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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nota Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/05/2014, n. 13338
Nota Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/05/2014, n. 13338
Nota Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 14/05/2014, n. 13338
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TESTO DEL DOCUMENTOCon nota prot. n. 1475 del 4 aprile 2014, acquisita, in pari data, al prot. MATTM 10001/TRI, codesto Istituto chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione normativa di alcuni aspetti applicativi inerenti la gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali di riporto, con particolare riferimento a: A) applicabilità della disciplina del DM 161/2012 ai piccoli cantieri con produzione inferiore ai 6.000 m3 localizzati all'interno di siti sottoposti a VIA ed AIA B) caratterizzazione e gestione dei materiali di riporto in conformità all'art. 41 della legge 98/2013 e applicazione del test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998 per verificare eventuali rischi di contaminazione delle acque sotterranee C) accertamento dei requisiti di qualità ambientale per il riutilizzo in situ di materiali scavati provenienti da siti oggetto di bonifica. In riferimento al punto A) si rappresenta quanto segue. Il campo di applicazione decreto ministeriale 1° agosto 2012 n. 161 risulta essere definito dall'articolo 184, bis, comma 2 bis del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152 e dall'art. 3 del medesimo decreto ministeriale. In tal senso l'art. 184 bis, comma 2 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, stabilisce che il "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 161 del 10 agosto 2012 si applica solo nel caso di terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)”. In base a tale disposizione, quindi, il decreto ministeriale n. 161 si applica con riferimento esclusivo alle attività realizzate nell'ambito di opere sottoposte ad una procedura di VIA o AIA, che, in ragione della loro natura, comportano la gestione di maggiori volumi di terre e rocce prodotti dall'intervento. Solo in questa misura l'applicazione della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 dipende dal quantitativo delle terre e rocce da scavo generato dal cantiere. In relazione alla caratterizzazione e gestione dei materiali di riporto e alla verifica di eventuali rischi da essi determinati per le acque sotterranee (punto BI si evidenzia quanto segue. L'articolo 185 del DLgs 152/06, esclude dal regime generale della gestione dei rifiuti: |
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