Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. L’articolo 1 così recitava: “Art. 1. - I porti sono di due categorie:

- alla prima categoria appartengono i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente e precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato;

- della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servono precipuamente al commercio ed abbiano i requisiti dell'articolo seguente.

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