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24/05/2019

Conseguenze del ritardo della P.A. nel collaudo di opera pubblica

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze in caso di ritardo nello svolgimento delle operazioni di collaudo di un’opera pubblica oltre i limiti consentiti dalla normativa.

L’importante pronuncia Cass. 13/03/2019, n. 7194, fornisce lo spunto per un sintetico riepilogo dei termini entro i quali occorre procedere al collaudo di opere pubbliche e delle conseguenze del ritardo nello svolgimento delle operazioni di collaudo imputabile a inerzia dell’amministrazione

TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO DI OPERE PUBBLICHE  - il termine per l’ultimazione delle operazioni di collaudo di opere pubbliche è regolato dall’art. 102 del D. Leg.vo 50/2016, il quale al comma 3 dispone che il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (da accertarsi tramite il certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori - cfr. art. 12 del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2018, n. 49).
Fanno eccezione i casi “di particolare complessità” dell’opera da collaudare, da individuarsi con decreto ministeriale, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
In assenza del decreto ministeriale suddetto, al momento non ancora emanato (provvedimento che peraltro si sensi dell’art. 216 del D. Leg.vo 50/2016, comma 27-octies - introdotto dall’art. 1 del D.L. 32/2019 - è destinato a confluire nel nuovo Regolamento attuativo unico in materia di contratti pubblici da emanarsi), restano vigenti in materia di collaudo gli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010.
In particolare:
- l’art. 219 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, regola i casi in cui le operazioni di collaudo si prolungano rispetto ai termini previsti;
- l’art. 236 del D.P.R. 207/2010 definisce quali sono i casi di particolare complessità nei quali il termine massimo per il collaudo può essere incrementato a un anno.
Qualora l’opera oggetto di collaudo comprenda anche strutture, i tempi per l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione comprendono anche quelli per lo svolgimento degli adempimenti necessari al rilascio del collaudo statico (si veda Cass. civ. 23/11/1993, n. 11560).

RITARDO DELLA P.A. NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO E SVINCOLO CAUZIONE - L’art. 235 del D.P.R. 207/2010 dispone poi al comma 3 che il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
Il citato art. 235 del D.P.R. 207/2010 (riferito all’art. 141 del D. Leg.vo 163/2006 ma come detto applicabile anche allo stato attuale), riproduce fedelmente quanto già disposto in precedenza dall’art. 205 del D.P.R. 554/1999 nonché dal comma 1 dell’art. 37 del D. Min. LL.PP. 145/2000 (a loro volta riferiti all’art. 28 della L. 109/1994).
Prima ancora, l’art. 5 della L. 741/1981, nel disporre a sua volta lo svincolo della cauzione in caso di mancato rispetto dei termini per il collaudo, prevedeva come eccezione che il ritardo fosse dovuto a fatto imputabile all’appaltatore (comma 4).
Il procedimento per lo svincolo delle ritenute in garanzia previsto dalle succitate norme ha una connotazione sua propria, che ne consente l’operatività ove risultino integrati i presupposti previsti dalle norme, che sono distinti ed autonomi rispetto a quelli che governano l’eventuale responsabilità dell’appaltatore, accertata in sede di collaudo, per l’esecuzione dei lavori non a regola d’arte.
In altri termini, le due fattispecie operano su piani diversi, si veda in proposito Cass. 13/03/2019, n. 7194, la quale afferma che il fatto imputabile all'impresa che può impedire l'estinzione delle garanzie, altrimenti conseguente ipso iure alla omissione, ma anche al semplice ritardo del collaudo, non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dalla normativa di riferimento.

RITARDO DELLA P.A. NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO E PAGAMENTO RATA DI SALDO - Quanto al pagamento della rata di saldo, l’art. 235 del D.P.R. 207/2010 dispone che questo debba avvenire non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo oppure del certificato di regolare esecuzione.
In caso di ritardo nelle operazioni di collaudo, la già citata Cass. 13/03/2019, n. 7194, afferma che in tema di pagamento della rata di saldo delle opere pubbliche, la normativa, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito.

RITARDO DELLA P.A. NELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO E RISARCIMENTO DANNI - Inoltre, il mancato rispetto dei termini per l’emissione del collaudo per cause attribuibili all’amministrazione comporta altresì il possibile risarcimento dei danni che l’appaltatore sia in grado di dimostrare di aver subito dopo il decorso dei termini prescritti.
In particolare il danno subito può comprendere:
- le spese generali che continuino a verificarsi nelle more dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (spese amministrative ancora attive, oneri per la custodia delle opere, cui l’appaltatore è tenuto fino all’intervento del collaudo);
- premi pagati per le garanzie fideiussorie.

Dalla redazione