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28/02/2019

Manufatti precari: le caratteristiche per escludere il permesso di costruire

La Corte di Cassazione ribadisce che anche l’immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni, e facilmente rimovibile, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire se comporta una modifica dell’assetto del territorio.

Cass. pen. 06/02/2019, n. 5821, ha in tal proposito chiarito l’intervento definibile “precario” deve necessariamente possedere alcune specifiche caratteristiche per essere escluso dalla necessità di acquisire il titolo abilitativo edilizio:
- la precarietà del manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore;
- sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l’agevole amovibilità;
- il manufatto deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo;
- l’opera deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso.
Si ribadisce che ai fini della individuazione della precarietà non rilevano la tipologia dei materiali utilizzati o il sistema di ancoraggio al suolo; pertanto anche l’immobile realizzato con materiali non abitualmente impiegati nella realizzazione di stabili costruzioni, e facilmente rimovibile, non può definirsi precario e richiede il permesso di costruire se comporta una modifica dell’assetto del territorio, poiché ciò che rileva è la sua obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo per specifiche esigenze contingenti e limitate nel tempo.

Dalla redazione