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20/06/2019

Nuove norme UE su contatori di energia e punti di ricarica veicoli

Nella GUUE del 14/06/2019, n. L 158 è stata pubblicata la Direttiva 05/06/2019, n. 944 relativa al mercato dell’energia elettrica dell’Unione europea.

La Direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica.
Le norme sono volte ad assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento, l’accesso aperto al mercato integrato e ad agevolare la produzione di energia elettrica rispettosa del clima e a basse emissioni di carbonio.
La Direttiva fa parte del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”, insieme al Regolamento 05/06/2019, n. 943 sul mercato interno dell’energia elettrica, al Regolamento 05/06/2019, n. 942 sulla preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica e al Regolamento 05/06/2019, n. 941 sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), pubblicati nella stessa GUUE L 158/2019.

INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CAMBIO DI FORNITORE
La nuova Direttiva tende a rafforzare i diritti dei consumatori prevedendo la fornitura di informazioni più chiare in merito alle condizioni di contratto e di fatturazione con bollette più trasparenti e di facile consultazione (art. 18) che rispettino i requisiti minimi di cui all’allegato I (informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione; frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione; componenti del prezzo applicato al cliente finale; accesso alle informazioni complementari sui consumi storici; informativa sulle fonti di energia).

Cambio di fornitore
Il provvedimento prevede la possibilità, entro il 01/01/2026, di cambiare fornitore in 24 ore ed in qualsiasi giorno lavorativo, senza alcun onere per i clienti civili e le piccole imprese (art. 12).

SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI
È prevista l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti (artt. 19 e 20) in grado di misurare l'energia elettrica immessa nella rete o consumata, mediante un sistema elettronico che fornisce maggiori informazioni rispetto a un dispositivo convenzionale e in grado di trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione, sorveglianza e controllo. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II. Tali sistemi devono essere conformi ai requisiti previsti nell’art. 20 della Direttiva e devono assicurare, tra l’altro, la misurazione accurata del consumo effettivo di energia elettrica, la facile accessibilità ai dati sui consumi, la fornitura ai clienti finali delle informazioni sul tempo effettivo d'uso.
Le disposizioni in materia di misurazione intelligente si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligente che sono già installati o il cui “avvio dei lavori” ha avuto inizio prima del 04/07/2019 che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 20 e all'allegato II, non possono restare operativi oltre il 05/07/2031.
Per “avvio dei lavori” si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Contatori intelligenti
Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente, almeno l'80% dei clienti finali sarà dotato di contatori intelligenti entro sette anni dalla data in cui è stata formulata la valutazione positiva o entro il 2024 negli Stati membri che hanno iniziato a introdurli in modo sistematico prima del 04/07/2019 (allegato II).

Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente (art. 21).

PUNTI DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI
Al fine di assicurare la diffusione dei punti di ricarica, la Direttiva prevede che tutti gli Stati debbano agevolare la connessione dei punti di ricarica, sia pubblicamente accessibili sia privati, alle reti di distribuzione e provvedere a che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici, anche per quanto riguarda la connessione alla rete (art. 33).

MODIFICHE E ABROGAZIONI
La Direttiva:
- apporta modifiche alla Direttiva 2012/27/UE, recepita con il D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102, con particolare riferimento alla misurazione e fatturazione del gas naturale, con le decorrenze stabilite nell’art. 73;
- abroga la Direttiva 2009/72/CE, recepita dal D. Leg.vo 01/06/2011, n. 93, a decorrere dal 01/01/2021.

APPLICAZIONE E RECEPIMENTO
Le disposizioni della Direttiva elencate nell’art. 71 - tranne alcune modifiche alla Direttiva 2012/27/UE - devono essere recepite entro il 31/12/2020. Le disposizioni che non necessitano di recepimento si applicano a decorrere dal 01/01/2021 (art. 73).

Dalla redazione