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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente 05/02/1998
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- D. Leg.vo 16/01/2008, n. 4
- D. Min. Ambiente 05/04/2006, n. 186
- D. Min. Ambiente 27/07/2004
- D. Min. Ambiente 09/01/2003
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Art. 1. - Principi generali1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: |
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Art. 3. - Recupero di materia1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche |
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Art. 4. - Recupero energetico1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quot |
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Art. 5. - Recupero ambientale1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 2. L'utilizzo dei ri |
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Art. 6. - Messa in riserva1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. 2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di me |
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Art. 7. - Quantità impiegabile1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente |
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Art. 8. - Campionamenti e analisi1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 108 |
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Art. 9. - Test di cessione |
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Art. 10. - Requisiti soggettivi1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che |
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Art. 11. - Norme transitorie1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le attività di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati, 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al D.M. 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi dell' |
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Art. 11-bis. - Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero |
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NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI |
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Allegato 1 Suballegato 11. Rifiuti di carta 1. Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta 1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]. 1.1.1. Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio. N6 1.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643. N6 1.1.3. Attività di recupero: a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT < 25 ppm N7 1.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate; b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643. 1.2. Tipologia: scarti di pannolini e assorbenti [150200]. 1.2.1. Provenienza: attività di produzione. 1.2.2. Caratteristiche del rifiuto: scarti costituiti da fibra di cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa. 1.2.3. Attività di recupero: a) riutilizzo diretto in cartiere [R3]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminose assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT < 25 ppm N8 1.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate. b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.
2. Rifiuti di vetro in forma non dispersibile 2.1. Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [160208] [101112]. N6 2.1.1. Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. 2.1.2. Caratteristiche del rifiuto: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2.1.3. Attività di recupero: a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel D.M. 21 marzo 1973 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale» e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno, materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01% (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5% (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5% [R5]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 2.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) manufatti in vetro; b) materie prime secondarie conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate; c) materie prime secondarie per l'edilizia. 2.2. Tipologia: vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria [180104]. 2.2.1. Provenienza: raccolta differenziata, effettuata in àmbito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso. 2.2.2. Caratteristiche del rifiuto: Contenitori in vetro di farmaci, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione, privati di cannule e/o di aghi ed accessori per la somministrazione, (con esclusione dei contenitori di soluzioni impiegate in terapie antiblastiche e/o contaminati da materiale biologico), non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 2.2.3. Attività di recupero: a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel D.M. 21 marzo 1973 «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale» e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01% (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5% (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5% [R5]. 2.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) manufatti in vetro; b) materia prima secondaria conformi alle specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate. 2.3. Tipologia: Rottame fine di cristallo [200102]. 2.3.1. Provenienza: industria del cristallo. 2.3.2. Caratteristiche del rifiuto: rottame fine di cristallo contaminato da oli, grassi e materiali refrattari. 2.3.3. Attività di recupero: a) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria del cristallo mediante riscaldamento a 400 °C in forno rotativo per l'eliminazione di oli e grassi; vagliatura e selezione delle frazioni di rottami di cristallo bonificato privo di piombo [R5]; b) produzione di conglomerati cementizi (la percentuale di additivazione del rottame bonificato alle materie prime impiegate non deve superare il 4%) [R5]. 2.3.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) materia prima secondaria per la produzione del cristallo; b) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate. 2.4. Tipologia: rifiuti di fibre di vetro [170202] [200102]. 2.4.1. Provenienza: raccolta selettiva attività produttive e di servizio (demolizione edifici). 2.4.2. Caratteristiche del rifiuto: vetro comune in fibre. 2.4.3. Attività di recupero: recupero diretto nell'industria vetraria [R5]. 2.4.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: manufatti di vetro nelle forme usualmente commercializzate.
3. Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile 3.1. Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [160208] [150104] [170405] [190108] [190102] [200105] [200106] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]. 3.1.1. Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione. 3.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3.1.3. Attività di recupero: a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica [R4]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi < 0,1% in peso PCB e PCT < 25 ppb inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali infiammabili pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. N1 3.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate; b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate; c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. 3.2. Tipologia: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110401] [150104] [200105] [200106] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [110104] [120199]. 3.2.1. Provenienza: Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione. 3.2.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3.2.3. Attività di recupero: a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica [R4]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi < 2% in peso PCB e PCT < 25 ppb inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. N1 3.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate; b) sali inorganici di rame nelle forme usualmente commercializzate; c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. 3.3. Tipologia: sfridi o scarti di imballaggi in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo [150104] [150105] [150106]. 3.3.1. Provenienza: industria cartotecnica, attività industriali, commerciali e di servizio. 3.3.2. Caratteristiche del rifiuto: sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta, plastica e metallo. 3.3.3. Attività di recupero: eventuale macinazione, combustione a 400-500 °C per l'eliminazione delle frazioni di plastica e carta [R4]. N6 3.3.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio granulare conforme alle norme UNI 3950. 3.4. Tipologia: rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe [110401] [200106] [120103]. 3.4.1. Provenienza: industria elettronica, artigianato orafo, laboratori odontotecnici, galvanica. 3.4.2. Caratteristiche del rifiuto: sfridi e scarti di laminati, tubi, barre, granella di platino, oro, argento, palladio e leghe. 3.4.3. Attività di recupero: fusione metallurgica [R4]. 3.4.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate. 3.5. Tipologia: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200105]. 3.5.1. Provenienza: attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani. 3.5.2. Caratteristiche del rifiuto: contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni, esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3.5.3. Attività di recupero: lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori metallici per il reimpiego tal quale [R4]. 3.5.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitori metallici per il reimpiego tal quali per gli usi originari. 3.6. Tipologia: pallini di piombo rifiuti [200106]. 3.6.1. Provenienza: impianti di tiro al piattello. 3.6.2. Caratteristiche del rifiuto: pallini di piombo (Pb 98%; altri metalli quali Sb, As, Cr e Ni 1-2 %) rifiuti da raccolta su terreno, con eventuale presenza di rifiuti di terra ed arbusti. 3.6.3. Attività di recupero: a) lavaggio e vagliatura per l'eliminazione dei contaminanti estranei per i recupero per gli scopi originali [R4]; b) recupero nell'industria metallurgica con lavaggio chimico-fisico [R4]. 3.6.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) pallini di piombo utilizzabili per gli scopi originali esenti da rifiuti estranei; b) manufatti in piombo nelle forme usualmente commercializzate. 3.7. Tipologia: rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [110401] [120103] [120199]. 3.7.1. Provenienza: produzione di manufatti metallo duro. 3.7.2. Caratteristiche del rifiuto: polveri umide e rottami, costituiti da cobalto dal 5 al 28% e carburi di tungsteno; con eventuale presenza di polvere di diamante, ferro e resine derivanti dal consumo della mola; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3.7.3. Attività di recupero: a) riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di sostanze estranee; N1 b) essiccamento in forno, miscelazione, pressatura e sinterizzazione [R4]. 3.7.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a), b) manufatti di metallo duro nelle forme usualmente commercializzate. 3.8. Tipologia: puliture di industrie dei metalli preziosi [200106]. 3.8.1. Provenienza: pulizia, manutenzione locali, macchinari ed impianti dell'industria lavorazioni metalli preziosi. 3.8.