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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Ambiente 12/07/1990
D.Min. Ambiente 12/07/1990
- D.M. 25/09/1992
- D.M. 12/07/1994
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Art. 1. - Finalità1. Il presente decreto stabilisce: a) le linee guida per il contenimento delle emissioni deg |
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Art. 2. - Linee guida per il contenimento delle emissioni1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da: a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 203; b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. 2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, |
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Art. 3. - Valori limite di emissione1. Le emissioni possono essere caratterizzate come segue: a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso (es. mg/m³); b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo (es. g/h); c) per fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato (es. kg/t; g/m²). 2. I valori limite di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (O C, O, 1013 MPa) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso è quello derivante dal processo. 3. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula: |
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Art. 4. - Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati nell'allegato 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto b) del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988, n. 203, R |
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Art. 5. - Criteri temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti1. Per le emissioni che superano i valori di emissione dell'allegato 1, punti 1.1. e 1.2., devono essere rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1991. 1-bis. Ai fini del raffronto con il valore di emissione di cui all'allegato 1, paragrafo 1.1, tabella A1, classe Il, per quanto riguarda il Nichel e suoi composti, espressi come Ni, si considerano esclusivamente le emissioni in atmosfera nella forma respirabile ed insolubile. Il valore di emissione deve essere rispettato entro il 31 dicembre 1992. Il Ministro dell'ambiente, conformemente alla proposta dell'Istituto superiore di sanit |
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Art. 6. - Norma transitoria1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i provvedimenti regionali difformi da quanto stabilito dal presente decreto per il contenimento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera. |
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Allegato 1 - Valori di emissione1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene (Tabella A1) In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Per le sostanze della Tabella Al, i valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono: CLASSE I Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0.5 g/h 0.1 mg/m³ CLASSE Il Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h 1 mg/m³ CLASSE III Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h 5 mg/m³ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione: - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe Il vanno sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II. Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione: - in caso di presenza di più sostanze delle classi I e Il la concentrazione totale non deve superare il limite della classe Il; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, Il e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III. TABELLA Al Classe I Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite e tremolite) - Benzo (a) pirene - Berillio e i suoi composti espressi come Be - Dibenzo (a,h) antracene - 2-naftilammina e suoi sali - Benzo (a) antracene - Benzo (b) fluorantene - Benzo (J) fluorantene - Benzo (k) fluorantene - Dibenzo (a,h) acridina - Dibenzo (a,j) acridina Dibenzo (a) pirene - Dimetilnitrosamina - 5-Nitroacenaftene - 2-Nitronaftalene - 1-Metil-3 Nitro-1-Nitrosoguanidina. Classe Il Arsenico e suoi composti, espressi come As - Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr - Cobalto e suoi composti, espressi come Co - 3.3'-diclorobenzidina e suoi sali - Dimetilsolfato - Etilenimmina - Nichel e suoi composti espressi come Ni - 4-Aminobifenile e suoi sali - Benzidina e suoi sali - 4,4'-Metilen bis (2 Cloroanilina) e suoi sali - Dietilsolfato - 3,3'-Dimetilbenzidina e suoi sali, Esametilfosforotriamide - 2 Metilaziridina - Metil ONN Azossimetile Acetato - Sulfallate - Dimetilcarbamoileloruro - 3,3' Dimetossibenzidina e suoi sali. Classe III Acrilonitrile - Benzene - 1,3-butadiene - 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina) - 1,2-dibromoetano - 1,2-epossipropano - 1,2-dicloroetano - vinile cloruro 1,3 Dicloro-2-propanolo - Clorometil (Metil) Etere - N,N-Dimetifidrazina - Idrazina Ossido di etilene - Etilentiourea - 2-Nitropropano - Bis-Clorometilete |
