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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 02/04/1885, n. 3095
R.D. 02/04/1885, n. 3095
R.D. 02/04/1885, n. 3095
Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 30/06/1955, n. 1534
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
L’articolo 27, comma 8, della L. 28/01/1994, n. 84, dispone che “Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge”.
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Capo I - CLASSIFICAZIONE DEI PORTI |
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Art. 1. |
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Art. 2.I porti ed approdi di seconda categoria si dividono in quattro classi. Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima iscritti per essere situati a capo di grandi linee |
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Art. 3. |
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Capo II - SPESE PER I PORTI E DESIGNAZIONE DELLE OPERE MARITTIME |
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Art. 4.Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge sono a c |
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Art. 5.Sono opere che riguardano i porti, i fari e spiagge: a) i moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi; b) i moli, le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali; |
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Art. 16.Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per is |
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Capo III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PORTI DI QUARTA CLASSE |
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Art. 19.Sono obbligatorie per i comuni o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe le spese: |
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Art. 20.La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori e caratteri distintivi, della luce saranno |
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Art. 21.Le scavazioni che si rendessero necessarie nei porti di quarta classe potranno, a richiesta dei comuni, esser |
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Art. 22.Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di quarta classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento ed alla sistemazione dei medesimi, sarà |
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Art. 23.Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedente sarà provveduto dai comuni o d |
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Art. 25.I progetti di tutti i lavori occorrenti, sia per la costruzione di nuove opere straordinarie nei port |
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Art. 26.Il Ministero dei lavori pubblici, udito il parere della commissione locale e di quella permanente per le opere de |
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Art. 27.Il concorso dello Stato e delle province nelle spese per nuove opere straordinarie accennate dall'art. 22 della presente legge |
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Art. 28.L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di quarta classe, fat |
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Art. 29.Entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, sulla proposta del comune più interessato, ed in mancanza, anche d'u |
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Art. 30.Il decreto del prefetto dovrà essere notificato ai comuni interessati, questi nel termine pere |
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Art. 31.Sarà data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni interessati, i qu |
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Art. 32.Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento ed alla conse |
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Art. 33.I prefetti dovranno presentare ogni anno al Ministero dei lavori pubblici, una relazione sulle opere |
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Capo IV - SPESE PER I FARI, FANALI E PER I SEGNALAMENTI |
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Art. 34.Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso, |
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Art. 35.Saranno a carico interamente dello Stato, quelle di tali spese che sono esclusivamente necessarie a f |
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Capo V - POLIZIA DEI PORTI E DELLE SPIAGGE |
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Art. 36.Alla polizia dei porti e spiagge provvede il codice della marina mercantile, ferma la competenza del |
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Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE |
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Art. 37.Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente leg |
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Art. 38.Per le opere in costruzione nei porti di quarta classe i comuni più interessati avranno facolt |
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Art. 39.Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime antecedente |
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Art. 40.Sarà presentata ogni anno al Parlamento una relazione sul servizio dei porti. |
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