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (tute da lavoro, stracci di pulizia, frazioni cartacee, polveri di casa e sfridi di metalli preziosi, segature di legno, abrasivi di pulizia, filtri dei circuiti di aspirazione aria, fanghi da filtrazione acque di lavaggio) contenenti dallo 0,1% al 10% di metalli preziosi ed altri metalli ferrosi e Cu non solubile 0,1-100 g/kg, Sb < 10 g/kg, Sn < 1 g/kg, Pb < 1 g/kg, ossido di zirconio 400-800 g/kg. 3.8.3. Attività di recupero: pirotrattamento e macinazione delle ceneri; eventuale processo idrometallurgico di estrazione [R4]. 3.8.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate. 3.9. Tipologia: rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi [100701] [100706] [100799]. 3.9.1. Provenienza: fusione e lavorazione dei metalli preziosi. 3.9.2. Caratteristiche del rifiuto: materiali refrattari, crogioli usati e scorie vetrose a base di silicati, borati, carbonati ed ossidi, contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd,) in concentrazione tra lo 0,1 ed il 10%. 3.9.3. Attività di recupero: macinazione, vagliatura e trattamento pirometallurgico o idrometallurgico [R4]. 3.9.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame sotto forma di lingotti. 3.10. Tipologia: pile all'ossido di argento esauste [200120] [160605]. 3.10.1. Provenienza: raccolta differenziata e da raccolte finalizzate. 3.10.2. Caratteristiche del rifiuto: involucro in acciaio contenente ossidi e/o sali di argento oltre l'1%, Zn < 9% e Ni < 55%. 3.10.3. Attività di recupero: macinazione con separazione dell'involucro, fusione od estrazione chimica o idrometallurgica [R4]. 3.10.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: acciaio, argento in forma di lingotti. 3.11. Tipologia: rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti [090107]. 3.11.1. Provenienza: attività cinefotoradiografica. 3.11.2. Caratteristiche del rifiuto: carte, pellicole e films costituiti da poliestere e/o triacetato con Ag ≥ 5‰. N6 3.11.3. Attività di recupero: a) pirotrattamento, fusione delle ceneri, raffinazione per via elettrolitica o idrometallurgica; in alternativa o in parziale sostituzione, separazione dei sali di argento mediante dissoluzione chimica, lavaggio della carta e plastica [R4]; b) messa in riserva dei rifiuti [R13] con macinazione, lavaggio, essiccamento e pellettizzazione per sottoporli alle operazioni di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3]. 3.11.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) argento in lingotti o graniglia, nelle forme usualmente commercializzate; b) film di triacetato di cellulosa e/o poliestere nelle forme usualmente commercializzate. 3.12. Tipologia: rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.) [110401] [120103] [200106]. 3.12.1. Provenienza: processi di elettrodeposizione o di supporto di metalli preziosi catalisi, gioielleria, leghe dentali, filiere per vetro, laboratori chimici e industria aerospaziale. 3.12.2. Caratteristiche del rifiuto: anime metalliche e plastiche, sfridi e scarti di metalli preziosi contenenti metallo prezioso oltre lo 0,1%. 3.12.3. Attività di recupero: dissoluzione precipitazione chimica e calcinazione, estrazione pirometallurgica, raffinazione idrometallurgica [R4]. 3.12.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh) e rame puro sotto forma di lingotti.
4. Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli 4.1. Tipologia: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902] [100601] [100602] [100801] [100802] [101003]. 4.1.1. Provenienza: industria metallurgica; produzione di fosforo. 4.1.2. Caratteristiche del rifiuto: scorie costituite dall'80-90% di FeO, CaO, SiO2, Al2O3, MgOC < 10% S < 15%, Zn < 20%, Pb < 8%, Cu < 1,4%, Cd < 0,25%, As < 0,4%, Cr III < 0,6% sul secco. 4.1.3. Attività di recupero: a) impianti di seconda fusione per il recupero dei metalli [R4]; b) industria metallurgica come correttivo [R4]; c) produzione conglomerati bituminosi [R5]; d) cementifici [R5]; e) industria vetraria [R5]; f) produzione di conglomerati cementizi [R5]; g) produzione di conglomerati idraulici catalizzati [R5]; h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 4.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) e b) singoli metalli nelle forme usualmente commercializzate; c) conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate; d) cemento nelle forme usualmente commercializzate; e) vetri nelle forme usualmente commercializzate non per uso alimentare o ospedaliero; f) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate; g) conglomerati idraulici catalizzati per pavimentazioni stradali nelle forme usualmente commercializzate. 4.2. Tipologia: scorie di fusione da recupero di metalli preziosi [100701]. 4.2.1. Provenienza: forno di fusione dei rifiuti contenenti metalli preziosi. 4.2.2. Caratteristiche del rifiuto: polveri e granuli a matrice borosilicatica contenenti SiO2 30÷45%, Al2O3 10÷18%, B2O3 5÷15%, Fe2O3 10÷18%, TiO2 1÷5%, CaO 10÷25%, ZrO2 4÷8%, PbO < 0,2%, Zn < 0,3%. 4.2.3. Attività di recupero: riutilizzo nel confezionamento di malte bituminose e conglomerati bituminosi in sostituzione parziale al filler inerte in percentuali non superiori al 4% in peso per i conglomerati e al 18% in peso per le malte [R5]. 