema, sono stati soddisfatti e che il sottosistema può essere autorizzato alla messa in servizio.


2. Certificato di verifica rilasciato da un organismo notificato


2.1. Introduzione.

Ai fini della presente direttiva, la verifica con riferimento alle STI è la procedura con cui un organismo notificato verifica e certifica che il sottosistema è conforme alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

Ciò non pregiudica l'obbligo del soggetto contraente o del fabbricante, ossia del richiedente ai sensi dell'articolo 17) di conformarsi all'altra normativa pertinente derivante dal trattato, comprese le eventuali verifiche da parte degli organismi di valutazione richiesti da tale altra normativa.


2.2. Dichiarazione intermedia di verifica (DIV) (Intermediate Statement of Verification - ISV)

2.2.1. Principi.

Su richiesta del soggetto contraente o del fabbricante (vale a dire il richiedente ai sensi dell'articolo 17), le verifiche possono essere effettuate per parti di un sottosistema o essere limitate a determinate fasi della procedura di verifica. In questi casi, i risultati della verifica possono essere documentati in una "dichiarazione intermedia di verifica" (DIV) rilasciata dall'organismo notificato scelto dal soggetto contraente o dal fabbricante, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17).

La DIV deve fare riferimento alla STI rispetto alla quale è stata effettuata la valutazione di conformità.

2.2.2. Parti del sottosistema.

Il richiedente ai sensi dell'articolo 17 può richiedere una DIV per ogni parte in cui decida di suddividere il sottosistema. Ogni parte deve essere verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.

2.2.3. Fasi della procedura di verifica.

Il sottosistema, o alcune parti di esso, è verificato in ciascuna delle seguenti fasi:

a) progetto complessivo;

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