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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 26/09/1904, n. 713
R.D. 26/09/1904, n. 713
R.D. 26/09/1904, n. 713
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[Premessa] |
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Parte I - CLASSIFICAZIONE, LAVORI E SPESE DEI PORTI, SPIAGGE E FARI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2.Sono opere nuove straordinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modificando ciò che esiste, ottengono |
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Capo III - Designazione delle opere marittime e competenza della relativa spesa |
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Art. 13.Sono opere che riguardano i porti, le spiagge e i fari, soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle indicate nell'art. 5 della le |
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Capo V - Concessione per la costruzione e l'esercizio di opere marittime |
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Art. 34.Le province, i comuni, le camere di commercio e i privati che intendessero di ottenere la concessione |
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Art. 35.Sul progetto e relazione, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere delle commissioni di cui al capo X del pres |
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Art. 36.Il progetto e la relazione, quando siano stati definitivamente approvati dai corpi tecnici consulenti |
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Art. 39.La concessione dell'esercizio di opere marittime non potrà mai eccedere i novant'anni ed al te |
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Art. 43.Per assicurare la regolare esecuzione delle opere nel termine prestabilito, il concessionario dovr&ag |
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Art. 44.La esecuzione delle opere concesse è soggetta all'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civ |
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Art. 45.Non eseguendosi dal concessionario le opere nel tempo e nel modo stabilito, esso decadrà dalla |
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Art. 46.Quando il concessionario trascuri la regolare manutenzione delle opere concesse, o in qualche altro m |
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Art. 47.La concessione può essere in ogni tempo revocata, quando a giudizio dell'amministrazione ci&og |
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Art. 48.Alla consegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza del demanio marittimo, che si rendessero n |
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Capo VI - Delle concessioni gratuite di arenili |
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Art. 49.La concessione gratuita di terreni arenili in favore dei comuni, di che al comma secondo dell'art. 18 |
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Art. 50.La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per tutte le opere la cui costruzione pos |
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Art. 54.I municipi dovranno destinare preferibilmente ad uso di industrie navali o marittime gli arenili avut |
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Art. 57.I comuni concessionari non potranno né ordinare, né permettere estrazione di arena dai |
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Capo VII - Porti lacuali |
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Art. 63.Per l'esame ed approvazione dei progetti di opere nuove da eseguirsi nei porti lacuali, si ometterann |
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Capo VIII - Disposizioni speciali per i porti di quarta classe |
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Art. 66.La dichiarazione di obbligatorietà delle opere nuove nei porti di quarta classe, di che al n. |
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Art. 70.Alla direzione ed assistenza dei lavori d'escavazione sarà provveduto per cura ed a spese del |
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Art. 71.L'importo dei lavori sarà dal comune o dal consorzio pagato all'appaltatore, in base ai certif |
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Art. 72.I comuni che intendono d'intraprendere la costruzione di nuovi porti di quarta classe o di nuove oper |
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Art. 73.Prima di autorizzare la compilazione del progetto esecutivo, il prefetto promuoverà le deliber |
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Art. 74.Il comune od il consorzio dei comuni, nel deliberare l'esecuzione delle nuove opere in conformit&agra |
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Art. 86.Approvato un progetto con le formalità di cui all'art. 28 della legge, spetterà al comu |
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Art. 87.Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli sarà provveduto dal comune o dal c |
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Art. 88.L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del genio civile o un incaricato del municipi |
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Parte Il |
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Capo II - Della manutenzione e conservazione delle opere d'arte nei porti |
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Art. 112.Per le riparazioni alle opere dei porti, spiagge e fari cui non provvede il Ministero dei lavori pubb |
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Art. 140.Oltre alle visite ordinarie che, a senso dell'art. 894 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, debbono farsi ai rivi e canali che sboccano nei porti, gli ingegneri capi |
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Art. 156.Prima di fissare il capitolato speciale per opere marittime la destinazione di spazi acquei, di spiagge o di arenili ad uso di cantiere o di luoghi di deposito a favore delle imprese, gli ingegneri capi del genio civile debbono prender |
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Art. 160.Gli ufficiali del genio civile, nel dare avviso alle capitanerie di porto dell'intraprendimento dei l |
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