4.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: malte bituminose e conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate. 4.3. Tipologia: schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe [100601] [100602] [100699]. 4.3.1. Provenienza: fusione del rame secondario e sue leghe. 4.3.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido agglomerato a base di Cu 1-99%, Pb 0,1-14%, Zn 3,5-26%, Ni < 4%, Sn < 15%, As < 0,001%, Cd < 0,015% sul secco. 4.3.3. Attività di recupero: metallurgia per il recupero del rame, zinco e/o altri metalli in lega [R4] o industria chimica, mediante nazione con acido cloridrico e/o solforico [R5]. 4.3.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate, ossicloruro e/o solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate. 4.4. Tipologia: scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201]. 4.4.1. Provenienza: fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio, produzione di ferroleghe, industria siderurgica. 4.4.2. Caratteristiche del rifiuto: scorie granulate o uniblocchi contenenti più dell'80% in peso di SiO2, CaO, Al2O3, MgO e FeO. 4.4.3. Attività di recupero: a) cementifici [R5]; b) produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi [R5]; N1 c) industria vetraria [R5]; d) acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi [R4]; e) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuti utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 4.4.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi nelle forme usualmente commercializzate; N1 c) vetro nelle forme usualmente commercializzate; d) metalli ferrosi e leghe metalliche nelle forme usualmente commercializzate. 4.5. Tipologia: schiumature povere di Zn [110401]. 4.5.1. Provenienza: processo di zincatura ad umido dell'acciaio. 4.5.2. Caratteristiche del rifiuto: blocchi disomogenei con contenuto in Zn > 50% e costituiti da ossidi, ossicloruri e cloruri di Zn e altri metalli (es: Fe). 4.5.3. Attività di recupero: a) attacco acido per solubilizzare i composti dello zinco e altri metalli e successiva cristallizzazione dei sali di Zn [R4]; b) ciclo termico secondario dello zinco [R4]. 4.5.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) sali di zinco organici ed inorganici, ossidi misti di zinco e piombo nelle forme usualmente commercializzate; b) zinco nelle forme usualmente commercializzate. 4.6. Tipologia: polveri di zinco e colaticci di recupero [110401]. 4.6.1. Provenienza: impianti di produzione polveri di zinco, impianti di zincatura a spruzzo, impianti di zincatura tubi. 4.6.2. Caratteristiche del rifiuto: polveri contenenti zinco in concentrazione > 70% con presenza di grumi di altri metalli, quali Pb < 1.2% e Cd < 0.06%. 4.6.3. Attività di recupero: a) raffinazione in forno rotativo dei composti dello zinco [R4]; b) ciclo idrometallurgico primario dello zinco [R4]; c) ciclo termico secondario dello zinco [R4]. 4.6.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotto ottenuto: a) ossidi misti di zinco e piombo per la produzione di metalli nelle forme usualmente commercializzate; b) e c) zinco nelle forme usualmente commercializzate. 4.7. Tipologia: polvere di allumina [100305]. 4.7.1. Provenienza: impianto di lavaggio del residuo insolubile proveniente dagli impianti di trattamento dei sottoprodotti di fusione dell'alluminio. 4.7.2. Caratteristiche del rifiuto: contenuto di Al2O3 > 60%, altri ossidi metallici (silice, ossido di calcio, ossido di magnesio e ossido ferrico) in quantità non superiori al 40%, Cl < 1%, di umidità 15-30%. 4.7.3. Attività di recupero: a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]; b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]. N9 4.7.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti a) cemento nelle forme usualmente commercializzate; b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate. N9
5. Altri rifiuti contenenti metalli 5.1. Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160105] [160208]. N6 5.1.1. Provenienza: centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. N6 5.1.2. Caratteristiche del rifiuto: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili. 5.1.3. Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4]. 5.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate. 5.2. Tipologia: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni [160105] [160208]. 5.2.1. Provenienza: impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive normative di attuazione, qualora i mezzi rotabili contengano amianto all'origine. 5.2.2. Caratteristiche del rifiuto: parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini, privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti. 5.2.3. Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione dei componenti riutilizzabili, selezione delle frazioni metalliche recuperabili per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]. N6 5.