Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. L’articolo 3 - come già modificato dal D.P.R. 1534/1955 - così recitava: “Art. 3. - Secondo le norme stabilite nel precedente articolo, alla classifica delle opere marittime si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri ministri interessati, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile nonché dei Consigli delle province e dei comuni interessati.

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