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24/05/2019

Piemonte: pubblicata la circolare riferita alla legge sul riuso del suolo

La Circ. P.G.R. Piemonte 16/05/2019, n. 4/AMB risponde alle esigenze delle Amministrazioni comunali e operatori di settore che hanno chiesto i primi chiarimenti su alcuni aspetti della L.R. n. 16/2018. Le indicazioni fornite riguardano l'applicazione delle procedure innovative rispetto alla strumentazione urbanistica comunale, alla disciplina edilizia nazionale e regionale e alle limitazioni all'applicazione degli interventi.

È stata pubblicata sul Suppl. Ord. n. 2 al B.U.R.P. 23/05/2019, n. 21 la Circ. P.G.R. Piemonte 16/05/2019, n. 4/AMB. riferita alla L.R. Piemonte 04/10/2018, n. 16 recante misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana.

PRESUPPOSTI - Posto che la suddetta legge regionale intende rinnovare parti di territorio urbanizzato - generalmente costituito da un patrimonio degradato e obsoleto, di scarsa qualità architettonica e privo dei criteri funzionali, di sostenibilità energetica e di sicurezza sismica - e contestualmente promuovere la bellezza (intesa come qualità urbanistica, del paesaggio, urbana e del costruito) con particolare attenzione alla qualità dei materiali, al risparmio delle risorse naturali, al trattamento dei rifiuti nel ciclo produttivo e al contenimento dei consumi energetici, la circolare risponde ai quesiti che sono stati formulati dalle Amministrazioni locali e operatori del settore a seguito della prima applicazione della legge regionale, con particolare riferimento ai primi 11 articoli.
I dubbi sollevati sono inerenti all’applicazione delle procedure innovative rispetto alla strumentazione urbanistica comunale, alla disciplina edilizia nazionale e regionale e alle limitazioni all’applicazione degli interventi edilizi.
La circolare nulla dispone, invece, riguardo le restanti disposizioni della legge regionale per le quali, almeno al momento, non risultano sollevati dubbi.

CONTENUTO DELLA CIRCOLARE - In primo luogo, la circolare provvede a chiarire che non sono più valide le seguenti circolari:
- Circ. P.G.R. Piemonte 25/01/1999, n. 1/PET, riferita alla L.R. Piemonte n. 21/1998 (sul recupero abitativo dei sottotetti);
- Circ. P.G.R. Piemonte 09/09/2003, n. 5/PET, riferita alla L.R. Piemonte n. 9/2003  (sul recupero funzionale dei fondi rustici).
Dopo di che, il provvedimento provvede a dare tutte le indicazioni atte a consentire una univoca e costante applicazione della nuova disciplina approvata con la L.R. Piemonte n. 16/2018 in relazione a:
- definizioni (articolo 2 della legge); si conferma che le definizione approvate sono valide esclusivamente ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge regionale 16/2018;
- ambito e modalità di applicazione (articolo 3 della legge); si specifica quali debbano essere i presupposti e i requisiti della deliberazione del Consiglio comunale per l’individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali applicare gli interventi di cui ai successivi articoli 4 e 5 della legge;
- interventi di ristrutturazione/sostituzione edilizia con ampliamento (articoli 4 e 5 della legge); vengono chiariti quale destinazione debbano avere gli edifici per gli in riferimento all’avverbio “prevalentemente” usato dalla legge, nonché quali sono gli interventi ammessi in relazione alle previsioni del PRG;
- recupero dei sottotetti e dei rustici (articoli 6 e 7 della legge); vengono specificate quali sono le condizioni per l’agibilità dei locali, tra le quali il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.
In relazione ai sottotetti la circolare precisa che i volumi così recuperati non devono essere computati in operazioni di verifica della volumetria assentibile sul lotto nel caso di altri ampliamenti derivanti dall'applicazione della normativa prevista dagli strumenti urbanistici, in quanto la legge non richiede verifiche in merito. Per i rustici viene specificato che il suo recupero funzionale può trovare un limite nel caso della collocazione in aree a rischio idrogeologico;
- decostruzione (articolo 8 della legge); si chiarisce che l’edificio, comprensivo delle pertinenze, oggetto di demolizione deve essere legittimo alla data della richiesta dell’intervento, individuato a catasto e realizzato dopo il 31/12/1950 e non deve essere oggetto di condono edilizio. Si specifica inoltre che per poter procedere alla demolizione dei manufatti, con relativa riqualificazione ambientale, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione dell’area e successiva rilocalizzazione della capacità edificatoria che ne deriva, occorre prioritariamente individuare l’ambito oggetto di demolizione e l’area urbanizzata su cui rilocalizzare tale capacità edificatoria, mediante l’approvazione di una variante semplificata;
- competenze comunali (articolo 9 della legge); viene chiarito che la disposizione si riferisce agli articoli 6 e 7 della legge e che quest’ultima non pone condizioni o limitazioni alla decisione del Comune che con deliberazione può escludere l’applicazione, su tutto o su parte del territorio comunale, degli interventi di cui ai suddetti articoli. Si rileva, inoltre, l’assenza di un termine per l’approvazione della deliberazione comunale e di un limite nel numero delle deliberazioni;
- disposizioni comuni e limitazioni (articoli 10 e 11 della legge); la circolare prevede che l’eventuale aumento della dotazione di standard urbanistici, da reperire a seguito degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 8 della legge, è determinato ai sensi dell’articolo 21, comma 4 ter della L.R. Piemonte n. 56/1977 e che gli standard così individuati, se non reperibili, devono essere monetizzati. Viene, altresì, specificato quali sono le deliberazioni già approvate dalla Giunta regionale per il raggiungimento della sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici. Infine la circolare rieleva che: non sussiste più l’obbligo della legittimità dell’edificio alla data di entrata in vigore della legge regionale; sono esclusi dall’applicazione degli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale gli edifici condonati o oggetto di procedimento di condono edilizio in corso se persiste il contrasto con il PRG; per contro, agli edifici condonati e successivamente divenuti conformi al PRG risulta possibile applicare gli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale; la volumetria o la superficie condonata non può essere traslata né può essere oggetto di demolizione con la finalità di una successiva ricostruzione; nel caso in cui si sia già usufruito del recupero del piano sottotetto o del recupero del rustico ai sensi della normativa previgente, è possibile utilizzare gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale.
 

Dalla redazione