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili per lo scopo originario: metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate. 5.3. Tipologia: catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza [050302] [070106] [070206] [060306] [070406] [070506] [070706]. 5.3.1. Provenienza: da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica e alimentare. 5.3.2. Caratteristiche del rifiuto: i catalizzatori possono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti rifiuti chimici di diversa natura ad esclusione di qualsiasi traccia dei seguenti elementi contaminanti: PCB, PCT e PCDD ed in particolare delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'all. 1 del D.M. 12 luglio 1990. 5.3.3. Attività di recupero: pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida dei metalli contenuti nelle ceneri [R8] [R4]. 5.3.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli in forma spugnosa con elevato grado di purezza. 5.4. Tipologia: catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza [050301] [070205] [070305] [070405] [070505] [070105] [070705] [050301] [061201] [190109]. 5.4.1. Provenienza: da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica. 5.4.2. Caratteristiche del rifiuto: i catalizzatori possono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti metalli preziosi in concentrazione tra 0,03 e 10%; e rifiuti chimici di diversa natura; in particolare: - i quantitativi delle sostanze pericolose di cui al D.M. 12 luglio 1990, All. 1, Tab. A1, Classi I e II, devono essere inferiori a 100 ppm; - devono essere esenti da PCB, PCT, PCDD e dalle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'all. 1 del D.M. 12 luglio 1990. 5.4.3. Attività di recupero: pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida, od equivalente, dei metalli contenuti nelle ceneri [R4] [R8]. 5.4.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi puri nelle forme usualmente commercializzate. 5.5. Tipologia: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi [160101] [160102]. 5.5.1. Provenienza: industria automobilistica; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; attività di riparazione e sostituzione di veicoli in servizio. 5.5.2. Caratteristiche del rifiuto: involucro in acciaio contenente un supporto inerte con Pt, Pd e Rh. 5.5.3. Attività di recupero: apertura del catalizzatore; estrazione del monolita, macinazione e recupero dei metalli preziosi, e dell'involucro in acciaio inviato alle fonderie dei metalli ferrosi [R4] [R8]. 5.5.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi puri; metalli ferrosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate. 5.6. Tipologia: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160202] [160205] [200124] [200106]. 5.6.1. Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche e elettroniche, altre attività di recupero; attività commerciali, industriali e di servizio. 5.6.2. Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi quali Ag 0,05-15%, Au 0,002-5%, Pt fino a 0,2%, Pd fino a 0,5% e contenenti Cu fino a 50%, Pb fino a 5%, Ni fino a 10%, Zn fino a 5%, Fe fino a 80%, ottone e bronzo fino al 15%, Cr < 5%, Cd < 0,006%. 5.6.3. Attività di recupero: a) separazione dei componenti contenenti metalli preziosi; pirotrattamento, macinazione e fusione delle ceneri, raffinazione per via idrometallurgica [R4]; b) macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica e recupero nell'industria delle materie plastiche [R3]. 5.6.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) metalli preziosi e altri metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; b) prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate. 5.7. Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160202] [170402] [170408]. 5.7.1. Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici ed elettronici. 5.7.2. Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%. 5.7.3. Attività di recupero: a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3]; b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4]. 5.7.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate. 5.8. Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170408] [160199] [160208]. 5.8.1. Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica. 5.8.2. Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%. |
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Allegato 1 Suballegato 2 - Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero dai rifiuti non pericolosi1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo Per i processi «a freddo» di recupero indicati nel suballegato 1, Allegato 1, quali: - selezione - deposito - macinazione - vagliatura - omogeneizzazione - produzione di conglomerati cementizi i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari ed amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 10% ovvero, qualora siano più restrittivi, ai valori contenuti nelle autorizzazioni ex decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ridotti del 10%.