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Allegato 2 - Valori di emissione per specificate tipologie di impianti1. Impianti di combustione con potenza termica inferiore a 50 MW Il presente paragrafo si applica agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia. In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti: - impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati prevalentemente per il riscaldamento diretto, l'essicazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamento termico; - impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; - dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico-, - dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; - reattori utilizzati nell'industria chimica; - batterie di forni per il coke; - cowpers degli altiforni; - impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a gas. 1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi Grandezze di riferimento Se il combustibile utilizzato è legno, residui di legno o paglia i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%; negli altri casi i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. Polveri Per gli impianti di potenza termica superiore a 5 MW il valore di emissione è 50 mg/m³. Per gli impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW il valore di emissione è 100-150 mg/m³. Sostanze organiche volatili Il valore di emissione è 50 mg/m³, espressi come carbonio organico totale. Non si applica il paragrafo 4 dell'allegato 1. Ossidi di azoto Il valore di emissione è 650 mg/m³. Ossidi di zolfo Per gli impianti a letto fluidizzato il valore di emissione è 600 mg/m³, Per gli altri impianti il valore di emissione è 2.000 mg/m³. I valori limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. Composti alogenati Non si applica il paragrafo 3 dell'allegato 1 tranne che nel caso in cui il combustibile utilizzato sia legno o residui di legno contenente prodotti sintetici o sanse residue da estrazione. 1.2. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi Grandezze di riferimento I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Nel caso che il combustibile utilizzato sia liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, il valore di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. Polveri Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 5 MW il valore di emissione è 100 mg/m³. Per gli impianti di potenza termica inferiore a 5 MW il valore di emissione è di 150 mg/m³. Non si applica il punto 2 dell'allegato 1 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un impianto di abbattimento. Ossidi di azoto Il valore di emissione è 500 mg/m³. Ossidi di zolfo Il valore di emissione è 1.700 mg/m³. Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. 1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi Grandezze di riferimento I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Polveri Il valore di emissione è 5 mg/m³. Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL. Se il combustibile utilizzato è gas d'altoforno il valore di emissione è 15-20 mg/m³. Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke o gas d'acciaieria il valore di emissione è 50 mg/m³. Ossidi di azoto Il valore di emissione è 350 mg/m³. Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica alcun valore limite di emissione; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile. Ossidi di zolfo Il valore di emissione è 35 mg/m³. Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL. Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke, il valore di emissione è 1700 mg/m³. Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (o d'acciaieria), il valore di emissione è 800 mg/m³. 1.4. Impianti policombustibile 1) In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente: - prendendo ai paragrafi 1.1., 1.2., e 1.3. il valore di emissione relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante; - calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per l'energia fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma dell'energia fornita da tutti i combustibili; - addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile. I valori di emissione sono quelli corrispondenti al combustibile con il più elevato valore di emissione se l'energia fornita da tale combustibile è il 70% o più rispetto al totale. 2) In caso di impiego alternato di due o più combustibili i valori limite cloro emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato. 3) Per gli impianti policombustibile a letto fluido il valore di emissione per le polveri è: - per impianti di potenza termica superiore a 5 MW 50 mg/m³ - per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW 150 mg/m³ 2. Impianti di essiccazione Il presente paragrafo si applica agli impianti di essiccazione indipendentemente dal tipo di stabilimento in cui sono eventualmente inseriti. Grandezze di riferimento I valori di emissione, per gli impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare, si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. 3. Motori fissi a combustione interna Grandezze di riferimento I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%. Polveri Il valore di emissione è 130 mg/m³. Monossido di carbonio Il valore di emissione è 650 mg/m³. Ossidi di azoto I valori di emissione sono: - per motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW 2000 mg/m³ - per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW 4000 mg/m³ - per gli altri motori a quattro tempi 500 mg/m³ - per gli altri motori a due tempi 800 mg/m³ Non si applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza. 4. Turbine a gas fisse Grandezze di riferimento I valori di emissione si riferiscono ad un tenore cloro ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. Se la turbina a gas è accoppiata ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%. Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale. Monossido di carbonio Il valore di emissione è 100 mg/m³. Ossidi di azoto Il valore di emissione è 400 mg/m³, se il flusso in volume dei gas di scarico è uguale o superiore a 60.000 m³/h altrimenti il valore di emissione è 450 mg/m³. Se il combustibile utilizzato è gasolio, il valore di emissione è di 600 mg/m³. Per le turbine a gas con rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione sopraindicati sono calcolati aumentando i valori limite in proporzione all'aumento del rendimento. 5. Inceneritori di rifiuti Grandezze di riferimento I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%. Polveri Il valore di emissione è 30 mg/m³. Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 100 mg/m³. Ossidi di zolfo Il valore di emissione è 300 mg/m³. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere I valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti. Acido cloridrico Il valore di emissione è 50 mg/m³. Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il valore di emissione è 100 mg/m³. |
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Allegato 3 - A - Grandi impianti di combustioneA. Campo di applicazione 1. Le presenti linee guida si applicano agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW eccettuati quelli previsti nell'allegato 3-B e quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione; in particolare non si applicano ai seguenti impianti: - impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico; - impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione; - dispositivo di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; - dispositivo di conversione del solfuro di idrogeno di zolfo; - impianti turbogas; - reattori utilizzati nell'industria chimica; - batteria di forni per coke; - cowpers degli altiforni; - impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. 2. Nel caso in cui due o più singoli impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, siano o possano essere convogliati verso un unico camino, a giudizio dell'autorità competente, la combinazione degli impianti va considerata come un'unità. B. Valori di emissione 1. I valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso (OR) del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e dell'11% per gli altri combustibili solidi. Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula: EM =emissione misurata OM =percentuale di ossigeno nell'emissione misurata OR = percentuale di ossigeno di riferimento. 2. I valori di emissione sono considerati previa detrazione del tenore di vapore acqueo. 3. I valori di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri per gli impianti sono: |
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Allegato 4 - Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni1. Ove non diversamente indicato, le emissioni possono essere misurate con metodi discontinui. 2. I metodi di campionamento, analisi e valutazione sono quelli elencati nella tabella 4.1. 3. Nei casi in cui le misure delle emissioni vengano effettuate con metodi automatici continui, le imprese devono verificare il corretto funzionamento delle apparecchiatura di misura e procedere periodicamente alla calibrazione di concerto e con la supervisione dell'Autorità di controllo competente. 4. Nei casi di cui al precedente paragrafo 3 ed ove non altrimenti indicato negli allegati 2 e 3, il limite di emissione si intende rispettato se la media delle concentrazioni orarie rilevate durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco di 24 ore è inferiore o uguale al limite di emissione stabilito a norma dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 24.5.1988 n. 203, e ciascun valore di concentrazione oraria non è superior |
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Allegato 5 - Indicazione sulle tecnologie di abbattimento
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Allegato 6 - Emissione diffusa - ex art. 3, comma 56.1. Emissioni di polveri nella manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti Generalità Per gli impianti, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni. I prodotti polverulenti sono sostanze solide, che a causa della loro densità, granulometria, forma del granulo, resistenza all'abrasione, composizione, o contenuto in umidità possono dare luogo ad emissioni, nella manipolazione o nello stoccaggio. Nello stabilire le prescrizioni deve essere in particolar modo tenuto presente quanto segue: - pericolosità delle polveri; - flusso di massa delle emissioni; - durata delle emissioni; |
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Allegato 7 - Emissione in forma di gas 0 vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso, e stoccaggio di sostanze organiche liquide, ex art. 3, comma 57.1. Pompe Le pompe utilizzate per la movimentazione di sostanze organiche liquide con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C e con punto di ebollizione fino a 200 °C: - contenenti le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 in quantità superiore a 10 mg/Kg per le sostanze della classe 1 e a 50 g/Kg per le sostanze delle classi Il e III; - contenenti sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 4 tabella D classi I in quantità superiore a 50 g/Kg devono garantire una efficace tenuta o in alternativa idonei sistemi di aspirazione delle perdite in forma di gas o vapore e convogliamento ad impianti di abbattimento. |
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