2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici 2.1. Per i processi termici di recupero individuati nel suballegato 1 quali: 1. pirotrattamento 2. pirolisi e piroscissione 3. trattamenti termici 4. produzione di cemento 5. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici 6. raffinazione metallurgica 7. produzione di laterizi 8. produzione di ceramica 9. produzione di conglomerati e malte bituminose 10. produzione di vetro 11. produzione sostanze chimiche 12. cicli metallurgici in cui il residuo è utilizzato come correttivo o riducente 2.2. Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti |
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Allegato 2 - Suballegato 1 - Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia1. Tipologia: combustibile derivato da rifiuti (CDR) [190501] 1.1. Provenienza: impianti di produzione di CDR di cui al punto 14 dell'allegato 1. 1.2. Caratteristiche del rifiuto: combustibile ottenuto da rifiuti con le seguenti caratteristiche corrispondenti all'RDF di qualità normale di cui alla norma UNI 9903-1:
Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri. N6 1.3. Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 1 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: - impianti dedicati a recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 10 MW; - impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW per la co-combustione. Gli impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali); - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nel forni industriali); - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri, ossidi di azoto. acido cloridrico, della temperatura nell'effluente gassoso, nonché degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), nonché della temperatura nella camera di combustione; Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: - temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850 °C raggiunta anche in prossimità della parete interna; - tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi; e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.
2. Tipologia: Biogas [190599] 2.1. Provenienza: Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'Allegato 1 o da discarica. 2.2. Caratteristiche del gas: Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche: Metano min. 30% vol H2S max 1,5% vol P.C.I. sul tal quale min. 12.500 kJ/Nm3 2.3. Attività e metodi di recupero: L'utilizzazione di biogas è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche di seguito indicate a) motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 per le corrispondenti tipologie d'impianti che utilizzano combustibili gassosi. Negli impianti dedicati oltre i 6 MWt deve essere effettuato il controllo in continuo di: monossido di carbonio ossidi di azoto ossidi di zolfo b) impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99,0%; - che abbiano il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso; negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), e che rispettino i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume. Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo. Il limite di NOx è fissato in 200 mg/Nm3. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La co-combustione non è consentita nel forni per la produzione di calce alimentare.
3. Tipologia: scarti vegetali [020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704] 3.1. Provenienza: attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia. 3.2. Caratteristiche del rifiuto: residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali. 3.3. Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 3 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: * impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali. Detti impianti dovranno essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali), - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nel forni industriali); - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW); negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3 NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3 Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3 e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3 come valori medi giornalieri, per le attività stagionali di durata non superiore a 120 giorni il limite alle emissioni di CO è di 300 mg/Nm3. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.
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Allegato 2 Suballegato 2 - Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi1. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati: a) valori medi giornalieri:
b) valori medi su 30 minuti:
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Allegato 2 Suballegato 3 - Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali1.1. valori limite per ciascun inquinante e per il monossido di carbonio risultanti dalla co-combustione di rifiuti e combustibili devono essere calcolati come segue: C = [(V rifiuto × C rifiuto) + (V processo × C processo)] / (V rifiuto + V processo) V rifiuto = volume dei gas emessi derivante dalla combustione dei soli rifiuti in quantità corrispondente alla massima prevista nella comunicazione, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico. Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di rifiuti è inferiore al 10% del calore totale prodotto dall'impianto, V rifiuti va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti che, combusti, equivalgono ad un calore prodotto del 10%, a calore totale dell'impianto costante. C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti nelle singole voci del suballegato 1 e nel suballegato 2 per gli impianti destinati ad utilizzare soltanto rifiuti. V processo = volume dei gas emessi derivanti dal processo inclusa la combustione dei combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti) del tipo e nella quantità minima prevista nella comunicazione, determinato sulla base del tenore di ossigeno, al quale le emissioni devono essere normalizzate come stabilito nelle norme nazionali. |
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Allegato 3 - Criteri per la determinazione del test di cessionePer la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:
Tabella
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Allegato 4 Suballegato 1 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998
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Allegato 4 Suballegato 2 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 2, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998
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Allegato 5 - Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi
1. Ubicazione Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
2. Dotazioni minime L'impianto deve essere provvisto di: a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento; c) idonea recinzione.
3. Organizzazione Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. |
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